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LAVORO - PIATTAFORME DIGITALI - CdM APPROVA IN VIA PRELIMINARE DECRETO ATTUAZIONE DIRETTIVA UE MIGLIORAMENTO CONDIZIONI LAVORO TRAMITE PIATTAFORME DIGITALI. PREVISTE PRESUNZIONE SUBORDINA- NAZIONE, SUPERVISIONE UMANA, TUTELA SALUTE, SICUREZZA.

(2026-07-23)

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione Tommaso Foti e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Marina Calderone, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2024/2831 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali, in attuazione della delega di cui all’articolo 11 della legge 13 giugno 2025, n. 91.

Il decreto introduce una disciplina organica del lavoro svolto tramite piattaforme digitali, applicabile a tutte le piattaforme che, a prescindere dalla sede di stabilimento, organizzano il lavoro prestato sul territorio nazionale.

In merito alla situazione occupazionale del lavoratore, si estende la presunzione di subordinazione già prevista per i rider, individuando gli elementi di fatto rilevanti ai fini della qualificazione del rapporto – tra i quali l’organizzazione del lavoro da parte della piattaforma e la soggezione del lavoratore a direttive su contenuti, modalità e tempi della prestazione – anche in relazione all’utilizzo di sistemi automatizzati idonei a incidere sui poteri di direzione e controllo. Le medesime tutele si applicano a chi lavora tramite intermediari.

In materia di gestione algoritmica sono introdotti limiti al trattamento dei dati personali: è vietato, in particolare, trattare dati relativi allo stato emotivo o psicologico, alle conversazioni private e all’esercizio dei diritti fondamentali, desumere informazioni su convinzioni, condizioni di salute, adesione sindacale o orientamento sessuale e raccogliere dati quando la persona non sta svolgendo il lavoro né si sta proponendo di svolgerlo. Sono previsti l’obbligo di valutazione d’impatto sulla protezione dei dati e specifici obblighi informativi sui sistemi utilizzati.

È imposta la supervisione umana dei sistemi automatizzati, con valutazioni periodiche del loro impatto e con l’adozione di misure correttive, fino alla cessazione dell’utilizzo del sistema, ove emergano rischi discriminatori. Le decisioni che incidono in modo significativo sulla posizione lavorativa – quali la limitazione, la sospensione o la cessazione del rapporto o la chiusura dell’account – devono essere adottate esclusivamente da una persona fisica, a pena di nullità. È riconosciuto al lavoratore il diritto di ottenere una spiegazione scritta delle decisioni automatizzate e di chiederne il riesame, con obbligo di rettifica e, in mancanza, di risarcimento del danno.

Sono infine rafforzate le tutele in materia di salute e sicurezza, con misure di prevenzione anche rispetto ai rischi connessi all’organizzazione algoritmica del lavoro e con l’attivazione di canali di segnalazione contro le violenze e le molestie; sono introdotti obblighi di informazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori e di trasparenza verso le autorità competenti, evitando la duplicazione dei dati già in possesso delle amministrazioni; è disciplinata la cooperazione tra le autorità nazionali e con quelle degli altri Stati membri, anche mediante l’Autorità europea del lavoro, unitamente alle tutele contro gli atti ritorsivi e al regime sanzionatorio. (23/07/2026-ITL/ITNET)

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