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IMMIGRAZIONE - CONSIGLIO EUROPA: PASSI AVANTI PATTO EUROPEO MIGRAZIONE E ASILO. MECCANISMO VOLONTARIO DI SOLIDARIETA'

(2022-06-22)

  Qualche passo avanti nella graduale attuazione del patto europeo sulla migrazione e l'asilo: procedura per un meccanismo volontario di solidarietà, i cui Ministri dell'interno hanno approvato un documento nell'ambito della Presidenza francese:

"Noi, ministri competenti per le questioni migratorie provenienti da Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Repubblica ceca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Romania, Spagna, Svizzera, Norvegia e Liechtenstein, alla presenza della Commissione europea:

consapevole della necessità di istituire, nell'ambito della prima fase della graduale attuazione del patto europeo sulla migrazione e l'asilo e parallelamente all'adozione di approcci generali o mandati negoziali in materia di screening e regolamenti Eurodac, un meccanismo temporaneo di solidarietà volto a fornire una risposta concreta alle difficoltà migratorie incontrate dagli Stati membri in occasione del primo ingresso nel bacino del Mediterraneo;

consapevole del fatto che le sfide migratorie che l'UE deve affrontare sono state esacerbate dall'aggressione della Russia contro l'Ucraina, che negli ultimi mesi ha portato a un massiccio afflusso di persone nell'UE, giustificando l'instaurazione di una solidarietà europea senza precedenti;

riconoscendo che alcuni Stati membri firmatari possono ritenere di non essere temporaneamente in grado di contribuire al meccanismo a causa della pressione sproporzionata cui sono soggetti;

sottolineando che tale meccanismo, anche se temporaneo e non legislativo, può fornire utili insegnamenti per l'istituzione del meccanismo permanente nell'ambito del regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione proposto dalla Commissione europea e che gli insegnamenti tratti saranno presi in considerazione nei negoziati in corso su tale strumento;

pienamente consapevoli della centralità del principio di solidarietà nel progetto europeo e, in particolare, nella politica comune in materia di asilo, immigrazione e controllo delle frontiere esterne, di cui fa parte l'applicazione del regolamento Dublino;

ci impegniamo ad attuare un meccanismo di solidarietà volontario, semplice e prevedibile, volto a fornire agli Stati membri più colpiti dai flussi migratori nel bacino del Mediterraneo e più sotto pressione, anche sulla rotta dell'Atlantico occidentale, un'assistenza adeguata alle loro esigenze da parte di altri Stati membri oltre al sostegno europeo, proponendo ricollocazioni (il metodo di solidarietà preferito) e contributi finanziari fatti salvi il diritto dell'Unione e in particolare il regolamento n. 604/2013;

pur riconoscendo che la natura volontaria di tale meccanismo consente agli Stati membri di emettere preferenze in merito alla natura e all'importo dei loro contributi, ad esempio per quanto riguarda le popolazioni ammissibili alle delocalizzazioni (nazionalità, vulnerabilità, ecc.) o gli Stati membri che beneficiano della loro solidarietà, devono essere soddisfatti i seguenti criteri comuni al fine di garantire la prevedibilità del meccanismo:

le ricollocazioni dovrebbero applicarsi in via prioritaria agli Stati membri di fronte agli sbarchi di migranti a seguito di ricerca e soccorso in mare sulla rotta del Mediterraneo occidentale e dell'Atlantico, nonché di altre situazioni per tener conto della situazione attuale a Cipro o dei possibili sviluppi nelle isole greche;

le ricollocazioni dovrebbero essere offerte in via prioritaria alle persone bisognose di protezione internazionale, a cominciare dai più vulnerabili;

sarà definito un volume totale annuo di ricollocazione per garantire la prevedibilità del meccanismo;

ogni Stato membro contribuente dovrebbe presentare un impegno di ricollocazione con un obiettivo indicativo di ricollocazione basato sulla popolazione e sul PIL -Tale quota è calcolata moltiplicando il numero totale di ricollocazioni per lo Stato membro per la media del suo PIL rispetto al PIL totale degli Stati membri di ricollocazione e della sua popolazione rispetto alla popolazione totale degli Stati membri di ricollocazione - pur mantenendo la possibilità di superare tale quota;

in caso di pressione sproporzionata su uno Stato membro e sul suo sistema di accoglienza derivante da flussi secondari, tenendo conto della cooperazione prevista dal sistema Dublino, tale Stato membro dovrebbe poter invocare tale situazione al fine di riesaminare temporaneamente il proprio impegno di ricollocazione;

