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SICUREZZA SOCIALE - ACCORDO ITALIA/MOLDOVA - CIRCOLARE APPLICATIVA INPS DISPOSIZIONI DELL'ACCORDO ENTRATO IN VIGORE IL I° SETTEMBRE 2025

(2025-10-08)

  Pubblicata dall'INPS la Circolare applicativa sull'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Mol-dova in materia di sicurezza sociale, firmato a Roma il 31 ottobre 2024, ratificato con la legge 23 giugno 2025, n. 98, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 1° luglio 2025, in vigore dal 1° settembre 2025

La circolare contiene le disposizioni applicative dell’Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale, in vigore dal 1° settembre 2025. In pari data entra in vigore anche la relativa Intesa amministrativa, firmata a Roma il 21 luglio 2025.

Premessa
L’Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale (di seguito, Accordo), firmato a Roma il 31 ottobre 2024, ratificato con la legge 23 giugno 2025, n. 98, si compone del testo dell’Accordo di base e del relativo Allegato , contenente la disciplina del trasferimento dei dati personali tra le Istituzioni competenti .
A seguito dello scambio degli strumenti di ratifica, l’Accordo entra in vigore dal 1° settembre 2025, contemporaneamente alla relativa Intesa amministrativa, firmata a Roma il 21 luglio 2025 .

Alla data di entrata in vigore del presente Accordo, l’Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Moldova (di seguito, Moldova) in materia di sicurezza sociale, firmato a Roma il 18 giugno 2021 e ratificato con la legge 11 luglio 2023, n. 94, cessa di esplicare i propri effetti. Pertanto, le disposizioni applicative di cui alla circolare n. 28 del 2 febbraio 2024 e le disposizioni operative di cui al messaggio n. 2745 del 26 luglio 2024 non trovano più applicazione.

L’Accordo ha lo scopo di coordinare le legislazioni in materia di sicurezza sociale dei due Stati contraenti, al fine di garantire la parità di trattamento e la portabilità dei diritti in materia di sicurezza sociale.
Tanto premesso, con la presente circolare si illustrano le disposizioni in materia di sicurezza sociale previste dall’Accordo e dalla relativa Intesa amministrativa.

1. Titolo I: Disposizioni generali
1.1 Campo di applicazione materiale (art. 2 dell’Accordo)
Con riferimento alla legislazione di sicurezza sociale italiana, l’Accordo si applica:
- alle prestazioni di invalidità, vecchiaia e superstiti previste dall’Assicurazione generale obbligatoria, dai regimi speciali dei lavoratori autonomi, dalla Gestione separata, dai regimi esclusivi e sostitutivi dei regimi assicurativi generali obbligatori istituiti per alcune categorie di lavoratori e gestiti dall’INPS. Pertanto, l’Accordo si applica anche agli iscritti alla Gestione pubblica, analogamente a quanto previsto dagli Accordi di sicurezza sociale con Israele, Turchia e Albania (cfr. rispettivamente le circolari n. 196 del 2 dicembre 2015, n. 168 del 9 ottobre 2015 e n. 106 del 1° luglio 2025);
- alle rendite e alle altre prestazioni in denaro dovute per infortunio sul lavoro o malattia professionale e gestite dall’Istituto Nazionale contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL).
Con riferimento alla legislazione di sicurezza sociale moldava, l’Accordo si applica alle seguenti prestazioni:
- professionale;
- pensione ai superstiti.

Si evidenzia che l’articolo 2, paragrafo 2, dell’Accordo prevede che lo stesso si applica alle prestazioni di sicurezza sociale che sostituiscono o integrano le prestazioni previste al paragrafo 1 del medesimo articolo 2.
Si precisa, altresì, che in virtù di quanto indicato all’articolo 2, paragrafo 3, lettera a), l’Accordo non si applica, per l’Italia, all’assegno sociale e alle altre prestazioni non contributive e di tipo pensione per limite d’età;
pensione di disabilità causata da una malattia generale;
pensione e indennità di disabilità causata da un infortunio sul lavoro o malattia
misto erogate a totale o parziale carico della fiscalità generale, nonché all’integrazione al trattamento minimo e alle prestazioni per le quali la legislazione italiana prevede il requisito della residenza in Italia.

