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LAVORO - ENTRA IN VIGORE DECRETO LEGGE N.159 DEL 31 OTTOBRE 2025 IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

(2025-10-31)

Con la pubblicazione odierna sulla Gazzetta Ufficiale del Decreto Legge n.159 entra in vigore il testo del provvedimento, approvato in data 28 ottobre dal Consiglio dei Ministri e presentato alla stampa dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Marina Calderone :


              Art. 1

Autorizzazione per la revisione delle aliquote di oscillazione e  dei
            contributi in agricoltura da parte dell'INAIL

  1. Ai sensi dell'articolo 3 del  decreto  legislativo  23  febbraio 2000, n. 38, l'INAIL, a decorrere dal 1° gennaio 2026, e' autorizzato a effettuare la revisione delle aliquote di oscillazione in bonus per andamento infortunistico, al fine di incentivare la  riduzione  degli infortuni sui luoghi di lavoro e  di  premiare  i  datori  di  lavoro virtuosi, nel rispetto dell'equilibrio della gestione tariffaria.

  2. L'INAIL, a decorrere dal  1°  gennaio  2026,  e'  autorizzato  a effettuare la revisione dei contributi in agricoltura, ai  sensi  del titolo II del testo  unico  delle  disposizioni  per  l'assicurazione obbligatoria  contro  gli  infortuni  sul  lavoro  e  le  malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della  Repubblica  30 giugno 1965, n. 1124, nel  rispetto  dell'equilibrio  della  gestione tariffaria.

  3. All'attuazione delle disposizioni di cui  ai  commi  1  e  2  si provvede, su proposta dell'INAIL, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro  dell'economia e  delle  finanze,  sentito  il  Ministro  dell'agricoltura,  della sovranita' alimentare e delle foreste, entro  sessanta  giorni  dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

  4. Sono escluse dal riconoscimento del bonus di cui al comma  1  le aziende  che  abbiano  riportato  negli  ultimi  due  anni  sentenze definitive di condanna per violazioni gravi in materia  di  sicurezza sui luoghi di lavoro.  Nelle  more  della  realizzazione  di  sistemi informativi  di  cooperazione  applicativa  dei  dati,  l'autorita' giudiziaria  comunica  tempestivamente,  anche    con    modalita' informatiche, le sentenze definitive di condanna  all'INAIL  ai  fini dell'esclusione del bonus. Con decreto  del  Ministro  del  lavoro  e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della  giustizia e  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  su  proposta dell'INAIL, sono definite le modalita'  di  attuazione  del  presente comma entro sessanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della legge di conversione del presente decreto.

  5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente  articolo,  si provvede mediante utilizzo delle risorse disponibili  a  legislazione vigente nell'ambito del bilancio dell'Istituto.

ART.2

                              Art. 2

  Disposizioni in materia di Rete del lavoro agricolo di qualita'

  1. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24  giugno  2014,  n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge  11  agosto  2014,  n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) alla  lettera  a),  dopo  le  parole:  «per  violazioni  della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale» sono  inserite le seguenti: «e di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro,»;
    b) alla lettera b), primo periodo,  dopo  le  parole:  «pagamento delle imposte e delle tasse» sono aggiunte le seguenti:  «nonche'  di contravvenzioni e sanzioni amministrative, ancorche' non  definitive, per violazioni in  materia  di  salute  e  sicurezza  sui  luoghi  di lavoro».

  2. A decorrere dal 1° gennaio 2026, una quota parte  delle  risorse programmate dall'INAIL mediante utilizzo delle risorse disponibili  a legislazione vigente nell'ambito del bilancio dell'Istituto destinate al finanziamento dei progetti di cui all'articolo 11,  comma  5,  del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e' riservata  alle  imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice  civile,  iscritte  alla Rete del lavoro agricolo di qualita' istituita dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 91 del  2014  nel  rispetto  della  normativa dell'Unione europea in  materia  di  aiuti  di  Stato,  e  che  hanno adottato  misure  di  miglioramento  delle  condizioni  di  salute  e sicurezza nei luoghi di lavoro.

  3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali, di  concerto  con  il  Ministro  dell'agricoltura,  della  sovranita' alimentare e delle foreste,  su  proposta  dell'INAIL  e  sentite  le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore  del  presente decreto, sono  individuate  le  modalita'  di  attuazione  di  quanto
disposto dal comma 2.

ART.3
                              Art. 3

Disposizioni in materia di  attivita'  di  vigilanza  in  materia  di  appalto e subappalto di badge di cantiere e di patente a crediti

  1. All'articolo 29, comma 7, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56,  e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'Ispettorato nazionale  del lavoro, nell'orientare la  propria  attivita'  di  vigilanza  per  il rilascio dell'attestato di cui  al  primo  periodo,  dispone  in  via prioritaria i controlli di competenza nei  confronti  dei  datori  di lavoro che svolgono la propria attivita'  in  regime di subappalto,
pubblico o privato.».

  2. Al fine di garantire la tutela della salute, della  sicurezza  e dei diritti dei lavoratori, le imprese che operano nei cantieri edili in regime di appalto e subappalto, pubblico o privato, nonche'  negli ulteriori ambiti di attivita' a rischio piu' elevato, da  individuare con decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali, sentite le organizzazioni dei datori di lavoro  e  le  organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative, entro 60
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono  tenute  a  fornire  ai  propri  dipendenti la tessera  di riconoscimento prevista dall'articolo 18,  comma  1,  lettera  u),  e dall'articolo 26, comma 8, del decreto legisla-tivo 9 aprile 2008,  n. 81, nonche' dall'articolo 5 della  legge  13  agosto  2010,  n.  136, dotata  di  un  codice univo-co  anticontraffazione.  La  tessera, utilizzata  come  badge  recante  gli  elementi  identificativi  del dipendente, e' resa disponibile al  lavoratore,  anche  in  modalita' digitale, tramite strumenti digitali nazionali interoperabili con  la
piattaforma SIISL (Sistema informativo  per  l'inclusione  sociale  e lavorativa), di cui all'articolo 5,  comma  3,  del  decreto-legge  4 maggio 2023, n. 48, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  3 luglio 2023, n. 85. Per i lavora-tori assunti sulla base delle offerte di lavoro pubblicate mediante la piattaforma SIISL,  la  tessera,  in modalita' digitale, e' prodotta in  automatico  ed  e'  precompilata, salvo le integrazioni inserite  dal  datore  di  lavoro, secondo  le modalita' definite dal decreto di cui al comma 3.

  3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali, di concerto con il Ministro delle  infrastrutture  e  dei  trasporti, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e sentite  le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative,  sono  individuate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge  di conversione del presente  decreto,  le  modalita'  di  attuazione  di quanto disposto dal comma  2,  anche  con  riferimento  a  specifiche misure di controllo e sicurezza nei  cantieri,  di  monitoraggio  dei flussi della manodopera, mediante l'impiego di tecnologie, e ai  tipi di informazioni trattate.

