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ITALIANI.ITALIANI ALL'ESTERO - EUROPA: INGRESSO/USCITA EES DEI CITTADINI PAESI EXTRA UE -DALL'UNIONE EUROPEA

(2025-10-10)

A partire dal 12 ottobre 2025 entrerà in vigore il Sistema di ingressi/uscite (EES) istituito dall’Unione Europea per la registrazione elettronica degli ingressi e delle uscite dei cittadini di Paesi terzi che attraversano le frontiere esterne dello spazio Schengen per soggiorni di breve durata.

La registrazione è obbligatoria sia per i cittadini stranieri sottoposti all’obbligo di visto di corto soggiorno, sia quelli che ne sono esenti. Per “soggiorni di breve durata” si intende un periodo di massimo 90 giorni su 180 giorni, calcolato come periodo unico per tutti i Paesi europei che utilizzano l’EES.ll sistema europeo di ingressi/uscite è un controllo di frontiera per i cittadini extra-UE che si recano nell’area Schengen di 29 paesi europei per soggiorni di breve durata.

Si tratta di un modo per rendere i viaggi verso l’Europa più efficienti e sicuri. Il nuovo sistema di ingressi/uscite entrerà in funzione il 12 ottobre 2025. Ciò significa che i dati inizieranno a essere raccolti ai valichi di frontiera dei paesi partecipanti a partire da tale data e si prevede che l’EES sarà pienamente operativo entro il 10 aprile 2026.

Con una popolazione di 450 milioni di persone, i paesi Schengen hanno abolito i controlli di frontiera e i passaporti ai confini reciproci, creando così una zona di libera circolazione tra cittadini, residenti e visitatori.

In quanto sistema semplificato di gestione delle frontiere dell’Unione Europea, il sistema di ingresso/uscita (EES) è la chiave per viaggiare nei paesi dell’area Schengen.

I paesi europei che usano l’EES sono:
Austria, Belgio, Bulgaria, Cechia, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Islanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Svizzera.

Le persone che verranno registrate nell’EES:
Ii cittadini e le cittadine di paesi terzi che si recano nei paesi europei in cui viene utilizzato l’EES per un soggiorno di breve durata.
I dati dei viaggiatori e viaggiatrici verranno registrati nell’EES, indipendentemente dal fatto che debbano o meno richiedere il visto per un soggiorno di breve durata o che siano viaggiatori esenti da visto.

Determinate categorie di viaggiatori sono esenti dalla registrazione (vedere la sezione “Esenzioni”).

L’EES non si applicherà a:
• Cittadini e cittadine dei paesi europei che utilizzano l’EES, nonché a Cipro e all’Irlanda;
• Cittadini e cittadine di paesi terzi con carta di soggiorno e un rapporto di stretta parentela con un/una cittadino/a dell’UE;
• cittadini e cittadine di paesi terzi con carta o permesso di soggiorno e con un rapporto di stretta paren-tela con un/ una cittadino/a di un paese terzo che può viaggiare in Europa come un/una cittadino/a dell’UE;
• Cittadini e cittadine di paesi terzi che si recano in Europa nell’ambito di una trasferta intrasocietaria o allo scopo di intraprendere attività di ricerca, studi, corsi di formazione, attività di volontariato o parte-cipare a programmi di scambio scolastico per, progetti didattici e lavoro alla pari;
• I/le titolari di permessi di soggiorno e visti per soggiorni di lunga durata;

Il sistema registrerà anche i rifiuti d’ingresso.

L’EES non introdurrà alcun nuovo requisito per le persone che possono circolare liberamente in tutta Europa (vedere la sezione “Esenzioni”).

• Dati personali ricavati dal documento di viaggio, quali nome e cognome, d ta di nascita e nazionalità;
• Data e luogo di ogni ingresso e uscita dai 29 paesi europei che impiegano l’EES;
• Dati biometrici, tra cui foto del volto e/o impronte digitali;
• Informazioni riguardo al rifiuto d’ingresso, se del caso.  (10/10/2025-itl/itnet)


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