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SICUREZZA SOCIALE - CONVENZIONE ITALIA/ALBANIA - MIN.CALDERONE (LAVORO E POL.SOCIALI) E V.MIN.ECONOMIA ALBANESE OLDANI FIRMANO INTESA AMMINISTRATIVA ACCORDO SICUREZZA SOCIALE.

(2025-04-10)

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Marina Calderone ha incontrato il 10 aprile a Roma il Viceministro albanese dell’Economia, della Cultura e dell’Innovazione Olta Manjani, in occasione della firma dell’intesa amministrativa di attuazione dell’Accordo di Sicurezza Sociale con l’Albania.

L’intesa permette di rendere operative le disposizioni contenute nell’Accordo bilaterale firmato dal Ministro degli Esteri Antonio Tajani e dall’omologo albanese Igli Hasani, il 6 febbraio 2024, ratificato l'11 marzo n. 29(pubblicata in Gazzetta ufficiale il 21-3-2025) e reso attuativo con la firma dell'Intesa amministrativa il 10 aprile 2025 - è divenuta  applicabile a tutti coloro che esercitano o hanno esercitato un'attività subordinata o autonoma in uno dei due Stati, ai loro familiari e ai superstiti.

L’Accordo, il cui testo  mira a coordinare la legislazione sulla sicurezza sociale dei due Paesi per migliorare la condizione dei lavoratori e delle loro famiglie nella mobilità tra i due Paesi e regolare le prestazioni pensionistiche per vecchiaia e invalidità e le indennità di disoccupazione, malattia e maternità di coloro che esercitano o hanno esercitato un’attività subordinata o autonoma nei due Stati.  Ciò permette la totalizzazione  dei contributi dei due Paesi, la parità di trattamento, l’esportabilità delle prestazioni....

La Convenzione rafforza l'attività di tutela del Patronato nei confronti degli italiani in Albania e degli emigrati albanesi in Italia, ma offre anche molti altri servizi, a titolo gratuito, ai lavoratori, alle loro famiglie ed ai non pochi giovani italiani che frequentano da alcuni anni l'università di Tirana.


Più nel dettaglio, l'Accordo si compone di un preambolo, di 31 articoli e un Allegato.

L'articolo 1 contiene le definizioni adottate dai due Paesi in applicazione dell'Accordo.

L'articolo 2 individua il campo di applicazione. In particolare, per quanto riguarda l'Italia, l'Accordo si applica a: assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti; le gestioni speciali dei lavoratori autonomi e la gestione separata dell'assicurazione generale obbligatoria; l'assicurazione per l'indennità di malattia; l'assicurazione contro la disoccupazione; i regimi speciali di assicurazione per determinate categorie di lavoratori, in quanto si riferiscono alle prestazioni sopraindicate.

L'articolo 3 delimita l'ambito di applicazione soggettivo dell'Accordo. Esso si applica alle persone che sono o sono state soggette alla legislazione di uno o di entrambi gli Stati contraenti, nonché ai loro familiari e superstiti. Si applica, altresì, ai rifugiati, ai sensi della Convenzione del 1951 e del relativo Protocollo del 1967, e agli apolidi, ai sensi della Convenzione del 1954, che sono o sono stati assoggettati alla legislazione di uno o di entrambi gli Stati contraenti, nonché ai loro familiari e superstiti.

L'articolo 4 garantisce che le persone alle quali si applica l'Accordo godono delle stesse prestazioni e sono soggette agli stessi obblighi previsti dalla legislazione di ciascuno Stato contraente, alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato, nei limiti di quanto previsto dall'Accordo stesso.

L'articolo 5 prevede che i lavoratori ai quali si applica l'Accordo sono soggetti alla legislazione dello Stato in cui prestano la propria attività lavorativa.

L'articolo 6 contiene le eccezioni al precedente articolo 5, mentre l'articolo 7 prevede che il personale assunto localmente con contratto al servizio delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari ed il personale domestico al servizio privato di agenti diplomatici e consolari o di altri membri delle suddette missioni diplomatiche e uffici consolari può esercitare l'opzione per l'applicazione della legislazione dello Stato d'invio.

L'articolo 8 prevede la possibilità per le parti contraenti di prevedere, di comune accordo, eccezioni in deroga agli articoli 5 e 6, nell'interesse dei lavoratori.

L'articolo 9 garantisce l'esportabilità delle prestazioni ai soggetti che rientrano nell'ambito di applicazione soggettivo dell'Accordo.

Gli articoli da 12 a 17 recano norme in materia di pensioni, mentre l'articolo 18 reca norme in materia di prestazioni di disoccupazione.

L'articolo 23 sancisce il principio di reciprocità.

L'articolo 24 prevede la designazione di organismi di collegamento da parte delle autorità competenti di entrambi gli Stati.

L'articolo 25 stabilisce che le domande, le dichiarazioni e i ricorsi presentati siano considerati come presentati all'omologo dell'altro Stato contraente. Hanno carattere tecnico gli articoli 26, 27 e 28.

L'articolo 29 stabilisce il principio di riservatezza dei dati e contiene il rinvio all'Allegato 1. Infine, gli articoli 30 e 31 recano le disposizioni transitorie e finali. (10/04/2025-ITL/ITNET)

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