  4. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono  apportate  le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 27:  1) dopo il comma 7 e' inserito il seguente:  «7-bis. Per le fattispecie di violazioni di cui  all'allegato I-bis, numero 21, la decurtazione dei crediti avviene all'atto  della notificazione del verbale  di  accerta-mento  emanato  dai  competenti organi di vigilanza. A tal fine, l'Ispettorato nazionale  del  lavoro utilizza, altresi', le informazioni contenute nel  Portale  nazionale del sommerso (PNS) di cui all'articolo 10 del decreto legislativo  23
aprile 2004, n. 124.»;
      2) al comma 8, dopo il primo periodo, e' inserito il  seguente: «Le competenti procure della  Repubblica trasmet-tono,  salvo  quanto previsto  dall'articolo  329  del  codice  di  procedura penale, tempestivamente all'Ispettorato nazionale del lavoro le  informazioni necessarie alla adozione dei provvedimenti di cui al presente  comma, tenendo conto degli elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie contenuti nei verbali redatti dai pubblici ufficiali intervenuti  sul luogo e nelle immediatezze del sinistro, nell'esercizio delle proprie funzioni.»;
      3) al comma 11, le parole: «euro 6.000» sono  sostituite  dalle seguenti: «euro 12.000»;
    b) all'allegato I-bis:
      1) il numero 21 e' sostituito dal seguente:
   

          +-------+-----------------------------+-------+
          |      | Condotta sanzionata ai sensi|      |
          |      |dell'articolo 3, comma 3, del|      |
          |      |decreto-legge 22 febbraio    |      |
          |      |2002, n. 12, convertito, con |      |
          |      |modificazioni, dalla legge 23|      |
          |      |aprile 2002, n. 73, per      |      |
          |  21  |ciascun lavoratore:          |  5    |
          +-------+-----------------------------+-------+

      2) i numeri 22 e 23 sono soppressi;
      3) al numero 24, le parole: «in aggiunta alle condotte  di  cui ai numeri 21, 22 e 23» sono sostituite dalle seguenti: «in  aggiunta, per ciascun lavoratore, alla condotta di cui al numero 21»;
    c) all'allegato XII, al numero 12  sono  aggiunte,  in  fine,  le seguenti parole:  «specificando  quelle  che  operano  in  regime  di subappalto».
  5. Le decurtazioni alla patente a crediti derivanti dalle modifiche di cui al comma 4, lettera b),  sono  effettuate  in  relazione  agli illeciti commessi a far data dal 1° gennaio 2026. In  relazione  agli illeciti commessi prima della predet-ta data continuano ad  applicarsi le decurtazioni disciplinate dalla previgente formulazione del numero 21, nonche' dai  numeri  22  e  23  dell'allegato  I-bis  al  decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
  6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali, sentite le organizzazioni dei datori di lavoro  e  le  organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente  piu'  rappresentative,  da adottare ai sensi dell'articolo 27, comma 14, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, entro sessanta giorni dalla data di entrata  in vigore del pre-sente decreto, si individuano gli ambiti di attivita' a rischio piu' elevato secondo  la  relativa  classificazione  adottata
dall'INAIL, con prioritario riferimento  alle  attivita'  in  cui  e' elevata l'incidenza delle lavorazioni in appalto e subappalto.
  7. All'attuazione del presente articolo si provvede con le  risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

  Art. 4

Potenziamento dell'Ispettorato nazionale del lavoro e del contingente  in extra-organico del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro

  1. L'Ispettorato nazionale del lavoro e' autorizzato, per gli  anni 2026, 2027 e 2028, ad assumere a tempo indeter-minato,  senza  previo esperimento delle previste procedure  di  mobilita',  300  unita'  di personale da inquadrare nell'area funzionari  del  vigente  Contratto collettivo  nazionale,  Comparto funzioni centrali,  famiglia professionale ispettore di vigilanza ordinaria e di vigilanza tecnica  salute e sicurezza.

  2. Ai fini del comma 1,  l'Ispettorato  nazionale  del  lavoro  e', altresi', autorizzato, per gli anni 2026,  2027  e  2028,  a  bandire procedure  concorsuali  pubbliche per  titoli ed esami, su base regionale, anche svolte mediante l'uso di  tecnologie  digitali,  con facolta' di avvalersi della Commissione di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Ogni candidato puo' presentare domanda per un  solo  ambito  regionale  e  per  una  sola posizione tra quelle messe a bando. Qualora una graduatoria regionale risulti incapiente rispetto ai posti  messi  a  concorso, l'amministrazione  puo'  coprire  i  posti  ancora vacanti mediante scorrimento delle graduatorie  degli  idonei non vincitori  per la medesima posizione  di lavoro in altri  ambiti regionali,  previo interpello e assenso degli interessati. Ferme restando, a parita'  di requisiti, le riserve previste dalla legge, relativamente ai titoli valutabili, il bando puo' prevedere specifici titoli di studio per la partecipazione ai concorsi.

  3. Per l'attuazione delle  disposizioni  di  cui  al  comma  1,  e' autorizzata la spesa di euro 7.526.420 per  l'anno  2026  e  di  euro 15.052.839  annui  a  decorrere  dall'anno  2027 per  gli  oneri  di personale, di euro 350.000 per l'anno 2026 per lo  svolgimento  delle procedure concorsuali e di euro 1.470.000 per l'anno 2026 e di euro 1.860.000  annui  a  decorrere  dall'anno  2027  per  gli  oneri  di funzionamento  derivanti  dal reclutamento del contingente  di personale.

  4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari ad euro 9.346.420 per il 2026 ed euro 16.912.839 annui a decorrere dall'anno 2027 si  provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini  del  bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato  di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

  5.  Al  fine  di  potenziare  ed  efficientare  la  capacita' amministrativa dell'Ispettorato  nazionale  del  lavoro  in  funzione delle  nuove  competenze  ad  esso  attribuite sono adottate le disposizioni di cui al presente comma:
    a) all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 14  settembre 2015, n. 149, come modificato dall'articolo 11-bis del  decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, le parole «non superiore a 7.812 unita'» sono  sostituite  dalle  parole «non superiore a 7.776 unita'», le parole «un numero massimo di  otto
posizioni dirigenziali di livello  generale»  sono  sostituite  dalle parole «un numero massimo di dieci posizioni dirigenziali di  livello generale» e  le  parole  «novantaquattro  posizioni  dirigenziali  di livello non generale» sono sostituite dalle parole  «cento  posizioni dirigenziali di livello non generale». Al reclutamento  delle  unita' di personale  dirigenziale  di  livello  non  generale  si  provvede mediante corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla  Scuola nazionale dell'amministrazione. Alla riorganizzazione delle strutture dell'Ispettorato  nazionale  del  lavoro  si  provvede  entro  il  31 dicembre 2025. Al fine di garantire la neutralita' finanziaria  delle disposizioni di cui alla  presente  lettera,  l'Ispettorato  provvede alla riduzione  di  un  numero  dei  posti  vacanti  della  dotazione
organica  dell'Area  degli  Assistenti,  e  delle  relative  facolta' assunzionali equivalente sul piano finanziario agli  oneri  derivanti dall'attuazione delle medesime disposizioni;
    b) all'articolo 31, comma 10, del decreto-legge 2 marzo 2024,  n. 19 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024,  n.  56 le parole «nel limite di 20 milioni di euro  annui» sono sostituite dalle parole «nel limite di 30 milioni di euro annui». 

  6. Agli oneri derivanti dal comma 5, pari ad euro  149.327  per  il 2025 e ad euro 1.791.919 a decorrere dal 2026  si  provvede  mediante riduzione della  dotazione  organica  dell'Area Assistenti e delle facolta' assunzionali disponibili al 31 dicembre 2024 per un  importo almeno corrispondente al relativo onere.

  7.  Al  fine  di  rafforzare  le  attivita' di vigilanza sull'applicazione delle norme in materia  di diritto del lavoro,
legislazione sociale e sicurezza sui luoghi di  lavoro,  all'articolo 826, comma 1, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  sono  apportate  le  seguenti modificazioni:
    a) all'alinea, le parole:  «710  unita'»  sono  sostituite  dalle seguenti: «810 unita'»;
    b)  dopo  la  lettera  a)  e'  inserita  la  seguente:  «a-bis) colonnelli: 1;»;
    c)  dopo  la  lettera  b)  e'  inserita  la  seguente:  «b-bis) capitani/tenenti: 8;»;
    d) alla lettera d), la cifra: «271» e' sostituita dalla seguente: «315»;
    e) alla lettera f), la cifra: «254» e' sostituita dalla seguente: «301».