Pertanto, l’integrazione al trattamento minimo e la maggiorazione sociale continuano a essere esportabili in Moldova, non trovando applicazione per queste prestazioni l’Accordo bensì la normativa italiana di riferimento.

Inoltre, tenuto conto che il nuovo Accordo, a differenza del precedente, prevede la totalizzazione dei periodi assicurativi ai fini pensionistici, non trova più applicazione l’articolo 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come sostituito dall’articolo 18 della legge 30 luglio 2002, n. 189, il quale dispone che, in caso di rimpatrio, il lavoratore extracomunitario, con anzianità contributiva dal 1° gennaio 1996, può conseguire la pensione di vecchiaia al raggiungimento del requisito anagrafico richiesto per tale trattamento pensionistico, adeguato alla speranza di vita, anche in deroga al requisito minimo di 20 anni di contribuzione (cfr. le circolari n. 45 del 28 febbraio 2003 e n. 35 del 14 marzo 2012, par. 8).

Si evidenzia, infine, che per la Moldova l’Accordo non si applica alle pensioni speciali, alle pensioni anticipate per limite d’età e agli assegni sociali.
1.2 Campo di applicazione personale e parità di trattamento (artt. 3 e 4 dell’Accordo) L’Accordo si applica alle persone che sono o sono state soggette alla legislazione di uno o di entrambi gli Stati, nonché ai loro familiari e superstiti, ai rifugiati e agli apolidi, nonché ai loro familiari e superstiti.
Inoltre, l’articolo 4 dispone che, salvo quanto diversamente previsto dall’Accordo, le persone alle quali lo stesso si applica godono delle stesse prestazioni e sono soggette agli stessi obblighi previsti dalla legislazione di ciascuno Stato contraente, alle stesse condizioni dei cittadini di tali Stati.

1.3 Esportabilità delle prestazioni (art. 5 dell’Accordo)
Salvo quanto diversamente previsto dall’Accordo, la legislazione nazionale di uno Stato che limita il pagamento delle prestazioni solo perché un beneficiario o un suo familiare o superstite ha la residenza o la dimora sul territorio dell’altro Stato, non si applica alle persone che rientrano nel campo di applicazione personale dell’Accordo aventi la residenza o la dimora sul territorio dell’altro Stato.

2. Titolo II: Disposizioni sulla legislazione applicabile
2.1 Disposizioni generali. Territorialità della legislazione applicabile (art. 6 dell’Accordo)
L’Accordo sancisce, come regola generale, il principio della territorialità della legislazione applicabile. Al di fuori dei casi espressamente previsti dall’Accordo, pertanto, deve applicarsi la legislazione dello Stato nel cui territorio il lavoratore esercita la propria attività.
2.2 Disposizioni particolari. Eccezioni al principio della territorialità della legislazione applicabile (artt. 7 e 8 dell’Accordo)
2.2.1 Distacco del lavoratore dipendente e autonomo (art. 7, par. 1, lett. a) e b), dell’Accordo e art. 5 dell’Intesa amministrativa)
Il lavoratore dipendente da una impresa con sede in uno degli Stati contraenti, che sia stato inviato nel territorio dell'altro Stato, resta soggetto alla legislazione del primo Stato a condizione che la sua occupazione non superi il periodo di ventiquattro mesi, salvo proroga di ulteriori ventiquattro mesi. La predetta disciplina si applica anche al lavoratore autonomo. 2.2.2 Personale viaggiante (art. 7, par. 1, lett. c), dell’Accordo)
Il personale viaggiante delle imprese di trasporto aereo, su strada o per ferrovia è soggetto esclusivamente alla legislazione dello Stato sul cui territorio ha sede l'impresa.
2.2.3 Membri dell'equipaggio di una nave (art. 7, par. 1, lett. d), dell’Accordo)
I membri dell'equipaggio di una nave battente bandiera di uno degli Stati contraenti sono soggetti alla legislazione dello Stato di bandiera.

Per quanto riguarda, invece, il personale assunto per lavori di carico e scarico della nave, di riparazioni o sorveglianza, da svolgersi mentre la nave si trova in un porto dell'altro Stato contraente, trova applicazione la legislazione dello Stato al quale appartiene il porto.
2.2.4 Personale delle Rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari (art. 7, par. 1, lett. e), dell’Accordo)

Gli agenti diplomatici e i consoli di carriera, nonché il personale amministrativo e tecnico  appartenente ai ruoli delle Rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari, che nell'esercizio delle loro funzioni vengono inviati nel territorio dell'altro Stato contraente, rimangono assoggettati alla legislazione dello Stato contraente al quale appartiene l'Amministrazione da cui dipendono.

