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FINANZA - APPROVATO DDL BILANCIO 2027 E PLURIENNALE 2027-'29 IN CONSIGLIO DEI MINISTRI : MANOVRA DA 26MILIARDI EURO

(2026-10-28)

  Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato il disegno di legge relativo al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2027 e al bilancio pluriennale per il triennio 2027-2029.

La manovra concentra le risorse sulla tutela del potere d’acquisto di famiglie e lavoratori, in particolare dei più giovani, sul sostegno alla famiglia e alla natalità, sulla sanità, sulla competitività delle imprese e sugli investi-menti, con particolare attenzione al Mezzogiorno.

Nel complesso, la manovra vale circa 26 miliardi di euro nel 2027 e 27 miliardi nel 2028.

Le coperture sono state reperite, in prevalenza, attraverso l’attivazione delle clausole, da maggiori entrate derivanti dal settore finanziario, dal settore dei giochi e da quello energia. È stato chiesto anche il contributo dei Ministeri e della Presidenza.

FISCO E LAVORO
La manovra estende l’aliquota IRPEF del 33% per cento ai redditi fino a 55.000 euro e conferma l’imposta sostitutiva agevolata del 5% per cento sugli incrementi retributivi derivanti dai rinnovi contrattuali nel settore privato.

Particolare attenzione è rivolta ai giovani e alle lavoratrici madri, attraverso misure volte a sostenere il reddito e favorirne l’occupazione.

Si introduce, per il 2027, un’imposta sostitutiva dell’1 per cento sugli incrementi del reddito da lavoro dipendente dei giovani lavoratori, entro specifici limiti di reddito e di importo.

Si prevede la proroga al 31 dicembre 2027 degli esoneri contributivi previsti per le assunzioni a tempo indeter-minato di donne, giovani e lavoratori nelle Zone economiche speciali (ZES).

È inoltre prevista, per il periodo d’imposta 2027, una maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni: il coefficiente sale all’80 per cento per le lavoratrici madri e al 40% per i giovani di età inferiore a 36 anni.

È altresì elevato a 2.000 euro il limite di esenzione dei fringe benefit per i lavoratori con età non superiore a 30 anni.

La soglia per l’accesso al regime forfetario ai fini delle imposte sui redditi passa da 85.000 a 100.000 euro. Ai fini dell’esenzione dall’IVA la soglia resta a 85.000 euro, in attesa dell’autorizzazione dell’Unione europea.

Per il 2027 sono confermate le detrazioni per le ristrutturazioni edilizie. Diventa strutturale l’esenzione dalla tassa automobilistica per i veicoli fino a 80 kW e per i motocicli.

CASA
Per gli affitti a canone concordato, l’aliquota della cedolare secca scende dal 10% al 5%, e all’1% per i contratti con conduttori fino a 35 anni. La cedolare secca è inoltre estesa agli immobili commerciali.

FAMIGLIA E NATALITÀ
Rafforzati gli interventi a sostegno della genitorialità e della conciliazione vita-lavoro. Potenziato e reso strutturale il cosiddetto bonus mamme con almeno due figli e un reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro annui, confermando l’ampliamento della platea delle beneficiarie anche alle lavoratrici autonome e a tempo determinato.

È inoltre istituito il fondo per la natalità, che assegna ai nuovi nati dal 2027 una posizione individuale di risparmio, alimentata da un contributo statale annuo di 100 euro fino alla maggiore età che potrà essere incrementato da eventuali versamenti familiari, attraverso una specifica detrazione fiscale.

Il congedo parentale retribuito all’80 per cento, fruibile entro i sei anni di età del bambino, passa da tre a quattro mesi: sale a cinque mesi per il secondo figlio e a sei dal terzo figlio. Per tenere conto delle esigenze dei lavoratori e delle lavoratrici autonomi, si introduce, per i genitori lavoratori autonomi, un voucher fino a 500 euro mensili, per un massimo di tre mesi, finalizzato alla fruizione di servizi di baby-sitting e educazione dell’infanzia.

Sanità e previdenza
Le risorse del Fondo sanitario nazionale aumentano di 3,4 miliardi di euro e raggiungono i 146,3 miliardi nel 2027.