  8. Al fine di ripianare  i livelli di forza organica derivanti dall'applicazione del comma 7, l'Arma dei Carabinieri e'  autorizzata ad assumere, in deroga alle ordinarie facolta' assunzionali:
    a) cinque unita' nel ruolo ufficiali, ventidue unita'  del  ruolo ispettori e ventiquattro unita' del ruolo appuntati e carabinieri,  a decorrere dal 1° settembre 2026;
    b) quattro unita' nel ruolo ufficiali, ventidue unita' del ruolo ispettori e ventitre' unita' del ruolo  appuntati  e  carabinieri,  a decorrere dal 1° settembre 2027.

  9. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi  7  e  8  e' autorizzata la spesa  di  euro  405.682  per  l'anno  2026,  di  euro 2.575.854 per l'anno 2027, di euro 4.741.028 per l'anno 2028, di euro 5.424.288 per l'anno 2029, di euro 5.708.906 per l'anno 2030, di euro 5.804.991 per l'anno 2031, di euro 5.924.667 per l'anno 2032, di euro
5.977.082 per l'anno 2033, di euro 5.979.266 per l'anno 2034, di euro 5.980.514 per l'anno 2035, di euro 6.024.050 per  l'anno  2036  e  di euro 6.153.807 annui a decorrere dall'anno 2037.

  10. Per le spese di funzionamento connesse alle previsioni  di  cui ai commi 7 e 8 e' autorizzata la spesa  di  euro  90.100  per  l'anno 2026, di euro 143.967 per l'anno 2027, di  euro  109.783  per  l'anno 2028, di euro 88.200 per  l'anno  2029  e  di  euro  70.000  annui  a decorrere dall'anno 2030.

  11. Agli oneri derivanti dai commi 9 e 10, pari a euro 495.782  per l'anno 2026, euro 2.719.821  per  l'anno  2027,  euro  4.850.811  per l'anno 2028, euro 5.512.488  per  l'anno  2029,  euro  5.778.906  per l'anno 2030, euro 5.874.991  per  l'anno  2031,  euro  5.994.667  per l'anno 2032, euro 6.047.082  per  l'anno  2033,  euro  6.049.266  per l'anno 2034, euro 6.050.514  per  l'anno  2035,  euro  6.094.050  per l'anno 2036 ed euro 6.223.807 annui a decorrere  dall'anno  2037,  si provvede mediante riduzione, per euro 495.782 per l'anno 2026 e  euro 6.223.807 annui a decorrere dall'anno 2027,  delle  proiezioni  dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.»


                              Art. 5

        Interventi in materia di prevenzione e di formazione

  1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono  apportate  le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 6, comma 2, e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente periodo: «I  componenti  di  cui  al  comma  1,  lettere  l)  ed  m), partecipano alla Commissione senza diritto di voto.»;
    b) all'articolo 11:
      1) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:  «4-bis. A decorrere dall'anno 2026,  l'INAIL, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, e fermo restando l'equilibrio del bilancio dell'ente, previo accordo  con  il
Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  trasferisce annualmente al Fondo sociale per  occupazione  e  formazione  di  cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,  un importo non inferiore a 35.000.000 di euro, integrativo delle risorse di cui all'articolo 68, comma 4, lettera a), della  legge  17  maggio 1999, n. 144, destinato al  finanziamento di  inter-venti  mirati  di promozione  e  divulgazione  della  cultura della salute e della sicurezza sul lavoro, anche attraverso la valorizzazione di  supporti digitali quali la realta' simulata e aumentata ai fini dell'apprendimento esperienziale,  ulteriori rispetto a quelli disciplinati al comma 1, lettera  c),  nell'ambito  dei  percorsi  di istruzione e formazione professionale,  di  istruzione  e  formazione tecnica superiore e di istruzione tecnologica superiore, nonche'  dei per-corsi universitari e di alta formazione artistica, musicale e coreutica realizzati in modalita' duale, in conformita'  con gli standard di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche sociali 2 agosto 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 19 settembre 2022, nonche' al finanziamento di iniziative volte a incrementare la formazione dei rappresentanti dei lavoratori  per  la sicurezza aziendali, territoriali e di sito produttivo, sulla base di piani formativi concordati con le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei  lavoratori  comparativamente  piu' rappresentative a livello nazionale.  Per le finalita'  di cui al presente comma, l'INAIL versa all'entrata del bilancio dello Stato un importo annuale, non inferiore a 35.000.000 euro, per la successiva riassegnazione al Fondo sociale per occupazione e formazione  di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge n. 185 del 2008.»;

