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SICUREZZA SOCIALE - GIORNALISTI - DAL I LUGLIO ALL'INPS LA GESTIONE SOSTITUTIVA INPGI

(2022-08-05)

Dal 1° luglio 2022, la gestione sostitutiva Inpgi (Inpgi1) è trasferita all’Inps, in base a quanto previsto dall’art. 1, commi 103 e ss., della legge 234/2021 (legge di bilancio 2022). Lo evidenzia una nota e relativa circolare dell'INPS che precisa:

"Dalla medesima data, sono iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) i giornalisti professionisti, i pubblicisti e i praticanti iscritti all’Albo negli apposti elenchi e registri, titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura
giornalistica nonché, con evidenza contabile separata, i titolari di posizioni assicurative e titolari di trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti già iscritti alla data del 30 giugno 2022 presso la gestione sostitutiva dell’Inpgi.

I lavoratori già assicurati presso l’Inpgi, che alla data del 30 giugno 2022 hanno maturato i requisiti pensionistici previsti dalle norme vigenti nell’Inpgi, conseguono in qualsiasi momento successivo a tale data le prestazioni pensionistiche previste in tale gestione sulla base delle disposizioni ivi vigenti alla data del 30 giugno 2022 e non le prestazioni pensionistiche eventualmente maturate a carico del FPLD successivamente a tale data.

L’eventuale contribuzione versata o accreditata dopo la decorrenza del trattamento pensionistico darà luogo a un supplemento di pensione o a una pensione supplementare.

Pensione di vecchiaia e anticipata
Dal 1° luglio 2022, i giornalisti iscritti al FPLD possono accedere alle pensioni di vecchiaia e anticipata secondo le regole Ines.

Per i lavoratori in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, ai fini dell’accesso alla pensione anticipata, deve essere verificata la presenza di almeno 35 anni di contribuzione al netto di disoccupazione e malattia.

Per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, il requisito contributivo di 5 anni e di 20 anni previsti dal decreto-legge 201/2011 possono essere perfezionati valorizzando la sola contribuzione effettiva.

A decorrere dal 1° luglio 2022 i giornalisti iscritti al FPLD che perfezionano 64 anni di età e 38 anni di contribuzione nel 2022 possono accedere anche alla pensione anticipata prevista dall’articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28
gennaio 2019, n. 4, così come modificato dall’articolo 1, comma 87, lettera a), della legge 234/2021.

Per i lavoratori in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, ai fini dell’accesso alla pensione anticipata con 64 anni di età e 38 anni di contribuzione, deve essere verificata la presenza di almeno 35 anni di contribuzione al netto di disoccupazione e malattia.

Trattamenti previdenziali di invalidità e inabilità

Dal 1° luglio 2022, i giornalisti iscritti al FPLD possono presentare domanda per i trattamenti previdenziali di invalidità con decorrenza non anteriore al 1° agosto 2022.

Per la pensione di inabilità trova applicazione il cumulo dei periodi assicurativi previsto dall’art. 1, commi 239 e 240, della legge 228/2012.

Pensione ai superstiti
Per l’accertamento dei requisiti per il diritto alla pensione ai superstiti per i decessi successivi al 1° luglio 2022, si applica la disciplina in vigore nell’assicurazione generale obbligatoria (AGO). La pensione di reversibilità è calcolata applicando le aliquote di reversibilità AGO alla pensione diretta in pagamento al momento del decesso.

La pensione indiretta è calcolata  applicando tali aliquote alla pensione che sarebbe spettata al dante causa.

Cumulo, totalizzazione, ricongiunzione
Ai giornalisti iscritti al FPLD si applicano le disposizioni in materia di cumulo dei periodi assicurativi con le gestioni dei lavoratori autonomi, dell’ex Enpals, il cumulo previsto dalla legge 228/2012 e dal decreto legislativo 184/1997, totalizzazione e computo in Gestione separata.
Anche ai giornalisti iscritti al FPLD si applicano le disposizioni relative alla totalizzazione internazionale dei periodi italiani ed esteri non sovrapposti,  sia ai fini del perfezionamento dei requisiti contributivi per l’accesso al pensionamento che del calcolo della pensione secondo le regole del pro-rata.

Le domande di ricongiunzione presentate all’Inpgi entro il 30 giugno 2022 e non ancora lavorate saranno definite secondo la normativa Inpgi. Dal 1° luglio 2022, essendo le posizioni già unificate per il conseguimento di un’unica
pensione in pro-rata, non sarà più possibile presentare domande di ricongiunzione ai fini del trasferimento dei periodi contributivi dall’evidenza contabile separata alla gestione ordinaria FPLD o viceversa.

Altro
Nei confronti dei giornalisti professionisti continua a trovare applicazione la disciplina speciale sui prepensionamenti di cui all’articolo 37, comma, 1 lettera b), della legge 416/1981. Dal 1° luglio 2022, ai giornalisti pubblicisti si applicherà il prepensionamento previsto dall’articolo 37, comma 1, lettera a), della legge 5 agosto 1981, n. 416.

I giornalisti iscritti al FPLD possono accedere alla c.d. indennità APE sociale.

A decorrere dal 1° luglio 2022 per le pensioni già liquidate al momento del trasferimento all’INPS o che saranno liquidate, anche pro-quota, in favore dei giornalisti iscritti al FPLD trova applicazione la disciplina prevista nel Fondo
pensioni dei lavoratori dipendenti in materia di cumulabilità dei trattamenti pensionistici con i redditi da lavoro.

Le modalità di presentazione delle domande di pensione sono quelle
previste dalle disposizioni Inps:
-  Sito www.inps.it, accedendo tramite SPID, CNS o CIE;
-  Patronati e altri soggetti intermediari dell’Istituto. (05/08/2022-ITL/ITNET)

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