2.2.5 Lavoratori dipendenti da una pubblica Amministrazione e assimilati (art. 7, par. 1, lett. f), dell’Accordo)
I lavoratori dipendenti da una pubblica Amministrazione e il personale equiparato di uno degli Stati contraenti che, nell'esercizio delle loro funzioni, vengono inviati nel territorio dell'altro Stato contraente, rimangono assoggettati alla legislazione dello Stato contraente al quale appartiene l'Amministrazione da cui dipendono.

2.2.6 Personale diverso da quello appartenente ai ruoli delle Rappresentanze diplomatiche (art. 8 dell’Accordo e art. 6 dell’Intesa amministrativa)

Il personale delle Rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari diverso da quello specificato alla lettera e) del paragrafo 1 dell’articolo 7 dell’Accordo, nonché il personale domestico al servizio privato di Agenti diplomatici e consolari, o di altri membri di dette Rappresentanze diplomatiche e Uffici consolari, può esercitare l'opzione per l'applicazione della legislazione dello Stato d'invio a condizione che siano cittadini di tale Stato.
2.2.7 Eccezioni (art. 7, par. 2, dell’Accordo)
L’Accordo prevede che, nell'interesse dei lavoratori, le Autorità competenti dei due Stati contraenti possono prevedere, di comune accordo, eccezioni in deroga alle disposizioni sulla legislazione applicabile di cui agli articoli 6 e 7 dell’Accordo, per la gestione di casi particolari per alcuni lavoratori o per alcune categorie di lavoratori.
2.2.8 Facoltà e modalità di esercizio dell’opzione. Adempimenti delle Strutture territoriali dell’INPS (art. 8 dell’Accordo e art. 6 dell’Intesa amministrativa)
Come precisato al paragrafo 2.2.6 della presente circolare, l’Accordo riconosce al personale diverso da quello appartenente ai ruoli delle Rappresentanze diplomatiche la possibilità di esercitare l'opzione per l'applicazione della legislazione dello Stato di cui sono cittadini (Stato di invio).
L’opzione può essere esercitata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore dell’Accordo (1° settembre 2025) o, secondo il caso, entro i tre mesi successivi alla data di inizio dell’attività lavorativa in Moldova (cfr. l’art. 6, par. 1, dell’Intesa amministrativa).

Le Strutture territorialmente competenti dell’INPS, previa valutazione dei requisiti soggettivi e oggettivi sopra indicati, devono rilasciare, su richiesta dell’interessato, il certificato di opzione contributiva tramite l’apposito modello “IT/MD 103” con il quale si attesta che il lavoratore è assoggettato alla legislazione italiana per il periodo in cui è occupato nella Missione diplomatica e nell’Ufficio consolare in Moldova o per il periodo in cui è al servizio privato di titolari della predetta Missione diplomatica o Ufficio consolare.
Una copia del predetto certificato deve essere poi trasmessa all'Organismo di collegamento della Moldova con le modalità di cui al successivo paragrafo 3.9.
L’opzione produce i suoi effetti dalla data di entrata in vigore dell’Accordo o dalla data di inizio dell’attività lavorativa se successiva e, pertanto, non ha efficacia retroattiva. Ne consegue che i contributi previdenziali versati nei regimi assicurativi in Moldova prima della decorrenza del regime di opzione non possono essere trasferiti all’INPS.

L'interessato può esercitare il diritto di opzione una sola volta.
2.2.9 Certificazione di distacco e adempimenti delle Strutture territoriali dell’INPS (art. 5 dell’Intesa amministrativa)
Nei casi in cui un lavoratore, in deroga al principio della territorialità della legislazione applicabile, sia assoggettato all’assicurazione italiana, secondo quanto precisato al precedente paragrafo 2.2.1, le Strutture territorialmente competenti dell’INPS, previa valutazione della sussistenza di tutti i requisiti e condizioni, devono, su richiesta del datore di lavoro o del lavoratore, rilasciare il certificato di copertura contributiva tramite l’apposito modello “IT/MD 101”.
Una copia del predetto certificato deve essere rilasciata al datore di lavoro o, nel caso di lavoro autonomo, alla persona interessata.
Una ulteriore copia deve essere, inoltre, trasmessa all'Organismo di collegamento della Moldova con le modalità di cui al successivo paragrafo 3.9.