  2) dopo il comma 5-bis sono inseriti i seguenti:
      «5-ter. Al  fine  di  incrementare i livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in tutti i settori di attivita'  e  in
particolare in quelli delle costruzioni, della logistica e dei trasporti che presentano una alta incidenza infortunistica,  l'INAIL promuove, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente nell'ambito del  bilancio del medesimo  Istituto, interventi di formazione in materia prevenzionale, sentite le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni  sindacali dei  lavoratori comparativamente  piu' rappresentative a livello nazionale,  attraverso  l'impiego dei Fondi interprofessionali, costituiti ai sensi dell'articolo 118 della legge 23  dicembre  2000,
n. 388.
        5-quater. L'INAIL e' autorizzato a promuovere, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a  legislazione  vigente nell'ambito  del  bilancio  del  medesimo  Istituto,  interventi  di sostegno rivolti in particolare alle micro, piccole e medie  imprese, per l'acquisto e l'adozione nell'organizzazione aziendale di dispositivi di prote- zione individuale  caratterizzati  da  tecnologie innovative e sistemi intelligenti.»;
      3) dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
        «6-bis. L'INAIL  promuove  campagne  informative  e  progetti formativi per la diffusione della cultura della  salute e sicurezza sul lavoro, a favore delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, con particolare riferimento alla riduzione del fenomeno degli infortuni  in itinere, nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civi-ca, di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92. L'INAIL svolge i compiti di cui al presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione vigente nell'ambito del bilancio dell'Istituto.»;
    c) all'articolo 15, comma 1, dopo la lettera z)  e'  aggiunta  la seguente:
      «z-bis) la programmazione di misure di prevenzione di  condotte violente o moleste nei confronti dei lavoratori,  come  definiti all'articolo 2, comma 1, lettera a), nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 62.»;
    d) all'articolo 37:
      1) al comma 11, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le imprese che occupano meno di 15  lavoratori,  la  contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalita' dell'obbligo di aggiornamento periodico nel rispetto del    principio di proporzionalita', tenuto conto della dimensione delle imprese e del livello di rischio per la salute e la  sicurezza derivante dall'attivita' svolta.»;
      2) il comma 14 e' sostituito dal seguente:
        «14. Le competenze  acquisite a seguito dello svolgimento delle attivita'  di formazione di cui al  presente decreto  sono registrate  nel  fascicolo  elettronico del lavoratore di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 14 settembre  2015,  n.  150, nonche' all'interno del fascicolo sociale e lavorativo del cittadino, in particolare al fine del loro inserimento nella piattaforma Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL) di  cui  al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge  3  luglio  2023,  n.  85.  Il  contenuto  del  fascicolo elettronico del lavoratore e' considerato dal  datore  di  lavoro  ai fini della programmazione della forma-zione e di esso  gli  organi  di vigilanza tengono conto ai fini della verifica degli obblighi di  cui al presente decreto.»;
    e) all'articolo 41, il comma 4-bis e' sostituito dal seguente:
      «4-bis. Entro il 31 dicembre 2026, mediante accordo in sede  di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le province autonome, concluso previa consultazione delle parti sociali, vengono rivisitate le condizioni e le  modalita'  per  l'accertamento della tossicodipendenza e dell'alcol dipendenza.  Il Ministro  della
salute, di concerto con il Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche sociali, trascorsi sessanta  giorni  dal  termine  di  cui  al  primo periodo, e' autorizzato a intervenire con proprio decreto  per l'attuazione di quanto stabilito dal medesimo primo periodo.»;
    f) all'articolo 51:
      1) al comma 8, il secondo periodo e' soppresso;
      2) il comma 8-bis e' sostituito dal seguente:
        «8-bis. Gli organismi paritetici, per il tramite dell'INAIL, comunicano annualmente, nel rispetto delle disposi-izioni  di  cui  al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, agli organi di vigilanza territorialmente competenti, all'Ispettorato nazionale del lavoro e all'INAIL i dati relativi:
          a)  alle  imprese  che  hanno  aderito  al  sistema  degli organismi paritetici e a  quelle  che  hanno  svolto  l'attivita'  di formazione organizzata dagli stessi organismi;
          b)  ai  rappresentanti  dei  lavoratori  per  la  sicurezza territoriale di cui al comma 8;
          c) al rilascio delle asseverazioni di cui al comma 3-bis;
          d) alle aziende a cui e' stata erogata la consulenza  e  il monitoraggio con esito positivo.»;
    g) all'articolo 77, comma 4, la lettera a)  e'  sostituita  dalla seguente:
      «a) mantiene in efficienza i DPI e ne  assicura  le  condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le  sostituzioni necessarie  e  secondo  le  eventuali  indicazioni  fornite  dal fabbricante; tale obbligo si applica anche per specifici indumenti di lavoro  che  assumono  la  caratteristica  di  DPI,  previa  loro individuazione attraverso la valutazione dei rischi;
    h) all'articolo 113, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
      «2. Le scale verticali permanenti  di  altezza  superiore  a  2 metri, aventi una inclinazione superiore a 75 gradi,  fissate  ad  un supporto e utilizzate come mezzo di accesso, devono essere provviste, in alternativa, in base alla valutazione del rischio, di  un  sistema di  protezione  individuale  contro  le  cadute  dall'alto  di  cui all'articolo 115 o di una gabbia di sicurezza. I pioli devono distare almeno 15 centimetri dalla parete alla quale sono  applicati  o  alla quale la scala e' fissata. Nel  caso  di  adozione  della  gabbia  di sicurezza la medesima deve essere dotata  di  maglie  o  aperture  di ampiezza tale da impedire la caduta accidentale della  persona  verso l'esterno. La parete della gabbia opposta al piano dei pioli non deve distare da questi piu' di 60 centimetri.»;
    i) l'articolo 115 e' sostituito dal seguente:
      «Art. 115 (Sistemi di protezione contro le cadute dall'alto). -
1. Nei lavori in quota i sistemi di protezione collettiva a cui  dare priorita'  rispetto  ai  sistemi  di  protezione  individuale,  come previsto all'articolo 111, comma 1, lettera a), in  via  prioritaria, sono:
        a) parapetti;
        b) reti di sicurezza.
      2. Qualora non sia stato possibile attuare quanto  previsto  al comma 1, e' necessario che i lavoratori utilizzino  sistemi  di protezione individuale idonei per l'uso specifico quali: 
        a) sistemi di trattenuta;
        b) sistemi di posizionamento sul lavoro;
        c) sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi;
        d) sistemi di arresto caduta.
      3. Nella  scelta  dei  sistemi  di  protezione  individuale  e' prioritario procedere alla scelta dei sistemi  di  cui  al  comma  2, lettere a), b) e c), rispetto al sistema di cui alla lettera  d)  del medesimo comma 2.
      4. I sistemi di cui al comma 2, costituiti da un dispositivo di presa del corpo e  da  un  sistema  di  collegamento,  devono  essere assicurati a un punto di ancoraggio sicuro.
      5. I sistemi di cui al comma 2, lettera c),  devono  rispettare quanto previsto all'articolo 111, comma 4, e all'articolo 116.».

                              Art. 6

                  Accordo Stato-Regioni su soggetti
                    accreditati alla formazione

  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 37,  comma  2,  del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,  con  accordo  in  sede  di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le province autonome di Trento  e  di  Bolzano  adottato,  avvalendosi dell'INAIL e previa  consultazione  delle  parti  sociali,  entro  il termine di novanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del presente decreto, sono individuati, al fine di innalzare  il  livello della qualita' dell'offerta formativa, i criteri  e  i  requisiti  di accreditamento presso le regioni e le province autonome di  Trento  e di Bolzano dei soggetti che  erogano  la  formazione  in  materia  di salute e sicurezza sul lavoro.
  2. I criteri e i requisiti disposti dall'accordo di cui al comma  1 devono essere riferiti alla competenza e  certificata  esperienza  in materia  di  salute  e  sicurezza  sul  lavoro,    all'adeguata organizzazione, nonche' alle risorse  dei  soggetti  che  erogano  la formazione. I suddetti requisiti  devono  essere  detenuti,  ai  fini della  conferma  dell'accreditamento,  anche  dai  soggetti  gia' accreditati presso le regioni e le province autonome di Trento  e  di
Bolzano. 
  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

  Art. 7

Tutela assicurativa INAIL e rafforzamento delle misure  di  sicurezza
  per gli studenti impegnati nei percorsi di formazione scuola-lavoro

  1. Le disposizioni di  cui  all'articolo  18  del  decreto-legge  4 maggio 2023, n. 48, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  3 luglio 2023, n. 85, si interpretano  nel  senso  che  la  tutela  ivi prevista si applica anche ad eventuali infortuni occorsi nel tragitto dall'abitazione o altro domicilio dove si trovi lo studente al  luogo dove  si  svolgono  i  percorsi  di  formazione  scuola-lavoro  e  da quest'ultimo all'abitazione o domicilio dello studente.

  2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018,  n.  145,  dopo  il comma 784-octies e' inserito il seguente:
    «784-novies. Al fine di garantire un  ambiente  di  apprendimento sicuro e conforme agli obiettivi formativi previsti dai  percorsi  di formazione scuola-lavoro, finalizzati all'acquisizione di  competenze trasversali tramite esperienze operative e in coerenza  con  la  loro funzione prevalentemente orientativa, le convenzioni stipulate tra le istituzioni scolastiche e le imprese ospitanti non possono  prevedere che gli studenti siano adibiti  a  lavorazioni  ad  elevato  rischio, cosi' come  individuate  nel  documento  di  valutazione  dei  rischi dell'impresa ospitante.».

