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ITALIANI ALL'ESTERO - L. CITTADINANZA- ITALIA/EUROPA - "IL DIALOGO TRA LE CORTI E IL DESTINO DELLA CITTADINANZA ITALIANA" DI G.LATTANZIO (SEGR.GEN.ISTIT. ICPE)
(2026-07-24)
"Vi sono momenti in cui il diritto costituzionale e il diritto dell'Unione Europea si incontrano non per sovrapporsi, ma per interrogarsi reciprocamente sui limiti delle proprie competenze, in un esercizio di reciproco ascolto che ha ben poco di burocratico e molto di filosofico." Afferma il Segretario Generale dell'Istituto Cooperazione Paesi Esteri (ICPE), Gianni Lattanzio, in riferimento all'ordinanza numero 147, depositata il 23 luglio 2026, con la quale la Corte costituzionale ha disposto un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea nell'ambito dei giudizi promossi dal Tribunale di Mantova e dal Tribunale di Campobasso, investendo Lussemburgo di un interrogativo che, dietro l'apparente tecnicismo dell'art. 3-bis della legge n. 91 del 1992, cela una domanda identitaria di rara profondità: cosa resta della sovranità di un popolo nel definire i propri figli, quando quella definizione tocca lo status di cittadino d'Europa?" Precisa Lattanzio "Vale la pena, prima di proseguire, sostare sul contenuto di questa norma tanto discussa. L'art. 3-bis, introdotto dal decreto-legge n. 36 del 28 marzo 2025 e convertito, con modificazioni, nella legge n. 74 del 23 maggio 2025, stabilisce che si considera come mai acquistata la cittadinanza italiana da parte di chi, discen-dente da cittadino italiano, sia nato all'estero e sia in possesso di altra cittadinanza. È una preclusione che opera in deroga agli articoli 1, 2, 3, 14 e 20 della stessa legge del 1992, e che si applica anche a coloro nati prima dell'entrata in vigore della disposizione, quasi a voler riscrivere retroattivamente il senso giuridico di nascite già avvenute e di legami familiari già consolidati. La norma non è però priva di vie di scampo: essa prevede alcune deroghe, riconoscendo la cittadinanza a chi abbia già ottenuto un accertamento, in sede amministrativa o giurisdizionale, sulla base di una domanda presentata non oltre le 23:59, ora di Roma, del 27 marzo 2025, e a chi rientri in specifiche ipotesi familiari, come il figlio o il nipote di un cittadino esclusivamente italiano al momento della nascita, oppure il figlio di un cittadino italiano che abbia vissuto almeno due anni continuativi in Italia prima della nascita del figlio stesso. È un disegno normativo che sostituisce, in altre parole, la vecchia logica dello ius sanguinis illimitato con un criterio di "effetti-vità" del legame, esigendo prove documentali sempre più stringenti - dal certificato negativo di naturalizzazione alla prova di residenza - a carico di chi voglia dimostrare la continuità della propria appartenenza italiana". Colpisce, in questa vicenda, il fatto che la Consulta non si affacci alla questione da posizione vergine. Con la sentenza n. 63 del 2026 aveva già dichiarato non fondate le censure di legittimità costituzionale mosse contro l'art. 3-bis, ritenendo che la norma valorizzasse legittimamente il principio di effettività del legame con la Repubblica, contro il perpetuarsi indefinito di un vincolo generazionale sempre più tenue e, in fondo, sempre più fittizio. Eppure, nonostante quel verdetto già pronunciato, le parti private hanno insistito perché la Corte sollevasse comunque la questione pregiudiziale sulla portata degli artt. 9 TUE e 20 TFUE, e la Consulta ha accolto la richiesta con un gesto che ha il sapore della leale cooperazione più che della resa: riconoscere che l'ultima parola sull'interpretazione del diritto dell'Unione non appartiene a chi giudica per primo, ma a chi giudica per tutti. È proprio questa pretesa di retroagire su vite già vissute, su nascite già avvenute prima che la norma esistesse, a costituire il nervo scoperto del quesito ora sottoposto ai giudici europei, poiché tocca non soltanto il diritto interno, ma anche lo status di cittadino dell'Unione di chi, per nascita, riteneva già di aver acquisito un diritto irrevocabile." E sottolinea il Segretario Generale dell'ICPE "Non manca, in questo secondo rinvio, un tratto quasi paradossale: la Consulta ribadisce, nella stessa ordinanza, la posizione già assunta nella sentenza n. 63/2026, segnalando così a Lussemburgo il proprio convincimento di fondo, pur rimettendosi comunque al giudizio ultimo della Corte di giustizia. È un movimento a due tempi, insieme fermo e umile, che rivela la grammatica sottile dell'integrazione multilivello: il giudice nazionale non abdica alla propria convinzione, ma la sospende, in attesa che l'interprete europeo confermi o corregga il proprio disegno interpretativo. In buona sostanza, "resta, sullo sfondo, un principio antico e mai davvero superato: la dichiarazione n. 2 allegata al Trattato di Maastricht, che affida a ciascuno Stato membro, e a esso solo, la definizione di chi sia proprio cittadino. Ma quella sovranità, quando si riflette sullo status di cittadino dell'Unione, non vive più isolata: deve misurarsi con il vincolo di proporzionalità disegnato dalla giurisprudenza Rottmann e Tjebbes, un metro comune che la Consulta sembra ormai aver fatto proprio, pur mantenendo intatta la propria valutazione di infondatezza costituzionale." "Nell'immediato, conclude Lattanzio*, il nuovo rinvio sospende i giudizi pendenti dinanzi ai Tribunali di Mantova e Campobasso, mentre resta ferma la tutela per chi rientra nelle clausole di salvaguardia già previste dalla norma per le domande presentate entro il 27 marzo 2025. Ma il significato più autentico di questa ordinanza sta altrove: nella scelta di una Corte convinta della propria lettura costituzionale, che tuttavia rifiuta di chiudere la partita senza l'avallo di Lussemburgo, riaffermando così, ancora una volta, che anche le materie più identitarie di uno Stato non possono sottrarsi al metro comune del diritto europeo." *Segretario generale Istituto Cooperazione Paesi Esteri (ICPE). (26/07/2026-ITL/ITNET)
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