Direttore responsabile Maria Ferrante − sabato 20 aprile 2024 o consulta la mappa del sito
italialavorotv.it

Sponsor

FISCO E TRIBUTI - ITALIANI RIENTRATI: MIN. FINANZE : NEL 2019 363 SOGGETTI HANNO USUFRUITO AGEVOLAZIONE PRODUCENDO IL 47% REDDITO LAVORO DIPENDENTE COMPLESSIVO PARI A 122 MILIONI DI EURO....

(2021-10-20)

  Il Ministero dell'Economia e Finanze ha risposto, nei giorni scorsi, all'interrogazione dell'on. Ungaro (IV/Estero) del 12 ottobre 2021 sui  " dati relativi al numero di lavoratori che hanno trasferito in Italia la residenza fiscale ed hanno usufruito degli sgravi fiscali previsti dal  decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, inerente alle «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi», e per le quali sono previsti una serie di incentivi fiscali per favorire il cosiddetto "rientro dei cervelli" in Italia". Oltre alla nazionalità di provenienza, l'età, la distribuzione geografica, il genere e il reddito percepito nel 2020.

Di seguito la riposta del Ministero:

"Con il documento in esame l'Onorevole interrogante fa riferimento alle disposizioni introdotte dal decreto-legge n. 34 del 2019 (cd. Decreto Crescita) che hanno riconosciuto ai lavoratori rientrati in Italia a partire dal 2020 e in possesso di specifici requisiti un incentivo fiscale costituito dall'abbattimento della base imponibile ai fini Irpef del 70 per cento, che sale al 90 per cento laddove la residenza venga trasferita in una regione del Mezzogiorno.
Successivamente, la legge del 30 dicembre 2020, n. 178, (legge di Bilancio 2021) ha consentito anche ai soggetti rientrati in Italia prima del 2020 – e che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime agevolato – di prorogarne l'efficacia per ulteriori cinque periodi d'imposta".

Circa i dati: "Giova anzitutto ricordare che, con riferimento ai lavoratori dipendenti, il regime agevolativo in esame è applicato in via ordinaria direttamente dal datore di lavoro, il quale applica le ritenute sull'imponibile ridotto ai sensi della normativa sopra richiamata. Nelle ipotesi in cui il datore di lavoro non abbia potuto riconoscere l'agevolazione, il contribuente può fruirne nella dichiarazione dei redditi secondo le indicazioni contenute nelle istruzioni alla compilazione.
I lavoratori autonomi, invece, possono accedere al regime fiscale agevolato direttamente in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi o, in alternativa, in sede di applicazione della ritenuta d'acconto operata dal committente sui compensi percepiti.
Ciò premesso, è opportuno richiamare la progressiva evoluzione normativa che ha caratterizzato le agevolazioni fiscali per stimolare il c.d. «rientro dei cervelli».

A partire dal 2017, è stata introdotta l'agevolazione dei "neo-residenti", a beneficio di persone fisiche che si trasferivano in Italia. L'agevolazione prevede l'applicazione di un'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero e è calcolata in via forfetaria nella misura di 100.000 euro per ciascun periodo d'imposta in cui risulta valida l'opzione.

Tutti i redditi prodotti in Italia vengono tassati in base alle ordinarie disposizioni e concorrono alla formazione del reddito complessivo. Dalle dichiarazioni per il 2019 risultano 363 soggetti che hanno usufruito dell'agevolazione; l'imposta risultante dai modelli F24 è pari a 35 milioni di euro. Hanno aderito all'agevolazione 271 soggetti come contribuenti principali e 92 soggetti come familiari. Il 47 per cento di tali soggetti ha prodotto in Italia un reddito complessivo pari a 122 milioni di euro rappresentato prevalentemente da reddito da lavoro dipendente (che rappresenta l'85 per cento del totale).

Per l'anno d'imposta 2019 la normativa sul c.d. «rientro dei cervelli» prevedeva una tassazione agevolata per le persone fisiche che trasferivano la residenza in Italia allo scopo di svolgervi un'attività di lavoro.