                Art. 8

Erogazione  di  borse  di  studio  ai  superstiti  di  deceduti  per
  infortunio sul lavoro o per malattie professionali

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2026, nei limiti di cui al successivo comma 6, in aggiunta alle prestazioni riconosciute ai  superstiti  di deceduti per infortunio sul  lavoro  o  per  malattie  professionali, previste dall'articolo 85 del  testo  unico  delle  disposizioni  per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni  sul  lavoro  e  le malattie professionali,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, l'INAIL  eroga  annualmente  agli
alunni delle scuole primarie e agli studenti delle scuole  secondarie di primo e di secondo grado, dei percorsi di istruzione e  formazione professionale  (IeFP),  delle  universita'  e  dell'alta  formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e degli  istituti  tecnologici superiori  (ITS  Academy), titolari della rendita a superstiti, riconosciuta ai sensi del predetto articolo 85, una borsa  di  studio finalizzata al sostegno delle relative attivita'.
  2. L'importo annuale della prestazione di cui al  comma  precedente e' pari:
    a) a 3.000 euro, per ogni anno di frequenza della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado;
    b) a  5.000  euro,  per  ogni  anno  di  frequenza  della  scuola secondaria di secondo grado e del sistema di istruzione e  formazione professionale (IeFP);
    c) a 7.000 euro, per ogni anno di  frequenza  dell'universita'  e degli istituti di alta formazione  artistica,  musicale  e  coreutica (AFAM) e degli istituti tecnologici superiori (ITS Academy).
  3. L'erogazione della prestazione e' subordinata alla frequenza con profitto di ciascun anno del corso di  studio  e  alla  presentazione all'INAIL di apposita domanda ed e' erogata  fino  al  raggiungimento dei limiti di eta' previsti dall'articolo 85, comma 1, numero 2), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1124
del 1965.
  4. La domanda deve contenere tutte le informazioni  necessarie  per accertare la frequenza con profitto del corso  di  studio  ed  essere presentata o spedita  entro  il  termine  di  sessanta  giorni  dalla conclusione dell'anno scolastico o accademico.
  5. Ai fini del presente  articolo  sono  compresi  nel  sistema  di istruzione e formazione:
    a) le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione e le universita' dell'Unione europea;
    b) le scuole, gli istituti, le universita' e  degli  istituti  di alta formazione artistica,  musicale  e  coreutica  (AFAM),  comunque denominati,  operanti  all'estero,  che  svolgano  le  attivita'  di istruzione e formazione e  rilascino  titoli  validi  nel  territorio italiano.
  6. Il beneficio di cui al presente  articolo  e'  riconosciuto  nel limite di spesa di 26 milioni annui a decorrere dall'anno 2026.  Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 26 milioni di euro annui  a decorrere dall'anno 2026, si provvede, per l'anno 2026,  mediante  la corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di  spesa  di  cui all'articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e,  a decorrere dall'anno 2027, al fine di garantire  la  compen-sazione  in termini  di  indebitamento  netto  e  fabbisogno  delle  pubbliche amministrazioni, mediante la riduzione di 37,15 milioni di euro annui del Fondo sociale per occupazione e formazione, di  cui  all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 
  7. L'INAIL  provvede  a  corrispondere  le  borse  di  studio  agli interessati per ciascun anno fino al raggiungimento  del  limite  di spesa di cui al precedente comma 6, in ragione dell'ordine  temporale di acquisizione delle domande.
  8. L'INAIL provvede al monitoraggio  del  rispetto  del  limite  di spesa di cui al comma  6,  fornendo  i  risultati  dell'attivita'  di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali  e  al Ministero dell'economia e delle finanze.  Qualora  dall'attivita'  di monitoraggio  dovesse  emergere,  anche  in  via  prospettica,  il raggiungimento dei predetti limiti  di  spesa,  l'INAIL  non  procede all'accoglimento delle ulteriori domande.

                              Art. 9

Modifica all'articolo 10 della  legge  5  maggio  1976,  n.  248,  in  materia  di  adeguamento  dei  limiti  di  eta'  per  l'assegno  di  incollocabilita' erogata dall'INAIL

  1. All'articolo 10, terzo comma, della legge 5 maggio 1976, n. 248, il numero 2) e' sostituito dal seguente:
    «2) eta' non superiore ai limiti  previsti  per  l'ammissione  al beneficio dell'assunzione  obbligatoria al  lavoro,  come  adeguata periodicamente all'eta' pensionabile;».
  2. Ai maggiori oneri  derivanti  dal  comma  1,  valutati  in  euro 702.700 per l'anno 2026, euro 782.500 per l'anno 2027,  euro  798.900 per l'anno 2028, euro 863.700  per  l'anno  2029,  euro  873.000  per l'anno 2030, euro 943.800 per l'anno 2031, euro  954.000  per  l'anno 2032, euro 973.400 per l'anno 2033, euro 975.300 per l'anno 2034 e in euro 1.005.200 annui a decorrere dall'anno 2035, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  200, della legge n. 190 del 2014.

                              Art. 10

                Disposizioni in materia di norme UNI

  1. All'articolo 30 del decreto legislativo 9 aprile  2008,  n.  81, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 5, primo periodo, le  parole:  «al  British  Standard OHSAS 18001:2007» sono sostituite dalle seguenti: «la  norma  UNI  EN ISO 45001:2023+A1:2024»;
    b) dopo il comma 5-bis e' inserito il seguente:
      «5-ter. Il Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali promuove la stipula di convenzioni tra l'INAIL e l'Ente nazionale  di normazione (UNI), per la consultazione gratuita delle norme  tecniche di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n.  81,  e  delle  altre norme di  particolare  valenza  per  i  temi  della  salute  e  della sicurezza sul lavoro, nonche' per l'elaborazione, da parte di UNI, di un bollettino ufficiale delle norme tecniche  emanate  da  pubblicare periodicamente sui siti  internet  istituzionali  del  Ministero  del lavoro e delle politiche sociali, dell'INAIL e dell'UNI.  Agli  oneri derivanti dal presente comma si provvede  nei  limiti  delle  risorse dell'INAIL.».

                              Art. 11

        Anticipazioni di cassa tra le gestioni assicurative  amministrate dall'INAIL

  1.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  2026  la  disposizione  di  cui all'articolo 69, comma 15, della legge 23 dicembre 2000, n.  388,  si applica a tutte le gestioni assicurative amministrate dall'INAIL.

                                    Art. 12

                    Disposizioni in materia di personale medico dell'INAIL

  1. Al fine di rafforzare strutturalmente i servizi medico-legali  e le prestazioni sanitarie di natura diagnostica,  curativa, riabilitativa,  a  decorrere  dal  1°  novembre  2025,  l'INAIL  e' autorizzato,  nei  limiti  delle  facolta'  assunzionali  vigenti,  a stabilizzare  nei  propri  ruoli  i  dipendenti  assunti  a  tempo determinato  ai  sensi  dell'articolo  20-quater,  comma  2,  del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 28 marzo 2022, n.  25,  che  hanno  lavorato  per  almeno ventiquattro mesi continuativi nella qualifica ricoperta e  risultano in servizio alla data del 30  giugno  2025,  previo  espletamento  di selezione comparativa pubblica ai sensi del  decreto  legislativo  25 maggio 2017, n. 75.

                              Art. 13

Disposizioni per l'efficientamento e la semplificazione dei controlli  in materia di lavoro, legislazione sociale e salute e sicurezza nei  luoghi di lavoro

  1. All'articolo 5 del decreto legislativo  14  settembre  2015,  n. 149, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
    «2-bis. A richiesta del dipendente e  nei  limiti  delle  risorse disponibili a legislazione vigente,  nell'ambito  del  bilancio dell'Istituto gia' destinate alla corresponsione delle  indennita' e dei rimborsi correlati alle attivita'  ispettive,  l'Ispettorato autorizza preventivamente, per  ogni  ventiquattro  ore  compiute  di missione, la corresponsione di una somma  forfetaria  alternativa  ad ogni altra indennita' e rimborso,  da  determinare  con  decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  di  concerto  con  il Ministro dell'economia e delle finanze.».

  2. L'articolo 158 del testo unico delle disposizioni legislative  e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, si interpreta nel senso che l'esenzione dal  paga-mento delle spese degli atti processuali, compreso il contributo unificato, si applica all'Ispettorato nazionale del lavoro. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in euro 2.000 per l'anno 2025 e in euro 10.000 annui a decorrere dall'anno 2026,  si  provvede mediante  corrispondente  riduzione dello stanziamento del  Fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini  del  bilancio  triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo al Ministero della giustizia.