quando uno Stato membro sceglie volontariamente di partecipare alla solidarietà collettiva non attraverso la ricollocazione, ma attraverso un contributo finanziario a uno Stato membro beneficiario o a progetti in paesi terzi che possono avere un impatto diretto sui flussi alle frontiere esterne dell'UE, ci impegniamo a rispettare le seguenti modalità:

dovrebbero applicarsi i principi di cui sopra, relativi al calcolo del contributo indicativo di ciascuno Stato membro e alla possibilità di riesaminarlo temporaneamente in caso di pressione migratoria sproporzionata;

sarà previsto un contributo indicativo minimo per ciascuno Stato membro partecipante, in modo che il contributo obiettivo totale non sia indebitamente ridotto se un numero limitato di Stati membri partecipa alla ricollocazione e per affermare la priorità della ricollocazione rispetto ai contributi finanziari nell'ambito di tale meccanismo di solidarietà;

gli storni finanziari diretti saranno effettuati tra Stati membri per motivi di semplicità di bilancio;

la Commissione sarà invitata, previa consultazione degli Stati membri contributori e beneficiari, a determinare quali Stati membri dovrebbero ricevere tale assistenza finanziaria;

invita la Commissione europea, in stretta cooperazione con gli Stati membri e con il sostegno delle agenzie, a garantire il corretto coordinamento del meccanismo e a garantire il rispetto degli impegni assunti dalle parti firmatarie; tale ruolo di coordinamento comporta anche un'identificazione completa delle esigenze degli Stati membri di primo ingresso, comprese le esigenze di finanziamento per i progetti nei paesi terzi;
la Commissione valuterà i trasferimenti finanziari da effettuare per soddisfare tali esigenze e ne monitorerà l'uso;

concordano sul fatto che, sulla base delle esigenze espresse dagli Stati membri di primo ingresso, gli Stati membri che desiderano partecipare possono fornire sostegno ai servizi, al personale, alle infrastrutture (in settori quali l'accoglienza, la sorveglianza delle frontiere, il controllo, il trattenimento e il rimpatrio); tale solidarietà materiale sarà conteggiata come solidarietà finanziaria, conformemente alle esigenze valutate dalla Commissione;

va osservato che l'intero meccanismo di solidarietà è aperto agli Stati associati;

concordano sul fatto che il meccanismo di solidarietà si applicherà sin dalla firma della presente dichiarazione, ma che i contributi di solidarietà inizieranno, a condizione che le esigenze siano state individuate dalla Commissione, una volta che il Consiglio avrà concordato mandati negoziali o orientamenti generali sulle proposte di filtraggio e sui regolamenti Eurodac; tuttavia, le persone che arrivano nell'UE prima di tale data potrebbero essere ricollocate e le persone che arrivano dopo tale data potrebbero essere soggette a un impegno di ricollocazione; le ricollocazioni dovrebbero ricevere finanziamenti e assistenza dell'UE dall'UEA, conformemente al suo mandato, su richiesta degli Stati membri interessati;

concordano di valutare l'attuazione di tali impegni prima della scadenza del meccanismo, un anno dopo la sua entrata in vigore, al fine di decidere in merito alla sua eventuale estensione, tenendo conto dei progressi compiuti nell'adozione e nell'attuazione dei regolamenti di screening e Eurodac, dell'evoluzione dei flussi migratori primari e dell'efficacia della prevenzione dei flussi secondari (in particolare attraverso il regolamento Dublino); un esame preliminare sarà effettuato sei mesi dopo l'adozione degli orientamenti generali al presente regolamento e l'avvio delle operazioni di solidarietà;

sarà esaminato il possibile impatto di tale meccanismo sui flussi migratori e si valuterà l'estensione dell'ambito di applicazione del meccanismo;

ci impegniamo a rafforzare il più possibile la cooperazione per rallentare i flussi migratori secondari accelerando i trasferimenti organizzati a norma del regolamento Dublino, pur riconoscendo che è di fondamentale importanza garantire che le persone beneficiarie di protezione internazionale dispongano di una mobilità legale tra gli Stati membri e che le pertinenti disposizioni del Patto debbano essere prese in considerazione in tale contesto;

affermiamo la nostra disponibilità a concludere questa fase iniziale dei negoziati del patto europeo sulla migrazione e l'asilo, di cui questa dichiarazione è un elemento essenziale, e a proseguire quanto prima i negoziati su tutti gli elementi del patto, in seno al Consiglio e al Parlamento, al fine di fornire all'Unione il quadro legislativo stabile di cui ha bisogno per rispondere alle future sfide in materia di asilo e migrazione.(22/06/20022-ITL/ITNET)

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