I certificati di copertura devono essere richiesti prima dell'inizio dell’attività lavorativa nel territorio nazionale dell’altro Stato. Tuttavia, in caso di mancato rilascio del relativo certificato di copertura nei tempi previsti, in circostanze eccezionali e debitamente motivate, la relativa richiesta può essere presa in considerazione purché pervenga entro il periodo di validità specificato nel certificato di copertura (cfr. l’art. 5, par. 3, dell’Intesa amministrativa).

2.3 Disposizioni comuni
2.3.1 Totalizzazione internazionale (artt. 9 e 11 dell’Accordo)
Qualora ai fini dell’acquisizione, del mantenimento o del recupero del diritto a una prestazione in base alla legislazione di uno Stato sia richiesto il completamento di un determinato numero di periodi di assicurazione o equivalenti, l’Istituzione competente di tale Stato, se necessario, prende in considerazione i periodi di assicurazione compiuti in virtù della legislazione dell’altro Stato, a condizione che tali periodi non si sovrappongano.
Alla luce di tale disposizione, si procede alla totalizzazione internazionale dei periodi assicurativi solo nel caso in cui il diritto alla prestazione non sia perfezionato con i periodi maturati in base alla legislazione di uno dei due Stati.

3. Titolo III: Disposizioni particolari. Pensioni
3.1 Procedure di certificazione dell’esistenza in vita (art. 7, par. 2, dell’Intesa amministrativa)
Il soggetto che riscuote la pensione, erogata dall’Istituzione competente di uno Stato, nel territorio nazionale dell’altro Stato, certificherà la propria esistenza in vita con le modalità previste dall’Istituzione competente che eroga la prestazione.
3.2 Pensioni in regime nazionale/autonomo (art. 10 dell’Accordo e art. 9, par. 4, dell’Intesa amministrativa)
Se un assicurato soddisfa le condizioni stabilite dalla legislazione di uno Stato per acquisire il diritto alla pensione senza il ricorso alla totalizzazione internazionale dei periodi assicurativi, l’Istituzione competente di questo Stato deve riconoscere una pensione calcolata esclusivamente sulla base dei periodi assicurativi compiuti in base alla propria legislazione, anche nel caso in cui l’assicurato abbia diritto a una pensione in regime internazionale nell’altro Stato contraente.
3.3 Pensioni in regime internazionale (artt. 9 e 11 dell’Accordo e art. 8, par. 1, dell’Intesa amministrativa)
Il richiedente una prestazione pensionistica che non perfezioni il diritto a pensione sulla base dei soli periodi assicurativi maturati in base alla legislazione di uno dei due Stati contraenti può, in applicazione dell’Accordo, totalizzare i periodi non sovrapposti maturati in base alla legislazione dell’altro Stato. Tali periodi sono valorizzati alla stregua degli analoghi periodi completati in base alla legislazione dello Stato che eroga la prestazione, come se fossero maturati in quest’ultimo Stato.
L’istituto della totalizzazione internazionale trova applicazione solo a condizione che l’assicurato possa fare valere un periodo assicurativo minimo di 52 settimane.

I periodi di assicurazione che abbiano già dato luogo alla concessione di una prestazione pensionistica in base alla legislazione di uno dei due Stati, possono comunque essere totalizzati, se necessario, ai periodi completati in base alla legislazione dell’altro Stato, ai fini della concessione di una prestazione pensionistica a carico di quest’ultimo.

3.3.1 Periodi sovrapposti (art. 9 dell’Accordo e art. 8, parr. 2 e 3, dell’Intesa amministrativa)

In caso di sovrapposizione dei periodi di assicurazione o equivalenti, oggetto di totalizzazione internazionale, i periodi sovrapposti sono presi in considerazione una sola volta. Ai fini della determinazione del diritto alla prestazione pensionistica, ciascuna Istituzione prende in considerazione soltanto i periodi sovrapposti compiuti ai sensi della legislazione che essa applica, escludendo quelli compiuti in base alla legislazione dell’altro Stato contraente.
Qualora non sia possibile collocare temporalmente i periodi maturati in virtù della legislazione di uno Stato contraente, nell’applicare l’istituto della totalizzazione internazionale si presume che tali periodi non si sovrappongano a periodi di assicurazione o equivalenti compiuti in virtù della legislazione dell’altro Stato.
3.3.2 Periodi compiuti in una professione soggetta a un regime speciale (art. 11, par. 2, dell’Accordo)

