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ITALIANI ALL'ESTERO - DDL REVISIONE SERVIZI CONNAZIONALI ALL'ESTERO - RELATORE ON. ANDREA ORSINI (FORZA ITALIA) ILLUSTRA PROVVEDIMENTO
(2025-10-14)
Varo da parte dell'Assemblea di Palazzo Madama - con 144 voti favorevoli e 87 contrari - del Disegno di Legge sulle disposizioni per la revisione dei servizi per i cittadini e le imprese italiane all'estero (C. 2369-A). Il provvedimento ora passa all'altro ramo del Parlamento.
Di seguito il PROVVEDIMENTO ILLUSTRATO DALL'ON ANDREA ORSINI (Forza Italia- Berlusconi/PPE), relatore di maggioranza:
"Un provvedimento, un collegato alla manovra di finanza pubblica del 2025- che introduce RIFORME ORGANIZZATIVE CHE MIRANO A RENDERE PIÙ EFFICACE L'ATTIVITÀ DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, MIGLIORANDO I SERVIZI ALL'UTENZA E RAFFORZANDO LA COMPETENZA DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE IN MATERIA DI PROMOZIONE ECONOMICO-COMMERCIALE E DI EXPORT.
Il provvedimento si compone di 7 articoli divisi in 3 Capi, il primo dei quali INCIDE PROFONDAMENTE SULLE FUNZIONI CONSOLARI, CONCENTRANDO LE RISORSE SULLE ATTIVITÀ PRETTAMENTE DI RAPPRESENTANZA E DI TUTELA DEI CONNAZIONALI ALL'ESTERO E SOTTRAENDO AI CONSOLATI LE COMPETENZE BUROCRATICHE E AMMINISTRATIVE CHE NON SONO PROPRIE DELLA LORO FUNZIONE: MI RIFERISCO, NELLO SPECIFICO, AL RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA IURE SANGUINIS.
Quest'ultimo viene centralizzato in un'apposita struttura specializzata presso il Ministero degli Esteri, alleggerendo il carico di lavoro dei consolati rispetto a un'attività non specifica alla loro funzione e garantendo meglio, proprio in vista della specializzazione, il controllo di frodi e abusi. A questo scopo, l'articolo 1, a partire dal comma 1, modifica le procedure in materia di riconoscimento della cittadinanza per i residenti all'estero, sostituendo integralmente l'articolo 10 del decreto legislativo n. 71 del 2011, che definiva l'ordinamento e le funzioni degli uffici consolari.
------------------------------------------------------------------ Ai consolati, come abbiamo visto, vengono sottratte tutte le competenze sul riconoscimento della cittadinanza TRANNE UNA, QUELLA DI ACCERTARE IL MANTENIMENTO DELLA CITTADINANZA DA PARTE DI PERSONE RESIDENTI NELLA CIRCOSCRIZIONE E GIÀ RICONOSCIUTE COME CITTADINI, E IL CONSEGUENTE RICONOSCIMENTO DEL POSSESSO DELLA CITTADINANZA PER I LORO FIGLI MINORI.
Le domande di riconoscimento della cittadinanza ora saranno presentate direttamente agli uffici di livello di dirigenziale generale che saranno istituiti all'interno del Ministero degli Affari esteri. Le domande sono inviate al MAECI esclusivamente tramite servizio postale, in deroga a quanto previsto dal codice dell'amministrazione digitale, e devono essere corredate dalla documentazione cartacea originale e della prova del versamento dei servizi consolari.
La SCELTA DEL MEZZO CARTACEO, in apparente controtendenza rispetto alla digitalizzazione della pubblica amministrazione, ha lo scopo di rendere più facile l'individuazione di anomalie, frodi o di altre scorrettezze nella documentazione che proviene da Paesi molto diversi fra loro sul piano sia della digitalizzazione stessa sia dei controlli di regolarità antifrode. Naturalmente, le comunicazioni ufficiali fra il richiedente e il MAECI si svolgeranno esclusivamente con posta elettronica, con valore di notifica, anche se non certificata.
I successivi commi 5, 6 e 7 dell'articolo 1 definiscono le modalità applicative e individuano un periodo transitorio di applicazione. In particolare, a seguito di una modifica approvata durante l'esame in Commissione, tali disposizioni si applicano dal 1° gennaio del terzo anno solare successivo a quello in corso alla data dell'entrata in vigore della legge. Naturalmente, per consentire la messa a regime delle nuove procedure, NEL PERIODO TRANSITORIO DI applicazione è necessario fissare un tetto al numero di domande che possono essere gestite. A questo scopo, si è stabilito che il MAECI, in questa fase, possa ricevere un numero massimo annuo di domande non superiore a quelle trattate complessivamente nel corso dell'anno precedente presso gli uffici consolari.
Con la stessa logica, la norma transitoria prevede un tetto per la trattazione da parte degli uffici consolari delle domande ricevute prima dell'entrata a regime della nuova procedura. Durante tale periodo, nessun ufficio consolare potrà riceve annualmente un numero di domande superiore ai procedimenti conclusi nell'anno solare precedente. Naturalmente, nel caso di uffici che hanno trattato un numero molto basso di pratiche o addirittura nessuna, si prevede che il limite massimo di pratiche non possa essere comunque inferiore a 100.
