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PATRONATI ITALIANI NEL MONDO - I DIRITTI CHE NON SAI/PATRONATO INCA: PENSIONI REVERSIBILITA' COPPIE OMOSESSUALI SPOSATE ALL'ESTERO PRIMA DEL 2016

(2026-07-27)

  "La Corte costituzionale ha stabilito che la pensione di reversibilità spetta anche a chi aveva sposato all'estero una persona dello stesso sesso, se quel partner è morto prima che in Italia venissero riconosciute le unioni civili, nel 2016." Ad informarne una nota del Patronato INCA che illustra l'avvenuto riconoscimento del diritto:

"Fino a oggi, in Italia la pensione di reversibilità spettava solo al coniuge o, dopo il 2016, alla parte di un'unione civile. Il problema è che chi si era sposato all'estero con una persona dello stesso sesso, in un periodo in cui l'Italia non riconosceva ancora questo tipo di legame, si trovava in una situazione senza via d'uscita: quel matrimonio non aveva alcun valore giuridico nel nostro Paese, e se il partner era morto prima del 2016, il superstite non poteva ottenere la pensione, anche a distanza di molti anni.

La Corte ha sancito che " lasciare senza tutela chi non aveva nessuna possibilità di far riconoscere il proprio matrimonio in Italia rappresenta una discriminazione.

Tuttavia "È bene chiarire che la sentenza non stabilisce che le unioni civili valgono anche per il passato, ma riconosce una tutela che prima non esisteva per una situazione precisa: quella di chi si era sposato all'estero e ha perso il proprio compagno o la propria compagna prima che l'Italia introducesse le unioni civili.

Possono quindi chiedere ora la pensione di reversibilità  :

- cittadini italiani sposati all'estero con una persona dello stesso sesso con
- cittadini il cui partner sia morto prima del 26 maggio 2016
- cittadini che non avevano fatto domanda di reversibilità, pensando di non averne diritto, oppure l'avevano chiesta e l'INPS l'aveva respinta proprio perché il decesso era avvenuto prima del 2016-

Chi resta escluso:
Va precisato che la sentenza riguarda solo le coppie che si erano sposate all'estero. Restano invece escluse le coppie che convivevano senza aver mai formalizzato in alcun modo la propria unione, né in Italia né all'estero: per queste situazioni la pensione di reversibilità continua a non spettare.

In attesa delle indicazioni operative da parte dell'INPS, chi si riconosce in un matrimonio contratto all'estero con una persona dello stesso sesso, deceduta prima del 2016 può presentare una domanda di pensione ai superstiti, citando espressamente la sentenza della Corte costituzionale, e chiedere che venga riesaminata una domanda già presentata in passato e respinta per lo stesso motivo. Per ulteriori informazioni e assistenza nella presentazione della domanda, sono, comunque, a disposizione le sedi del patronato presenti sul territorio" (27/07/2026-itl/itnet)

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