Se la legislazione di uno dei due Stati contraenti subordina la concessione di alcune prestazioni alla condizione che i periodi di assicurazione siano stati compiuti in una professione soggetta a un regime speciale o in una specifica professione od occupazione, per determinare il diritto a dette prestazioni sono totalizzati soltanto i periodi compiuti in un regime equivalente dell’altro Stato contraente o, in mancanza di tale regime, nella stessa professione o occupazione.

Se il totale di detti periodi di assicurazione non consente l’acquisizione del diritto a prestazioni nel regime speciale, gli stessi sono utilizzati per determinare il diritto alla prestazione nel regime generale.
3.3.3 Periodi di assicurazione inferiori a un anno (art. 12 dell’Accordo e art. 10 dell’Intesa amministrativa)
I periodi di assicurazione inferiori a un anno (52 settimane) che non consentono l’applicazione dell’istituto della totalizzazione internazionale e non possono dare luogo ad alcun diritto a pensione in base alla legislazione dello Stato in cui sono maturati, sono utilizzati dall’altro Stato contraente sia ai fini del perfezionamento del diritto sia per il calcolo della misura della pensione secondo la legislazione di detto Stato.
L’incremento della misura della prestazione pensionistica derivante dalla presa in carico dei periodi inferiori all’anno maturati in base alla legislazione dell’altro Stato contraente deve essere riconosciuto dalla data in cui detti periodi produrrebbero i loro effetti in base alla legislazione dell’altro Stato contraente (raggiungimento dell’età pensionabile).

Qualora, invece, la domanda di pensione sia presentata successivamente alla data di raggiungimento dell’età pensionabile dell’altro Stato contraente, l’incremento deve essere concesso dal mese successivo alla data di presentazione della domanda.

Nel caso di prestazioni di inabilità o invalidità, i periodi inferiori all’anno maturati in base alla legislazione dell’altro Stato contraente producono i loro effetti dalla data della decorrenza originaria della prestazione, a condizione che l’Istituzione competente dell’altro Stato contraente in base alla cui legislazione tali periodi sono maturati abbia emesso un provvedimento di reiezione ad analoga prestazione, per mancanza del requisito contributivo. 3.3.4 Periodi assicurativi moldavi ante 1° gennaio 1999

L’Istituzione competente moldava Casa Na?ionala de Asigurari Sociale (CNAS) ha comunicato che, nei propri archivi elettronici, non sono disponibili i periodi assicurativi ante 1° gennaio 1999.
Pertanto, se nella domanda di pensione l’assicurato dichiara periodi assicurativi maturati in Moldova prima del 1999, allegando la documentazione a corredo in suo possesso (buste paga, libretti di lavoro, ecc.), tale documentazione sarà trasmessa alla competente Istituzione moldava per le necessarie verifiche.

A tale proposito, si rinvia alle indicazioni fornite dall’Istituto in materia (cfr. da ultimo, il messaggio n. 2932 del 2 settembre 2024).
3.4 Domanda di pensione in regime internazionale (art. 21, par. 1, dell’Accordo e art. 9, par. 1, dell’Intesa amministrativa)
La domanda di pensione presentata all’Istituzione competente di uno dei due Stati contraenti è considerata come validamente presentata all’Istituzione competente dell’altro Stato contraente. Il richiedente una prestazione in regime internazionale ai sensi degli articoli 9 e 11 dell’Accordo presenta domanda all'Istituzione competente dello Stato di residenza. Qualora il medesimo risieda in uno Stato terzo, la domanda di pensione può essere presentata all'Istituzione competente dell’uno o dell’altro degli Stati contraenti.