Le risorse saranno destinate, all’elevazione dei tetti del payback, prevedendo, per quello farmaceutico, anche uno specifico contributo di riduzione dello stesso per le imprese che investono nel nostro Paese e l’aggiornamento delle tariffe ospedaliere per acuti, il finanziamento degli interventi per Alzheimer e demenze, e il rafforzamento dell’indennità di pronto soccorso.

È introdotto un buono di 300 euro per le persone con più di 75 anni e una pensione fino a 28.000 euro annui, da utilizzare per le spese sanitarie non coperte dal Servizio sanitario nazionale.

Per la previdenza, è istituito un fondo di 850 milioni di euro per rafforzare la flessibilità in uscita dal lavoro di chi accede alla pensione con il sistema contributivo.

IMPRESE, ENERGIA E MEZZOGIORNO
la manovra rafforza il sostegno alle imprese attraverso interventi in materia energetica, innovazione e investimenti.

Viene rafforzato il credito d’imposta per gli investimenti nella ZES unica, con risorse pari a 2,4 miliardi di euro nel 2027 e 1,25 miliardi nel 2028. Previsti inoltre finanziamenti per il cloud computing, misure dedicate ai settori dell’agricoltura, della pesca e del turismo e la proroga al 1° luglio 2027 della sospensione della plastic tax e della sugar tax.

Investimenti pubblici
La manovra prevede, ingenti risorse, anche ma non solo attraverso la clausola energia a sostegno degli investimenti infrastrutturali, con particolare attenzione al sistema ferroviario e alla rete stradale nazionale, con interventi orientati al potenziamento e alla manutenzione delle infrastrutture, nonché al miglioramento della sicurezza e dell’efficienza dei collegamenti.

Ulteriori risorse sono destinate alla realizzazione di interventi di efficientamento energetico degli edifici pubblici, con particolare riferimento a ospedali, istituti scolastici, università, enti pubblici di ricerca e strutture sportive.

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COMMERCIO E TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE
Riordino e coordinamento delle disposizioni concernenti la concessione di spazi e aree pubblici di interesse culturale o paesaggistico alle imprese di pubblico esercizio per l’installazione di strutture amovibili funzionali all’attività esercitata, in attuazione dell’articolo 26 della legge 16 dicembre 2024, n. 193, recante legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023 (decreto legislativo – esame preliminare)
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso e del Ministro della cultura Alessandro Giuli, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo di riordino e coordinamento delle disposizioni concernenti la concessione di spazi e aree pubblici di interesse culturale o paesaggistico per l’installazione di strutture amovibili (cosiddetti dehors) a servizio delle imprese alberghiere e dei pubblici esercizi.

Il provvedimento disciplina l’installazione di strutture amovibili esterne destinate alla somministrazione di alimenti e bevande. Distingue tra strutture che possono configurare anche spazi chiusi (cosiddetti dehors pesanti) ed elementi mobili o semplicemente ancorati al suolo senza opere murarie, come tavolini, sedute, ombrelloni, pedane e paratie frangivento.

Si prevede che l’installazione delle strutture amovibili negli spazi aperti urbani di interesse artistico o storico non sia subordinata alle autorizzazioni previste dagli articoli 21, 106, comma 2-bis, e 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42). L’esenzione non si applica alle aree strettamente prospicienti i siti archeologici o gli altri beni culturali immobili di interesse artistico, storico o archeologico eccezionale, come i monumenti nazionali, gli edifici di interesse religioso di eccezionale valore culturale, le fontane di straordinario rilievo urbano e i complessi scultorei. Restano fermi la disciplina e il titolo autorizzatorio per l’occupazione di suolo pubblico.

Entro trenta giorni dall’entrata in vigore del decreto, la Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero della cultura individuerà, con appositi elenchi, i beni di valore eccezionale e le aree strettamente prospicienti. Gli elenchi saranno consultabili anche attraverso un sistema informativo territoriale georeferenziato e aggiornati ogni tre anni. In queste aree le autorizzazioni sono rilasciate sulla base di parametri di riferimento, tra i quali la visibilità del bene, l’adeguata distanza, il decoro e l’omogeneità degli arredi e la fruibilità del bene culturale. Il termine per pronunciarsi è di quarantacinque giorni: trascorso questo termine, l’assenso si intende acquisito. Il parere negativo è ammesso solo se non è possibile dettare specifiche prescrizioni di armonizzazione.