  3. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre  2012,  n.179, convertito, con modificazioni,  dall'art.  1,  comma  1,  L.  17 dicembre 2012, n. 221 sono apportate le seguenti modifiche:
    a) le parole «nonche' agli amministratori» sono sostituite  dalle parole  «nonche'  all'amministratore  unico  o  all'amministratore delegato o, in mancanza, al Presidente del consiglio di amministrazione»;
    b) dopo il punto e' aggiunto il seguente periodo:  «Il  domicilio digitale dei predetti  amministratori  non  puo'  coincidere  con  il domicilio digitale dell'impresa. Le imprese che  sono  gia'  iscritte nel registro delle  imprese comunicano  il  domicilio  digitale  dei predetti amministratori entro il 31 dicembre 2025 e,  in  ogni  caso, all'atto del conferimento o del rinnovo dell'incarico.»
  4. In caso di mancata comunicazione del domicilio digitale  di  cui al comma 5 si applica l'articolo 16 comma 6-bis del decreto-legge  29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28 gennaio 2009, n. 2.

  Art. 14

Disposizioni per favorire l'occupazione e la sicurezza nei luoghi  di  lavoro attraverso il Sistema informativo per l'Inclusione sociale e  lavorativa

  1. Al fine di favorire la trasparenza nel mercato del lavoro e le pari opportunita' tra i lavoratori, nonche' di rafforzare  le  misure di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e altresi' di monitorare gli effetti dell'intervento pubblico, a decorrere  dal  1° aprile 2026,  i  datori  di  lavoro  privati  che  chiedono  benefici contributivi, comunque denominati e finanziati con risorse pubbliche, per l'assunzione di personale alle proprie dipendenze  pubblicano  la
disponibilita' della posizione di lavoro sul Sistema Informativo  per l'Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL) di cui all'articolo  5  del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.  Ai  fini  del  riconoscimento  dei benefici, resta fermo l'obbligo per il datore di lavoro di  garantire il rispetto delle disposizioni in materia di salute e  sicurezza  nei luoghi di lavoro.
  2. A decorrere dalla data di  cui  al  comma  1,  le  comunicazioni obbligatorie di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge  1°  ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  novembre 1996, n. 208, possono essere effettuate dai datori di lavoro, nonche' dai soggetti abilitati e autorizzati di cui  alla  legge  11  gennaio
1979, n. 12, anche tramite il sistema SIISL. 
  3.  Il  SIISL  espone  gli  esiti  della  verifica  dei  dati autocertificati dall'utente iscritto e li rende disponibili al datore di lavoro che lo assume, anche al fine di rafforzare le  garanzie  di affidabilita' e sicurezza nella gestione del rapporto di lavoro.
  4. Le Agenzie per il Lavoro sono tenute,  nei  termini  di  cui  al comma 1, alla pubblicazione sul SIISL di tutte le posizioni di lavoro che gestiscono e, nel rispetto della normativa  sul  trattamento  dei dati  personali,  possono  accedere  alla  piattaforma  SIISL  per individuare i candidati idonei  rispetto  alle  posizioni  lavorative pubblicate.
  5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali, sentite le organizzazioni dei datori di lavoro  e  le  organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative  e  la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro sessanta giorni dalla entrata  in  vigore  del  presente  provvedimento,  sono individuate le modalita' attuative delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4.
  6. I lavoratori di cui all'articolo 23 del decreto  legislativo 23 del decreto  legislativo  25 luglio 1998, n. 286, sono  iscritti,  per  il  tramite  dei  soggetti indicati al comma 1 dello stesso articolo 23, sul Sistema Informativo per l'Inclu-sione  Sociale  e  Lavorativa  (SIISL).  Con  decreto  del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  di  concerto  con  il Ministro dell'interno e il  Ministro  degli  affari  esteri  e  della cooperazione internazionale, da adottarsi entro trenta  giorni  dalla entrata in vigore del presente  provvedimento,  sono  individuate  le modalita' attuative della presente disposizione.
  7. Al comma 6, dell'articolo 19, della legge 23 settembre 2025,  n. 132, dopo le parole «Ministro delle imprese e del made in Italy» sono aggiunte le seguenti:  «,  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche sociali».
  8. All'attuazione del presente articolo si provvede con le  risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

                                Art. 15

Rafforzamento della cultura  della  prevenzione  e  tracciamento  dei  mancati infortuni

  1. Al fine di promuovere il miglioramento continuo delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e di  ridurre  l'incidenza degli infortuni, il Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali, d'intesa con l'Istituto  nazionale  per  l'assicurazione  contro  gli infortuni sul lavoro (INAIL), sentite le parti sociali, adotta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, linee guida per l'identificazione, il tracciamento e l'analisi dei  mancati infor-tuni da parte delle imprese con piu' di quindici dipendenti. Con decreto del Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  sono individuate le modalita' attraverso le quali le  imprese  di  cui  al presente comma comunicano  i  dati  aggregati  relativi  agli  eventi segnalati come mancati infortuni e le azioni correttive o  preventive intraprese per il miglioramento della sicurezza,  nonche'  i  criteri utili alla predisposizione annuale di  un  rapporto  di  monitoraggio nazionale sui mancati infortuni, anche ai fini della  definizione  di interventi formativi e di sostegno tecnico alle imprese.
  2. Alle attivita' di cui al presente articolo si  provvede  con  le risorse umane,  strumentali  e  finanziare  previste  a  legislazione vigente.

                                Art. 16

Attivita' di prevenzione e vigilanza dei dipartimenti di  prevenzione  territoriali del Servizio sanitario nazionale in tema di  salute  e  sicurezza sui luoghi di lavoro

  1. All'articolo 13 del decreto legislativo 9 aprile  2008,  n.  81, dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
    «6-bis. Gli introiti di cui al comma 6,  per  la  parte  allocata sull'apposito capitolo regionale, sono ripartiti annualmente  fra  le aziende sanitarie  locali  in  proporzione  al  numero  di  posizioni  assicurative  territoriali,  all'incidenza  dei  singoli  fattori  di rischio delle attivita' produttive e alla gravita' degli infortuni  e delle malattie professionali e  sono  esclusivamente  finalizzati  ad attivita' di sorveglianza epidemiologica di rischi e danni  associati
all'esposizione professionale, al rafforzamento dell'attivita' svolta dai servizi di prevenzione  e  sicurezza  negli  ambienti  di  lavoro mediante l'acquisizione di personale aggiuntivo a tempo determinato o con altre tipologie di lavoro  flessibili,  di  risorse  strumentali, nonche' ad attivita' di formazione e aggiornamento professionale o di
promozione del miglioramento della salute e sicurezza nei  luoghi  di lavoro, anche con azioni di comunicazione rivolte  alla  popolazione.
Gli introiti di cui al comma 6 possono essere finalizzati, in caso di carenza di personale, ferme le finalita' indicate al  primo  periodo, al ricorso a  prestazioni  aggiuntive  per  il  personale  del  ruolo sanitario del comparto e della dirigenza, quale  ulteriore  quota  di finanziamento ad integrazione dei limiti di costo aziendale  previsti nei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro. Le regioni e le province autonome provvedono alla ripartizione degli  introiti  di
cui  al  presente  comma  e  alla  definizione  dell'ammontare  delle eventuali  risorse  da  destinare  alle  prestazioni  aggiuntive  del personale dipendente, sentito il Comitato regionale di  coordinamento di cui all'articolo 7.
    6-ter. Fermo restando quanto previsto dal comma 6-bis, al fine di aumentare  le  attivita'  di  prevenzione  degli  infortuni  e  delle malattie professionali svolte dalle  aziende  sanitarie  locali,  gli introiti di cui al comma 6 che integrano il  capitolo  regionale  che dovessero  residuare,  possono  essere  destinati  al  personale  del comparto e della dirigenza  dei  servizi  per  la  prevenzione  e  la sicurezza negli ambienti di lavoro con funzioni  di  vigilanza  delle aziende sanitarie locali, quale trattamento accessorio in misura  non superiore al 15 per cento dello  stipendio  tabellare  lordo,  i  cui criteri di attribuzione  sono  definiti  nell'ambito  dei  rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro nei limiti delle risorse che si rendono annualmente disponibili a decorrere dall'anno 2025.
    6-quater. Le eventuali economie che in corso  anno  si  dovessero verificare, con riferimento alle attivita' di prevenzione nei  luoghi di lavoro  svolte  dai  dipartimenti  di  prevenzione  delle  aziende sanitarie locali di cui al comma 6-bis, possono essere utilizzate nel medesimo anno per finalita' coerenti con le attivita'  di  competenza
dei  dipartimenti    medesimi,    trattandosi    di    articolazioni polifunzionali.».
  2. All'articolo 15, comma 2, della legge 30 marzo 2001, n. 125,  le parole: «dai medici del lavoro» sono sostituite dalle seguenti:  «dal personale sanitario».