Per quanto riguarda la modalità di presentazione della domanda di pensione in regime internazionale presentata dai residenti all’estero, si rinvia alle indicazioni fornite con la circolare n. 164 del 27 dicembre 2011.
3.4.1 Formulari e modalità di scambio dei dati (art. 7, par. 1, e art. 9, parr. da 2 a 6, dell’Intesa amministrativa)
Le Istituzioni competenti degli Stati contraenti hanno predisposto i seguenti formulari di collegamento in duplice lingua, italiano-moldavo, da utilizzare per lo scambio dei dati nella trattazione delle domande di pensione:
- IT/MD 205 e MD/IT 205 (attestato concernente la carriera assicurativa);
- IT/MD 1 e MD/IT 1 (trasmissione di formulari/documenti/informazioni); - IT/MD 2 e MD/IT 2 (domanda di pensione di vecchiaia/anticipata);
- IT/MD 3 e MD/IT 3 (domanda di pensione ai superstiti);
- IT/MD 4 e MD/IT 4 (domanda di pensione di invalidità/inabilità);

- IT/MD 5 e MD/IT 5 (notifica della decisione);
- IT/MD 213 e MD/IT 213 (rapporto medico dettagliato);
- IT/MD 7 e MD/IT 7 (richiesta di rimborso spese per visite mediche).

Si fornisce in allegato (Allegato n. 3) la rappresentazione schematizzata dei flussi di scambio (come descritti all’art. 9, parr. da 2 a 6, dell’Intesa amministrativa) tra le Istituzioni competenti dei due Stati, dalla CNAS verso l’INPS, per le domande di pensione presentate dai residenti in Moldova, e dall’INPS verso la CNAS, per le domande presentate dai residenti in Italia. Si evidenzia, a tale proposito, che in Moldova l’Istituzione competente per la gestione delle domande di pensione è la CNAS, che funge anche da Organismo di collegamento per lo scambio telematico di tutti i formulari, compresi i formulari IT/MD 4, MD/IT 4, IT/MD 213, MD/IT 213, IT/MD 7 e MD/IT 7 relativi alle domande di pensione d’invalidità, di competenza della Consiliul National pentru Determinarea Dizabilitatii si Capacitatii de Munca (CNDDCM).

Le domande di pensione presentate dai residenti in Moldova sono gestite dal Polo specializzato presso la Direzione provinciale INPS di Bari, mentre quelle presentate dai residenti in Italia sono gestite dalla Struttura territorialmente competente dell’INPS in base al criterio della residenza. Per gli iscritti alla Gestione pubblica resta confermato l’attuale criterio, che prevede la gestione delle domande da parte della Struttura territoriale dell’INPS cui fa capo l’ultimo Ente datore di lavoro.
Gli stessi criteri trovano applicazione anche per le domande di estratto contributivo internazionale (CERTS, cfr. l’Allegato n. 4).
3.5 Calcolo dell’importo delle pensioni in regime internazionale (art. 11, parr. 3 e 4, dell’Accordo)
Le pensioni in regime internazionale vengono calcolate secondo le regole del pro-rata.
Per le modalità applicative del suddetto calcolo si rinvia a quanto già specificato nelle circolari relative ai regolamenti dell’Unione europea (cfr., da ultimo, la circolare n. 88 del 2 luglio 2010, par. 5) e alle convenzioni bilaterali contenenti analoghe disposizioni sulle pensioni in regime internazionale.
3.6 Diritto a pensione raggiunto in epoca diversa nei due Stati contraenti (art. 13 dell’Accordo)
Qualora l’interessato non soddisfi contemporaneamente i requisiti per accedere alla pensione in virtù delle disposizioni vigenti nei due Stati contraenti, il diritto alla pensione in regime internazionale è determinato, in base a ciascuna legislazione, via via che vengono perfezionati detti requisiti.
3.7 Intesa amministrativa (art. 15 dell’Accordo)
Gli Stati contraenti hanno definito le disposizioni attuative dell’Accordo stesso nella relativa Intesa amministrativa, che entra in vigore contemporaneamente all’Accordo.
3.8 Scambio di informazioni (art. 16 dell’Accordo e art. 11, par. 1, dell’Intesa amministrativa)
In linea con il principio generale di collaborazione, le Autorità competenti dei due Stati contraenti si tengono informate sui provvedimenti presi per l’applicazione dell’Accordo, nonché sulle eventuali modifiche apportate alle rispettive legislazioni che possano avere conseguenze sull’applicazione dell’Accordo stesso.
3.9 Collaborazione amministrativa (art. 17 dell’Accordo e art. 11, par. 1, dell’Intesa amministrativa)
Le Autorità, gli Organismi di collegamento e le Istituzioni competenti degli Stati contraenti si scambiano gratuitamente le informazioni necessarie e si forniscono reciproca assistenza e collaborazione in merito all’applicazione dell’Accordo.