Per accelerare le procedure, i regolamenti o le deliberazioni di Giunta comunale possono recepire accordi o intese tra i comuni e gli uffici territoriali del Ministero della cultura. Accordi e intese stabiliscono in anticipo i criteri e le prescrizioni da rispettare: se l’installazione vi si attiene, si considera autorizzata o è sottoposta a procedura semplificata.

Sul piano edilizio, l’installazione delle strutture amovibili che configurano spazi chiusi è soggetta alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) in alternativa al permesso di costruire. Resta ferma la disciplina vigente degli interventi di edilizia libera. I regolamenti comunali dovranno inoltre contenere disposizioni specifiche per due finalità: garantire il transito dei veicoli di soccorso e lasciare sui marciapiedi spazi adeguati al passaggio dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria.

Entro novanta giorni dalla pubblicazione degli elenchi, dovrà essere presentata l’istanza di autorizzazione per le strutture amovibili installate in base alla disciplina emergenziale (articolo 9-ter, comma 5, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137) e che si trovano nelle aree strettamente prospicienti i beni di valore eccezionale. In caso di diniego, le strutture dovranno essere rimosse e i luoghi ripristinati entro sessanta giorni dal 30 giugno 2027. Fino ad allora restano salvi gli effetti del titolo per l’occupazione del suolo pubblico.

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ARTIGIANATO
Modifiche alla legge quadro per l’artigianato 8 agosto 1985, n. 443 (decreto legislativo – esame preliminare)
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che introduce modifiche alla legge 8 agosto 1985, n. 443 (legge-quadro per l’artigianato), in attuazione dell’articolo 15 della legge 11 marzo 2026, n. 34 (legge annuale sulle piccole e medie imprese).

Il provvedimento aggiorna la disciplina generale del settore per adeguarla all’evoluzione tecnologica e ai nuovi assetti di mercato. Di seguito le principali innovazioni.

Requisiti tecnico-professionali: per le attività che richiedono una peculiare preparazione, i requisiti possono essere posseduti dall’imprenditore artigiano o da un collaboratore che assume la qualifica di responsabile tecnico. Se il responsabile tecnico è temporaneamente impossibilitato, può essere designato un responsabile temporaneo per un periodo fino a trenta giorni, prorogabile fino a novanta per comprovati motivi di salute o per altre cause documentate.

Assetti societari: per le imprese artigiane costituite in forma di società, escluse le società per azioni e in accomandita per azioni, la qualifica artigiana dipende dal capitale e non più dal numero dei soci. La maggioranza del capitale deve essere detenuta da soci che svolgono in misura prevalente il proprio lavoro nel processo produttivo, e nell’impresa il lavoro deve avere funzione preminente sul capitale.

Unità locali: l’impresa artigiana può avvalersi di non più di tre unità locali artigiane, anche al di fuori della circoscrizione della Camera di commercio in cui ha sede. Le unità locali servono a fasi del processo produttivo o ad attività amministrative e di gestione, purché ne siano assicurate la direzione e la gestione da parte dell’imprenditore artigiano, anche con il supporto degli strumenti digitali.

Consorzi e aggregazioni: per individuare le piccole e medie imprese che possono partecipare ai consorzi e alle società consortili si fa riferimento alla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE.

Semplificazione: la dichiarazione per l’iscrizione all’albo delle imprese artigiane, così come le variazioni e la cessazione dell’attività, si presentano mediante la comunicazione unica per la nascita dell’impresa.

Maestro artigiano e bottega-scuola: le regioni e le province autonome, sentite le associazioni datoriali dell’artigianato più rappresentative, possono definire le modalità per riconoscere la figura del maestro artigiano o di mestiere e la bottega-scuola, anche nell’ambito della bilateralità prevista dalla contrattazione collettiva.

Commissione consultiva: è istituita presso il Ministero delle imprese e del Made in Italy la Commissione consultiva per l’artigianato, che esprime pareri sulla politica di programma nazionale per il settore e sull’aggiornamento dell’elenco delle attività artigiane. (28/10/2026-ITL/ITNET)

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