Potevano fruire dell'agevolazione sia «docenti e ricercatori» (il beneficio consentiva di tassare solo il 10 per cento dei redditi) e sia gli «impatriati», per i quali sono state introdotte modifiche normative nel periodo considerato: i soggetti che avevano trasferito la residenza fiscale in Italia a partire dal 30 aprile 2019, potevano fruire di una tassazione agevolata sui redditi del 30 per cento (nel 2018 era del 50 per cento). L'imponibilità era ridotta al 10 per cento per i soggetti che si trasferivano nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia.

Per quanto riguarda il regime "dei docenti e ricercatori", i beneficiari sono stati oltre 1.700 e i redditi medi lordi agevolati sono stati di 85.075 euro.

Il regime degli «impatriati» ha invece interessato oltre 11.200 soggetti (1,6 volte i soggetti del 2018) e i redditi medi lordi agevolati sono stati di 108.340 euro (oltre 5 volte il valore del reddito medio nazionale da lavoro dipendente).
Le condizioni agevolative particolarmente favorevoli per chi si è trasferito dal 30 aprile 2019 hanno contribuito a un incremento dei soggetti aderenti al regime. In particolare 520 soggetti (con un reddito lordo medio di 81.899 euro) hanno usufruito di un'imponibilità che è scesa dal 50 per cento al 30 per cento, mentre 103 soggetti (con un reddito lordo medio di 170.011 euro) hanno usufruito di un'imponibilità ulteriormente ridotta al 10 per cento nel caso di trasferimento nelle regioni meridionali.

Nel caso di redditi da lavoro dipendente e assimilati percepiti dagli sportivi professionisti l'imponibilità è del 50 per cento (si tratta di 87 soggetti per un ammontare lordo medio di 83.997 euro).

Dal 2019 è stata, inoltre, introdotta la tassazione sostitutiva del 7 per cento rivolta ai titolari di reddito da pensione di fonte estera che trasferiscono la residenza in Italia in un comune delle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, con popolazione non superiore a 20.000 abitanti; la tassazione sostitutiva si applica a tutti i redditi di fonte estera percepiti. Dalle dichiarazioni risultano 48 soggetti che dichiarano reddito da pensione estera per un importo di 992 mila euro (20.600 euro in media) e altri redditi di fonte estera per un ammontare di 1,8 milioni di euro. L'imposta sostitutiva dichiarata è di circa 127 mila euro.

Infine, occorre evidenziare che, per l'anno d'imposta 2020, ad oggi, sono disponibili solo dati parziali in quanto la campagna dichiarativa relativa all'anno 2020 non si è ancora conclusa (il modello Redditi persone fisiche, infatti, può essere presentato fino al 30 novembre). Per i modelli 730/2021, invece, il termine di presentazione è scaduto il 30 settembre 2021.
Ciò premesso, l'Agenzia delle entrate fornisce, di seguito, i dati riportati nelle Certificazioni Uniche 2021 e nei modelli 730/2021:

1) Esenzione ai fini Irpef pari al 70 per cento:

a. Soggetti che hanno fruito dell'agevolazione: 4.831 (di cui 4.196 direttamente nella Certificazione Unica e 635 nella dichiarazione dei redditi – mod. 730);

b. Reddito esente (pari al 70 per cento) = 239.074.436 (di cui 225.250.644 tramite CU e 13.823.792 tramite modello 730);

2) Esenzione ai fini Irpef pari al 90 per cento (soggetti che hanno trasferito la residenza in una delle seguenti regioni: Abruzzo. Molise, Campania, Puglia. Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia):

a. Soggetti che hanno fruito dell'agevolazione: 486 (di cui 413 direttamente nella Certificazione Unica e 73 nella dichiarazione dei redditi – mod. 730);

b. Reddito esente (pari al 90 per cento) = 18.967.260 (di cui 18.579.638 tramite CU e 387.622 tramite modello 730). (20/10/2021-ITL/ITNET)

Altri prodotti editoriali

Contatti

Contatti

Borsa italiana
Borsa italiana

© copyright 1996-2007 Italian Network
Edizioni Gesim SRL − Registrazione Tribunale di Roma n.87/96 − ItaliaLavoroTv iscrizione Tribunale di Roma n.147/07