A tale riguardo, le Istituzioni competenti stipulano un’intesa tecnico-procedurale avente per oggetto lo scambio telematico dei formulari di collegamento previsti dall’Accordo, e dei dati ivi contenuti, che si allegano alla presente circolare (Allegati dal n. 5 al n. 32).
3.10 Perizie mediche e rimborsi (art. 17, par. 3, dell’Accordo e art. 11, parr. da 2 a 5, dell’Intesa amministrativa)
Nel caso in cui le perizie mediche siano effettuate dall’Istituzione dello Stato di residenza o di soggiorno della persona interessata, su esclusiva richiesta dell’altro Stato contraente, le spese sostenute per tali perizie sono a carico dell’Istituzione richiedente.

L’Istituzione dello Stato di residenza o di soggiorno della persona interessata che ha effettuato le visite mediche trasmetterà la richiesta di rimborso per le relative spese all’Istituzione competente dell’altro Stato contraente tramite l’apposito formulario.

Se le perizie mediche sono effettuate anche nell’interesse dell’Istituzione del luogo di residenza o di soggiorno della persona interessata, detta Istituzione ne sosterrà le spese e si limiterà a trasmettere all’Istituzione competente dell’altro Stato contraente il formulario relativo al rapporto medico dettagliato.
3.11 Esenzioni da spese, autenticazione e riconoscimento degli attestati (art. 19 dell’Accordo)
Le esenzioni da imposte, tasse e diritti amministrativi previste dalla legislazione di uno degli Stati contraenti, in relazione all’istruttoria delle domande e ai documenti allegati, valgono anche ai fini dell’applicazione dell’Accordo. Inoltre, per i documenti presentati non è necessario richiedere alcuna legalizzazione o altra simile formalità alle autorità diplomatiche e consolari. 3.12 Domande, dichiarazioni e ricorsi (art. 21 dell’Accordo)

Le domande, le dichiarazioni e i ricorsi presentati all’Istituzione competente di uno dei due Stati contraenti sono considerati come presentati all’Istituzione competente dell’altro Stato contraente.

Qualora la legislazione di uno dei due Stati contraenti preveda un termine entro il quale debba essere presentato ricorso, lo stesso è considerato ricevibile se presentato entro tale termine presso l’Istituzione competente dell’altro Stato contraente. Pertanto, i ricorsi amministrativi riguardanti le prestazioni pensionistiche moldave, pervenuti alle Strutture territoriali dell’Istituto, devono essere tempestivamente trasferiti alla competente Istituzione moldava.

In particolare, i ricorsi amministrativi riguardanti le prestazioni pensionistiche italiane presentati dai residenti nella Repubblica di Moldova, sulla base di quanto stabilito con il messaggio n. 4887 del 2 dicembre 2016 per i residenti nei Paesi UE, SEE e Svizzera, nonché nei Paesi extra UE convenzionati con l’Italia, possono essere presentati sia utilizzando il canale telematico “RiOL” che per il tramite della competente Istituzione moldava (ad esempio, con invio alla stessa del ricorso cartaceo tramite canale postale, posta elettronica semplice o certificata, ecc.). In questo ultimo caso, la data di presentazione è quella di presentazione del ricorso presso l’Istituzione estera. Si rinvia al citato messaggio n. 4887/2016 per le istruzioni necessarie alla gestione dei ricorsi amministrativi pervenuti tramite canali diversi da “RiOL” e trasmessi da residenti all’estero per il tramite di Istituzioni estere.

