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ITALIANI.ITALIANI ALL'ESTERO - RISORSE ENERGETICHE - AL SENATO APPROVATO ALL'UNANIMITA' RATIFICA ED ESECUZIONE ACCORDO DI SOLIDARIETA' ENERGETICA TRA ITALIA/GERMANIA E CONFEDERAZIONE ELVETICA PER APPROVVIGIONAMENTO GAS

(2025-09-11)

IL SENATO ha approvato in data odierna il ddl  (atto Senato n.1503) in materia di  Ratifica ed esecuzione dell'Accordo concernente misure di solidarietà volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas tra il Governo della Repubblica Federale di Germania, il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica Italiana, fatto a Berlino il 19 marzo 2024 (Relazione orale)  .

Sen. ZEDDA, relatrice: "Il disegno di legge recante la ratifica dell'Accordo sottoscritto nel marzo 2024 dalla Germania, dalla Svizzera e dall'Italia, concernente misure di solidarietà volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas, che prevede l'inclusione della Svizzera quale Paese di transito dei flussi di gas tra Italia e Germania nel quadro dell'Accordo di solidarietà già sottoscritto dalle autorità di Roma e Berlino ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del Regolamento (UE) 2017/1938 sul rafforzamento della sicurezza energetica dell'Unione europea.

Lo scopo principale dell'Accordo è attivare, in caso di emergenza, tutte le necessarie misure, di mercato e non, per provvedere all'approvvigionamento di gas naturale dei clienti protetti dalla parte richiedente, nel rispetto delle norme di sicurezza tecnica del sistema di gas di ciascuna parte.

Contenuto del disegno di legge di ratifica si compone di 4 articoli.

Gli articoli 1 e 2 contengono le consuete clausole di autorizzazione alla ratifica e di ordine di esecuzione.

L'articolo 3 contiene una clausola di invarianza finanziaria, per la quale dall'attuazione della legge di autorizzazione alla ratifica non devono derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 4, infine, prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

A cura di Federico Petrangeli e Gianluca Polverari

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Il regolamento UE 2017/1938 pone una serie di obblighi in capo agli Stati membri per il rafforzamento della sicurezza energetica, a partire dalla previsione di misure di solidarietà e coordinamento in risposta alle crisi di approvvigionamento di gas e dall’assicurazione sulla massima tutela dei clienti protetti e, in particolare, dei consumatori domestici. Nell’ottica della reazione coordinata ad eventuali crisi di approvvigionamento di gas, l’articolo 13 del Regolamento – in particolare – prevede che gli Stati membri adottino specifici accordi intergovernativi per stabilire dei rapporti di solidarietà nella fornitura di gas tra Stati interconnessi tra loro (direttamente o attraverso Paesi terzi).

Il Dossier relativo al DDL segnala che il 14 maggio 2020 la Commissione europea ha inviato lettere di costituzione in mora a tutti gli Stati membri (ad eccezione di Cipro) e al Regno Unito a causa del mancato rispetto di alcune disposizioni del regolamento in questione. L'avvio della procedura d'infrazione è proprio riferita all'applicazione del meccanismo di solidarietà disciplinato dall’atto in esame.

E che, a seguito dell’aggressione russa all’Ucraina, la Commissione ha adottato il regolamento UE 2022/2576 per stabilire norme standard di diretta applicabilità per la solidarietà tra Stati membri che non abbiano adottato accordi bilaterali in materia.

Composto da 14 articoli, l’Accordo in via di ratifica, dopo aver specificato come esso stesso sia parte integrante dell’Accordo bilaterale di solidarietà già esistente tra Italia e Germania (art. 1), integra l’articolo 3 di tale accordo con la previsione che, qualora fosse necessario, la comunicazione di richiesta di solidarietà sia inviata a tutte le Parti (art. 2).

L’intesa prevede altresì che le autorità svizzere, tedesche e italiane, e gli operatori del servizio di trasporto interessati, siano informati di tutte le prenotazioni e le nomine relative alle misure di solidarietà e che il calendario di tali informazioni sia concordato dagli operatori del servizio di trasporto del gas (art. 3).

Il testo dispone quindi che le Parti si notifichino reciprocamente la dichiarazione del livello di emergenza, o dell’equivalente condizione per la Svizzera, nonché le modifiche o l’aggiornamento dei dati di contatto delle autorità competenti, utili alle comunicazioni relative all’attuazione del servizio di solidarietà (art. 4).

Ulteriori disposizioni sanciscono la tutela dei flussi di gas necessari per l’approvvigionamento delle Parti e delle capacità di trasporto necessarie per la fornitura dei clienti protetti dalla solidarietà in Svizzera (art. 5) e prevedono l’uso efficiente e trasparente della capacità di trasporto disponibile, escludendo ogni possibile limitazione ad opera delle autorità nazionali (art. 6).

l successivo articolo 7 estende alla Svizzera l’applicazione degli articoli 4 e 5 dell’Accordo bilaterale tra Italia e Germania, relativi all’attuazione delle misure volontarie ed obbligatorie di solidarietà, e pone il principio della parità di trattamento dei clienti dei tre Paesi.

L’articolo 8 prevede che, nel caso in cui un’offerta di solidarietà tra Germania e Italia metta a rischio la sicurezza dei clienti protetti in Svizzera, le Parti si incontrino per adottare le opportune misure correttive. Il successivo articolo 9 prevede che la Svizzera possa richiedere la solidarietà a Italia e Germania e, viceversa, che Italia e Germania possano richiederla alla Svizzera, con le medesime procedure previste dall’Accordo italo-tedesco.

L’articolo 10 prevede che le Parti si impegnino a favorire la conclusione di un accordo tecnico a livello di operatori del servizio di trasporto del gas per garantire la funzionalità delle infrastrutture in situazioni di crisi.

Ulteriori disposizioni riguardano la clausola per la risoluzione in via arbitrale di eventuali controversie interpretative o applicative (art. 11) e le modalità di compensazioni attuabili qualora la Svizzera sia chiamata ad offrire solidarietà alla Germania o all’Italia (art. 12).

L’art.13, in virtù di un trattato doganale del 1923 fra Svizzera e Liechtenstein, estende anche a quest’ultimo le misure previste dall’intesa trilaterale.

Da ultimo, l’articolo 14 contiene le clausole relative all’entrata in vigore, al deposito e alla vigenza dell’Accordo trilaterale.
È approvato.
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Il disegno di legge di ratifica  è stato approvato all'unanimità. (11/09/2025- ITL/ITNET)

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