                            Art. 17

          Sorveglianza sanitaria e promozione della salute

  1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono  apportate  le seguenti modifiche:
    a) all'articolo 20, comma 2, lettera i), sono aggiunte, in  fine, le  seguenti  parole:  «che  devono  essere  computati  nell'ambito dell'orario di lavoro,  ad  eccezione  di  quelli  compiuti  in  fase preassuntiva»;
    b) all'articolo 25, comma 1, dopo la lettera a)  e'  inserita  la seguente:
      «a-bis) fornisce  informazioni  ai  lavoratori  sull'importanza della prevenzione oncologica, promuovendo l'adesione ai programmi  di screening oncologici previsti dai livelli  essenziali  di  assistenza (LEA), informando le lavoratrici e i lavoratori sulla loro  finalita' e utilita', anche con il supporto  di  campagne  informative  a  tale
scopo promosse dal Ministero della salute;».
    c) all'articolo 39, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
      «2-bis. Con decreto del  Ministro  della  salute,  da  adottare entro dodici mesi dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente disposizione, acquisito il parere della Conferenza permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e di Bolzano, sono definiti i requisiti delle strutture di cui al comma 2, lettera a).»;
    d) all'articolo 41:
      1) al comma 2, dopo la lettera e-ter) e' aggiunta la seguente:
        «e-quater) visita medica, effettuata prima o durante il turno lavorativo, in presenza di ragionevole  motivo  di  ritenere  che  il lavoratore si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di alcol o di sostanze stupefacenti o psicotrope, finalizzata alla verifica che  il lavoratore non si trovi sotto effetto delle predette sostanze, per le attivita' lavorative ad  elevato  rischio  infortuni  individuate  ai sensi  dell'articolo  15  della  legge  30  marzo  2001, n. 125, e dell'articolo  125  del  testo  unico  delle  leggi  in  materia  di disciplina degli stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,  prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre  1990,  n.  309, nel rispetto delle  disposizioni  vigenti  in  materia  di  controlli relativi  all'assunzione  di  alcool  e  di  sostanze  stupefacenti, psicotrope o psicoattive.»;
      2) al comma 4, le parole: «comma 2, lettere a), b), d),  e-bis) e e-ter)» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2, lettere  a),  b), d), e-bis), e-ter) ed e-quater».
    e) All'articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.  81, dopo il comma 3-ter e' aggiunto il seguente:
      «3-quater. Ai fini del  potenziamento  multidisciplinare  della medicina del territorio, gli organismi paritetici delle imprese  fino a dieci  lavoratori  e  dei  lavoratori  aderenti  al  sistema  della bilateralita', possono adottare  iniziative  finalizzate  a  favorire l'assolvimento degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 mediante convenzioni  con  le  aziende  sanitarie locali ovvero mediante convenzioni con medici competenti.».
  2. Nell'ambito della  contrattazione collettiva, a valere sulle risorse allo scopo destinate, possono essere introdotte misure idonee a sostenere iniziative di  promozione  della  salute  nei  luoghi  di lavoro  e  a  garantire  ai  lavoratori  la  fruizione  di  permessi retribuiti per effettuare, durante l'orario di lavoro, gli  screening oncologici  inclusi  nei  programmi  di  prevenzione  del  Servizio sanitario nazionale.

    Art. 18

      Organizzazioni di volontariato della protezione civile

  1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono  apportate  le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 2, comma 1, lettera a), le parole:  «i  volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della  protezione  civile» sono sostituite  dalle  seguenti:  «nei  limiti  di  quanto  previsto dall'articolo 3-bis, i volontari del Corpo nazionale dei  vigili  del fuoco e della protezione civile»;
    b) all'articolo 3, comma 3-bis:
      1) al primo periodo, le  parole:  «e  delle  organizzazioni  di volontariato della protezione civile, ivi compresi i volontari  della Croce  Rossa  Italiana  e  del  Corpo  nazionale  soccorso  alpino  e speleologico, e i volontari dei vigili del fuoco,» sono soppresse; 
      2) e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  «Nei  riguardi delle organizzazioni di volontariato  della  protezione  civile,  ivi compresi i volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, e i volontari dei vigili  del  fuoco, le  disposizioni  del  presente  decreto  legislativo  si  applicano esclusivamente nei limiti e con le modalita'  previsti  dall'articolo 3-bis.»;
    c) dopo l'articolo 3 e' inserito il seguente:
      «Art. 3-bis (Organizzazioni di  volontariato  della  protezione civile). - 1. Ai fini del presente articolo, si intende per:
        a) «organizzazione di protezione civile»:  le  organizzazioni di volontariato, le reti associative  e  gli  altri  enti  del  Terzo settore che annoverano la  protezione  civile  tra  le  attivita'  di interesse generale e le altre forme di  volontariato  organizzato  di protezione civile iscritte nell'elenco nazionale del volontariato  di protezione civile di cui all'articolo 34 del codice della  protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
        b)  «formazione»:  processo  educativo  attraverso  il  quale trasferire  conoscenze  e  procedure  utili  all'acquisizione  di competenze per lo svolgimento in sicurezza delle attivita' operative, all'identificazione e alla  eliminazione  o,  ove  impossibile,  alla riduzione e alla gestione dei rischi;
        c) «informazione»: complesso di attivita' dirette  a  fornire conoscenze  utili  all'identificazione,  alla  eliminazione  o,  ove impossibile,  alla  riduzione  e  alla  gestione  dei  rischi  nello svolgimento delle attivita' operative;
        d) «addestramento»: complesso  di  attivita'  dirette  a  far apprendere  l'uso  corretto  di  attrezzature,  macchine,  impianti, dispositivi, anche di protezione individuale, nonche' le misure e  le procedure di intervento;
        e) «controllo sanitario»: insieme degli  accertamenti  medici basilari individuati anche da  disposizioni  delle  regioni  e  delle province autonome di Trento e di  Bolzano,  emanate  specificatamente per il volontariato oggetto del presente articolo,  finalizzati  alla ricognizione delle condizioni di salute,  quale  misura  generale  di prevenzione nell'ambito delle attivita' di controllo sanitario  nello specifico settore, fatto salvo quanto previsto ai commi 6, 7 e  8  in materia di sorveglianza sanitaria.
      2.Ai fini dell'applicazione del presente decreto:
        a)  il  volontario  della  protezione  civile  aderente  alle organizzazioni di cui al  comma  1,  lettera  a),  e'  equiparato  al lavoratore esclusivamente per le attivita' di cui ai commi 3 e  4, fermo restando il dovere di prendersi cura  della  propria  salute  e sicurezza e di quella delle altre persone, presenti nelle sedi  delle organizzazioni nonche' sui luoghi di intervento, di formazione  e  di esercitazione, su  cui  ricadono  gli  effetti  delle  sue  azioni  o
omissioni, conformemente alla sua  formazione  e  informazione,  alle istruzioni  operative,  alle  procedure,  alle  attrezzature  e  ai dispositivi di protezione individuale in dotazione;
        b) il legale rappresentante delle organizzazioni  di  cui  al comma 1, lettera a), e' tenuto all'osservanza degli obblighi  di  cui ai commi 3, 4 e 5, salvi i casi in cui sussistano rapporti di lavoro, qualunque sia la relativa tipologia contrattuale.
      3. Le organizzazioni di cui al comma 1, lettera a), curano  che il volontario  aderente  nell'ambito  degli  scenari  di  rischio  di protezione civile individuati dalle  autorita'  competenti,  e  sulla base dei compiti da lui svolti,  riceva  formazione,  informazione  e addestramento, nonche' sia sottoposto al controllo  sanitario,  anche in collaborazione con i competenti servizi  regionali,  nel  rispetto dei principi previsti dal codice di materia di  protezione  dei  dati
personali, di cui al decreto legislativo  30  giugno  2003,  n.  196, fatto salvo quanto  previsto  ai  commi  6,  7  e  8  in  materia  di sorveglianza sanitaria. Il controllo sanitario puo' essere assicurato dalle componenti mediche interne delle organizzazioni, ove  presenti, ovvero mediante accordi tra organizzazioni,  ovvero  dalle  strutture del Servizio sanitario nazionale pubbliche o private accreditate.