3.13 Comunicazioni tra Autorità, Organismi di collegamento e Istituzioni competenti (art. 22 dell’Accordo)
Le Autorità, gli Organismi di collegamento e le Istituzioni competenti dei due Stati contraenti comunicano, tra di loro e con i soggetti interessati all’applicazione dell’Accordo, utilizzando le rispettive lingue nazionali o l’inglese.
I formulari di collegamento a uso degli operatori per lo scambio dei dati tra l’INPS e la CNAS/CNDDCM sono stati predisposti nelle lingue di entrambi gli Stati contraenti, al fine di agevolare l’attività di definizione delle domande di prestazioni presentate all’una o all’altra Istituzione competente degli Stati interessati.
3.14 Pagamento delle prestazioni (art. 23 dell’Accordo e art. 12 dell’Intesa amministrativa)
Le Istituzioni competenti dei due Stati contraenti pagano le prestazioni direttamente alle persone aventi diritto nella valuta ufficiale dello Stato che effettua il pagamento, in conformità con la legislazione che essa applica, sia che esse risiedano nel territorio dell’altro Stato contraente sia che risiedano in uno Stato terzo.
Il pagamento di qualsiasi prestazione erogata in applicazione dell’Accordo è effettuato nella valuta dello Stato debitore.
Al momento della presentazione della domanda di pensione, il beneficiario deve indicare il proprio indirizzo di residenza, la denominazione dell’Istituto di credito presso il quale desidera che venga accreditata la sua pensione, l'IBAN e le altre coordinate bancarie richieste.
3.15 Recupero di prestazioni indebite (art. 24 dell’Accordo e art. 13 dell’Intesa amministrativa)

L’Istituzione competente di uno Stato contraente che abbia pagato una prestazione indebita, o per un importo eccedente il dovuto, può chiedere all’Istituzione competente dell’altro Stato, che paga una prestazione al medesimo beneficiario, di recuperare le somme indebitamente corrisposte sugli arretrati dei ratei di pensione o su altra prestazione eventualmente spettante.

L’Istituzione competente dell’altro Stato trattiene tale importo alle condizioni e nei limiti previsti dalla legislazione che esso applica e trasferisce l’ammontare trattenuto all’Istituzione che ha pagato la prestazione non dovuta o in eccesso.

La richiesta di recupero viene effettuata attraverso i seguenti formulari:
- “IT/MD R01 e MD/IT R01 Richiesta/risposta di informazioni finalizzate al recupero”. Con questo formulario si scambiano informazioni utili per il recupero: indirizzo in Moldova del debitore e informazioni sulla presenza di arretrati/pagamenti in corso di prestazioni su cui poter effettuare la compensazione;
- “IT/MD R02 e MD/IT R02 Recupero sugli arretrati/sui pagamenti in corso a titolo di compensazione”. Con questo formulario può essere presentata la richiesta per avviare il recupero di prestazioni indebite (Parte A) o la risposta sulla possibilità di effettuare il recupero (Parte B);
- “IT/MD R03 e MD/IT R03 Notifica di pagamento”, per la comunicazione dell’avvenuto pagamento integrale o rateale degli importi recuperati.
3.16 Protezione dei dati personali e disciplina del trasferimento di dati (art. 25 e Allegato 1 dell’Accordo)
Tutte le informazioni scambiate tra gli Stati contraenti, in relazione all’applicazione dell’Accordo e concernenti le singole persone, devono essere considerate riservate e, pertanto, utilizzate esclusivamente ai fini dell’applicazione dell’Accordo medesimo.
A tale fine, nell’Allegato 1 dell’Accordo è stata definita la “Disciplina del trasferimento di dati personali tra le Istituzioni competenti di cui all’art. 1 dell’Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale”.
4. Titolo IV: Disposizioni transitorie e finali
4.1 Decorrenza (art. 27 dell’Accordo)
Le disposizioni dell’Accordo si applicano a tutte le domande di prestazioni presentate dalla data della sua entrata in vigore.

L’Accordo recepisce il principio di carattere generale in base al quale è possibile acquisire un diritto a prestazione anche nel caso in cui tale diritto si riferisca a eventi verificatisi anteriormente alla data della sua entrata in vigore. Ne consegue che i periodi assicurativi maturati, in virtù della legislazione di uno Stato contraente, prima dell’entrata in vigore dell’Accordo, sono presi in considerazione ai fini della determinazione dei diritti derivanti dall’applicazione dell’Accordo medesimo.
Tuttavia, la decorrenza di tali diritti non può essere anteriore alla data di entrata in vigore dell’Accordo medesimo.
4.2 Entrata in vigore (art. 26 dell’Accordo)
L’Accordo e l’Intesa amministrativa, in ottemperanza con quanto disposto al paragrafo 2 dell’articolo 26 dell’Accordo, sono in vigore dal 1° settembre 2025.(08/10/2025-ITL/ITNET)

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