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PATRONATI ITALIANI NEL MONDO - AVV. ROSA MAFFEI (CONSULENTE LEGALE INCA): " DECENTRAMENTO CONTROVERSIE TRIBUNALE ULTIMA RESIDENZA IN ITALIA (C.23L.69/’09) FRAMMENTAZIONE RISORSE”

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  “I nostri connazionali pensionati all’estero sono legittimati nell’avvertire un impoverimento nella tutela giurisprudenziale dei loro interessi assicurativi  nei confronti dell’INPS o di altri enti previdenziali.” Lo afferma ad ItaliaLavorotv/Italiannetwork l’Avv Rosa Maffei, componente dello staff di legali che coadiuvano ll patronato INCA CGIL nella tutela dei diritti dei lavoratori italiani ed italiani all’estero.

“Sono giustificati  - spiega l’Avv.Maffei - perché questa riforma, contenuta nella legge di riforma del processo di lavoro, entrata in vigore nei primi giorni del mese di luglio (C.23L.69/’09), prevede una modifica che sicuramente inciderà sulla possibilità del pensionato di agire in giudizio a difesa del proprio diritto”.

Maffei entra nel merito dell’iniziativa legislativa “introdotta in maniera molto surrettizia e sulla quale è mancato il dibattito”.
“Si tratta  - afferma - di un vero e proprio spostamento dei criteri di competenza nelle azioni davanti alla magistratura. Mentre prima il giudice competente era da individuare nel Tribunale di Roma, adesso è stato introdotto il criterio dell’ultima residenza in Italia prima del trasferimento all’estero. Apparentemente, tale norma sembra non influire sulla capacità di azione dei residenti all’estero, ma in realtà questo spostamento fa si che il concittadino (od i suoi familiari) che risiede da 40-50 anni nel territorio estero possa  non avere memoria del luogo dell’ultima residenza. Analogamente, il luogo di ultima residenza non è necessariamente l’ultimo luogo in cui abbia lavorato e in cui  insista la sua posizione assicurativa, con i riflessi istituzionali che da questa ne derivano in ambito INPS.
Vi puo’, inoltre, non esserci una coincidenza  con il Polo INPS (ufficio) competente per il Paese estero di residenza.
La residenza, quindi, è un parametro troppo soggettivo, individuale e  deve, peraltro, essere ricostruita dal punto di vista storico, formale, burocratico-amministrativo. Impone la necessità di un certificato storico per un periodo così lontano nel tempo, con le relative difficoltà che i consolati italiani hanno nel rispondere alle esigenze di documentazione delle comunità italiane nei vari luoghi”.

“Un altro elemento che vorrei sottoporre all’attenzione generale – aggiunge il legale del Patronato INCA - è il fatto che il Tribunale di Roma, svolgendo questa funzione importante per la comunità all’estero, ha creato al proprio interno una forma di specializzazione che risulta essere fondamentale  nel risolvere controversie oggettivamente più complesse, perché – fa presente -  non si tratta di applicare una norma italiana, ma di applicare la norma italiana alla luce della normativa convenzionale, o della normativa comunitaria”.

Tenga conto che l’INCA ha una storia molto importante, più che trentennale, di presenza e tutela dei lavoratori e dei pensionati all’estero e che insieme abbiamo ottenuto già 25 anni fa la prima rogatoria internazionale per lo spiegamento di una consulenza tecnica in un processo che riguardava il riconoscimento di una prestazione di invalidità”.
E l’avv.Maffei chiarisce “Nei processi che riguardano le prestazioni di invalidità c’è la necessità di acquisire un parere tecnico, medico-legale sulla effettività delle condizioni che danno poi luogo al riconoscimento del diritto, che deve essere acquisito attraverso regolari visite a Roma.  Questo era un ostacolo che rendeva impossibile l’accesso alla giustizia per molti richiedenti lo stato di invalidità all’estero. Noi abbiamo ottenuto la prima ordinanza che ha ammesso la visita rogatoria tramite il consolato. E questo ha reso possibile l’accesso alle prestazioni di invalidità a molti pensionati. Sulla scia di questa giurisprudenza abbiamo avuto numerose sentenze che hanno riconosciuto importanti diritti sull’interpretazione delle varie convenzioni e sulla loro regolamentazione. In 2 o 3 casi abbiamo fatto ricorso alla Corte di Giustizia per ottenere un’interpretazione che fosse coerente

Quanto all’oggi, Maffei sostiene, inoltre, “Una simile norma porta ad ulteriori conseguenze: Innanzitutto, vi è il rischio fortissimo che aumentino i ricorsi in Cassazione, perché la Cassazione diventa l’organo di lettura della convenzione di cui si chiede l’applicazione. ...(versione integrale intervista ItaliaLavorotv.it sezione news http://www.italiannetwork.it/news.aspx?id=14136). (27/10/2009-ITL/ITNET)

(Data di inserimento online 2009-10-27 00:10)

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