Infine, nello spirito di condivisione con l'opposizione, che ha caratterizzato l'intero iter del provvedimento, il termine di 48 mesi, che il testo originario prevedeva per la conclusione delle pratiche di riconoscimento di cittadinanza, durante il lavoro in Commissione, è stato ridotto a 36 mesi. --------------------------------------------------------------------
Per far fronte a queste esigenze, il comma 2 prevede l'aumento della DOTAZIONE ORGANICA DEL MAECI di 2 unità di livello dirigenziale, 30 nell'area dei funzionari e 55 nell'area degli assistenti. I commi 3, 4 e 5 contengono disposizioni organizzative che, per brevità, ometto, ma che lascio nella relazione scritta.
L'articolo 2 del provvedimento disciplina la legalizzazione di firme di atti da e per l'estero, ai fini di superare alcune incertezze applicative. In particolare, il consolato potrà verificare la conformità della firma non sulla base degli specimen di firma di tutti i funzionari locali che emettono atti, bensì sulla base di un numero limitato di specimen di firma dei funzionari abilitati ad effettuare la legalizzazione a fini interni delle firme degli altri funzionari che hanno materialmente erogato gli atti.
L'articolo 3 tratta modifiche alla legge sull'anagrafe e il censimento degli italiani all'estero per adeguarla ai cambiamenti normativi avvenuti in materia di anagrafe.
L'articolo 4 introduce alcuni aggiornamenti alla normativa sui PASSAPORTI, senza tuttavia intervenire sulle caratteristiche tecniche e sulle modalità di emissione del passaporto, giacché tali materie sono demandate interamente, nell'ordinamento nazionale, a decreti ministeriali che sono attuativi di regolamenti dell'Unione europea.
L'articolo 5 prevede, con norma ordinaria, già disposta a livello regolamentare, che la CARTA D'IDENTITÀ sia titolo valido per l'espatrio, se non sussiste una condizione che legittima il diniego al ritiro del passaporto. Vale la pena notare che, nel corso dell'esame in sede referente, accogliendo sollecitazioni di varie forze politiche, sia di maggioranza che di opposizione, è stato approvato un emendamento che attribuisce ai cittadini residenti all'estero la facoltà di presentare domande di rilascio della carta d'identità elettronica presso i comuni, secondo modalità organizzative e tecniche stabilite dal Ministero dell'Interno e dal Ministero degli Affari esteri.
L'articolo 6 contiene alcune DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE RELATIVE ALL'ORDINAMENTO DEL PERSONALE DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI, modificando il DPR 5 gennaio 1967, n. 18. In particolare,
- la lettera a) esplicita, fra i compiti fondamentali del Ministero, la promozione della crescita economica attraverso il sostegno alle esportazioni e agli scambi con l'estero;
- la lettera b) introduce la possibilità di attribuire a un dirigente non appartenente alla carriera diplomatica -l'incarico di capo dell'ufficio dirigenziale competente per l'esame delle domande di cittadinanza avanzate da richiedenti maggiorenni all'estero. Va da sé che questa non va intesa come una delegittimazione del ruolo diplomatico bensì, al contrario, come una valorizzazione di funzioni di professionalità diverse in aree di competenza diverse.
- La lettera c) modifica gli adempimenti per la promozione al grado di consigliere di legazione, introducendo nuovamente il cosiddetto “adempimento funzionale”, che era stato soppresso nel 2010, accanto a quello geografico. In altri termini, per poter accedere alla promozione al grado di consigliere di legazione, i segretari di legazione, oltre ad aver maturato 10 anni e mezzo di servizio nel grado e aver svolto 4 anni di servizio all'estero, dovranno aver svolto funzioni specifiche che vengono identificate nella copertura di posti commerciali o in posti con funzioni consolari. Fanno eccezione solo le sedi cosiddette “belliche”, che vengono poi individuate con un decreto ministeriale.
- La lettera d) abroga la norma relativa al computo del periodo di servizio nelle residenze disagiate, al fine di evitare incertezze interpretative nel possesso dei requisiti per la promozione al grado di consigliere di legazione e mantenere la possibilità di copertura delle sedi estere particolarmente disagiate;
- la lettera e) introduce, anche per il personale a contratto, un sistema di valutazione annuale delle performance individuali modellato secondo le modalità previste per il personale non dirigenziale;
- la lettera f) modifica l'attribuzione di posti di funzione all'estero al personale di elevata professionalità del MAECI, al fine di adeguare la disciplina vigente all'evoluzione dell'ordinamento professionale del personale non dirigenziale. Merita ricordare che, nel corso dell'esame in Commissione, sono stati approvati emendamenti volti a incrementare da 1 a 3 milioni di euro lo stanziamento per l'attuazione del sistema di valutazione annuale delle performance.
L'articolo 7, infine, reca le coperture finanziarie.
Si tratta, dunque, signor Presidente, di un provvedimento di razionalizzazione che meglio valorizza le professionalità e garantisce ai cittadini servizi più specializzati, più efficienti e più sicuri." (14/10/2025-ITL/ITNET)
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