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ITALIANI ALL’ESTERO - RISTRUTTURAZIONI CASE IN ITALIA: L’AGENZIA DELLE ENTRATE CONFERMA DETRAZIONE 36% PER LAVORI EFFETTUATI NEL 2025
(2026-02-18)
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito, con la Risposta n. 273 del 2025 (qui il testo in PDF), quale detrazione IRPEF spetta a un cittadino italiano fiscalmente residente all’estero che ha eseguito nel 2025 lavori di manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia o risanamento conservativo su un immobile di proprietà situato in Italia.
Il caso - sottoposto da Confcommercio all’Agenzia - riguarda un contribuente iscritto all’AIRE e residente in Svizzera, che utilizza saltuariamente l’immobile in Italia. La domanda rivolta all’Agenzia era se, alla luce delle novità introdotte dalla legge di bilancio 2025 (legge n. 207/2024), la detrazione spettasse nella misura del 50% o del 36%.
Per l'Agenzia nel caso in esame, il contribuente non può accedere all’aliquota maggiorata del 50% prevista per gli interventi sull’abitazione principale, ma potrà beneficiare esclusivamente della detrazione ordinaria del 36%, perché all’immobile manca il requisito di abitazione principale, requisito indispensabile per accedere alla detrazione del bonus ristrutturazioni.
La risposta è arrivata dopo un’attenta ricostruzione normativa. In particolare, l’Agenzia ha ricordato che:
l’articolo 16-bis del TUIR riconosce una detrazione IRPEF per le spese di recupero del patrimonio edilizio, da ripartire in 10 rate annuali di pari importo; la misura ordinaria del 50% è stata prevista per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2024, fino a un massimo di 96.000 euro per unità immobiliare; la legge di bilancio 2025 ha modificato la disciplina, riducendo progressivamente le aliquote: 36% per le spese sostenute nel 2025; 30% per le spese sostenute nel 2026 e 2027, mantenendo invariato il tetto massimo di spesa. Per poter usufruire di questa aliquota più alta, è necessario che:
il contribuente sia proprietario o titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso o abitazione) sull’immobile; l’immobile sia adibito ad abitazione principale, cioè quello dove il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente.
Quando si perde la maggiorazione: il caso dei residenti all’estero La questione centrale riguarda proprio il significato di "abitazione principale", che per l’Agenzia delle Entrate, con riferimento alla Circolare n. 8/E del 19 giugno 2025 (qui il link PDF) e alla Risoluzione n. 136/E dell’8 aprile 2008 (documento in PDF), coincide con quella contenuta nell'articolo 10, comma 3-bis, del TUIR. In base a tale definizione, si considera abitazione principale l’immobile in cui la persona fisica – proprietaria o titolare di altro diritto reale – o i suoi familiari dimorano abitualmente.
Il concetto di dimora abituale è centrale e non viene meno in caso di ricovero permanente, a condizione che l’immobile non sia locato. Rientrano nel perimetro dell’agevolazione anche le pertinenze e le aree pertinenziali già vincolate all’abitazione principale. (18/02/2026-ITL/ITNET)
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