      4. Le organizzazioni di cui al comma 1, lettera a), curano  che il volontario aderente,  nell'ambito  degli  scenari  di  rischio  di protezione civile individuati dalle autorita' competenti e sulla base dei compiti da lui svolti, sia dotato di attrezzature  e  dispositivi di protezione individuale idonei  per  lo  specifico  impiego  e  sia adeguatamente formato e addestrato al  loro  uso  conformemente  alle indicazioni specificate dal fabbricante.
      5. Le sedi delle organizzazioni di cui al comma 1, lettera  a), salvi i casi in cui nelle medesime si svolga un'attivita' lavorativa, nonche' i luoghi di esercitazione, di formazione e di intervento  dei volontari di protezione civile non sono considerati luoghi di lavoro.
      6. Le organizzazioni di cui al comma 1, lettera  a), la Croce Rossa  Italiana e il Corpo nazionale del soccorso  alpino e speleologico individuano i propri volontari che, nell'ambito dell'attivita' di volontariato, svolgono azioni che li  espongono  ai fattori di rischio di cui al presente  decreto  in  misura  superiore alle soglie previste e negli  altri  casi  contemplati  nel  presente decreto, affinche'  siano  sottoposti  alla  necessaria  sorveglianza sanitaria.
      7. Nelle province autonome di Trento e di Bolzano e nella regione Valle d'Aosta l'individuazione dei volontari  appartenenti alle organizzazioni di cui al comma  1,  lettera  a),  nonche'  degli organismi equivalenti alla Croce Rossa Italiana e al Corpo  nazionale del soccorso alpino e speleologico e dei Corpi dei vigili  del  fuoco volontari dei comuni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e della componente volontaria del Corpo  valdostano  dei  vigili  del fuoco, avviene a cura delle  autorita'  competenti  della  protezione civile, che stabiliscono altresi' le  modalita'  di  valutazione  del rischio dei volontari ai fini di attuare  la  eventuale  sorveglianza sanitaria.
      8. Lo svolgimento delle attivita' di sorveglianza sanitaria  di cui all'articolo 41 del presente  decreto,  compatibili  con  le effettive  particolari  esigenze  connesse  al  servizio espletato, avviene secondo le  modalita'  definite  dal  decreto  del  Capo  del Dipartimento della protezione civile della Presidenza  del  Consiglio dei ministri 12 gennaio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.82 del 6 aprile 2012, e successive modificazioni e integrazioni.
      9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche  al Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico,  alle  componenti volontaristiche della Croce Rossa  Italiana  nonche'  agli  organismi equivalenti esistenti nella regione Valle d'Aosta  e  nelle  province autonome di Trento e di Bolzano e  ai  Corpi  dei  vigili  del  fuoco volontari  dei  comuni  delle  medesime  province  autonome  e  alla componente volontaria del Corpo valdostano dei vigili del fuoco.
      10. L'organizzazione per i volontari della Croce Rossa Italiana, ivi comprese le disposizioni in materia di caratteri-stiche, visibilita' e sicurezza dell'uniforme identificativa, comprende una articolazione di compiti responsabilita',  a  livello  centrale  e territoriale,  conforme al principio di effettivita' di cui all'articolo 299 del presente decreto.
      11. Resta fermo che al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 6 del decreto legislativo  8 marzo 2006, n. 139, continuano ad applicarsi le disposizioni previste per il personale perma-nente del medesimo Corpo.
      12. L'applicazione delle disposizioni del presente articolo non puo' comportare, l'omissione o  il  ritardo  delle  attivita'  e  dei compiti di protezione civile, connessi agli eventi di cui  al  codice della protezione civile, di cui  al  decreto  legislativo  2  gennaio 2018, n. 1.
      13. Con uno o piu' decreti del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri o, ove nominata, dell'Autorita' politica delegata in materia di protezione civile, su proposta del  Capo  del  Dipartimento  della protezione civile, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di  Trento
e di Bolzano, possono essere definite ulteriori misure relative all'informazione, alla formazione, all'addestramento,    alle attrezzature e ai dispositivi di protezione  individuali  idonei,  al controllo sanitario e alla sorveglianza sanitaria, nel  rispetto  dei livelli generali di tutela della salute e sicurezza  previsti dal presente articolo.».
  2. Ai fini dell'adempimento degli  obblighi  di  cui  al  comma  1, lettera c), capoverso 3-bis, comma 3, sono considerate  le  attivita' di formazione,  informazione,  addestramento e controllo sanitario svolte, anteriormente alla data di entrata  in  vigore  del  presente decreto, in favore dei  volontari aderenti alle organizzazioni di protezione civile, compatibilmente con gli  scenari  di  rischio  ove  gia' individuati dalle autorita' competenti ai sensi del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio  2018,  n.1.

                Art. 20

Proroga dello stato di  emergenza  dichiarato  in  conseguenza  degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi dal 2  novembre  2023 nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato per le ulteriori ed eccezionali  avverse  condizioni meteorologiche verificatisi dal 29 ottobre 2023 nel territorio delle province di Massa Carrara e Lucca
  1. Il termine dello stato di emergenza conseguente agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire  dal  giorno  2  novembre 2023 nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato nonche' alle ulteriori  ed  eccezionali  condizioni meteorologiche  verificatesi  a  partire  dal  29  ottobre  2023  nel territorio delle province di Massa-Carrara e di Lucca, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 3 novembre  2023,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del  13  novembre  2023,  esteso  con delibera del Consiglio dei ministri del 5  dicembre  2023  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 19 dicembre 2023 e prorogato  con delibera del Consiglio dei ministri del 21 ottobre  2024,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 5 novembre 2024, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre  2025.  Alle  conseguenti  attivita'  si  fa fronte nel limite delle risorse gia' stanziate per l'emergenza. 

                                Art. 21

                          Entrata in vigore

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso  della  sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
    Dato a Roma, addi' 31 ottobre 2025

                            MATTARELLA

(31/10/2025-ITL/ITNET)

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