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SICUREZZA SOCIALE - DIRITTI LAVORATORI UE RESIDENTI IN UN ALTRO PAESE UE: EUROPARL APPROVA REGOLAMENTO COORDINAMENTO NORME SICUREZZA SOCIALE

(2026-07-07)

  Oggi l'Europarlamento ha approvato in via provvisoria la revisione delle norme di coordinamento della sicurezza sociale per i lavoratori europei che vivono o lavorano in un altro paese dell'UE.

Attualmente, sono 16 milioni di europei vivono o lavorano in un altro paese dell'UE. Le norme di sicurezza sociale dell'UE facilitano la circolazione, il lavoro e la vita all'interno dei paesi dell'UE, garantiscono la continuità della copertura previdenziale al momento dell'attraversamento delle frontiere e contribuiscono a determinare quale paese è responsabile della copertura previdenziale.

L'atteso aggiornamento del regolamento sul coordinamento della sicurezza sociale, è ora approvato in via provvisoria dall'Europarlamento che dal Consiglio.

Il testo introduce criteri più chiari per determinare quale paese applichi la legislazione in materia di sicurezza sociale ai lavoratori dell'UE che vivono o lavorano in un altro Stato membro.
Inoltre, incoraggia gli Stati membri a condividere rapidamente le informazioni necessarie per individuare errori o frodi, comprese le pratiche abusive come le società di comodo. Il testo è stato adottato con 511 voti favorevoli, 87 contrari e 61 astensioni.

INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE
La normativa specifica come vengono presi in considerazione i periodi di lavoro dipendente, autonomo o di copertura assicurativa maturati in diversi Stati membri ai fini della valutazione del diritto all'indennità di disoccu-pazione. Le persone che si trasferiscono in un altro Paese dell'UE per cercare lavoro hanno diritto all'indennità di disoccupazione per sei mesi nel Paese di provenienza. Tale periodo può essere prorogato fino alla scadenza del diritto all'indennità.

Per i LAVORATORI FRONTALIERI, viene specificato quale Stato membro è responsabile del pagamento delle prestazioni. Se un lavoratore frontaliero è stato impiegato, lavoratore autonomo e/o assicurato per un periodo ininterrotto di 22 settimane in uno Stato membro diverso dal suo paese di residenza, le prestazioni saranno pagate dal paese in cui ha lavorato.

ASSISTENZA A LUNGO TERMINE E BENEFICI PER I FAMILIARI

Le norme aggiornate rafforzano la certezza del diritto sia per chi necessita di assistenza sia per chi la fornisce. Introducono una nuova definizione e un elenco di servizi di assistenza a lungo termine contemplati da tali norme.

CURA MINORI
Viene inoltre stabilita una distinzione più chiara tra gli assegni familiari in denaro, destinati a sostituire il reddito quando qualcuno lascia o riduce l'orario di lavoro per crescere un figlio, e gli altri sussidi familiari. Ciò promuoverà una più equa condivisione delle responsabilità di cura dei figli ed eliminerà potenziali ostacoli finanziari per i genitori che riducono le ore di lavoro per prendersi cura dei propri figli.

LAVORATORI DISTACCATI IN UN ALTRO PAESE DELL'UE

I lavoratori dipendenti o autonomi inviati all'estero per un periodo massimo di 24 mesi (non in sostituzione di un dipendente precedentemente inviato) rimangono assicurati nel Paese UE in cui ha sede il datore di lavoro o in cui svolgono abitualmente la propria attività lavorativa autonoma. Per contrastare frodi ed errori, devono essere stati iscritti a un istituto di previdenza sociale nel loro Paese di origine per almeno tre mesi prima dell'invio all'estero.

Il testo introduce anche un sistema di notifica preventiva obbligatoria: quando un lavoratore svolge attività in un altro paese dell'UE, le autorità competenti del suo Stato membro di origine devono essere informate in anticipo. Questa disposizione non si applicherà ai viaggi d'affari e agli incarichi di breve durata fino a tre giorni, sebbene il settore edile non rientri in tale eccezione.

LAVORARE IN DUE O PIÙ STATI MEMBRI

Per i lavoratori che operano in due o più Stati membri, la normativa aggiornata consente di determinare la "sede legale o lo stabilimento" del datore di lavoro o dell'azienda al fine di stabilire quale legislazione in materia di sicurezza sociale sia applicabile. A tal fine, i fattori rilevanti includono il luogo in cui vengono prese le decisioni chiave, dove si genera il fatturato e dove si tengono le assemblee generali.

CITTADINI ECONOMICAMENTE INATTIVI

In conformità con le decisioni della Corte di giustizia dell'Unione europea, ai cittadini dell'Unione che non lavorano e non sono attivamente alla ricerca di un impiego non dovrebbe essere impedito di contribuire a un sistema di assicurazione sanitaria.

Gabriele Bischoff (S&D, Germania), relatrice del dossier, ha dichiarato: “Oggi ci assicuriamo che le norme sui diritti di sicurezza sociale applicabili alle persone che si trasferiscono in un altro paese dell'UE siano ben tutelate. Queste norme saranno più chiare, più facili da applicare e più semplici sia per i lavoratori che per le imprese europee.
La cooperazione tra gli enti di sicurezza sociale sarà rafforzata nella lotta contro le frodi e l'uso di società di comodo. Per la prima volta, ci sarà una definizione europea di assistenza a lungo termine e il pagamento delle prestazioni familiari sarà semplificato oltre i confini dell'UE. L'UE sta semplificando le norme garantendo al con-tempo che i cittadini mantengano i diritti di sicurezza sociale di cui godono in un paese quando si trasferiscono o vivono all'estero”. (07/07/2026-ITL/ITNET)

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