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PATRONATI ITALIANI NEL MONDO - AVV. ROSA MAFFEI (CONSULENTE LEGALE INCA): " DECENTRAMENTO CONTROVERSIE TRIBUNALE ULTIMA RESIDENZA IN ITALIA (C.23L.69/’09) FRAMMENTAZIONE RISORSE”
(2009-11-06)
“I nostri connazionali pensionati all’estero sono legittimati nell’avvertire un impoverimento nella tutela giurisprudenziale dei loro interessi assicurativi nei confronti dell’INPS o di altri enti previdenziali.” Lo afferma ad ItaliaLavorotv/Italiannetwork l’Avv Rosa Maffei (video-conferenza; http://www.italiannetwork.it/video.aspx?id=485), componente dello staff di legali che coadiuvano ll patronato INCA CGIL nella tutela dei diritti dei lavoratori italiani ed italiani all’estero.
“Sono giustificati - spiega l’Avv.Maffei - perché questa riforma, contenuta nella legge di riforma del processo di lavoro, entrata in vigore nei primi giorni del mese di luglio (C.23L.69/’09), prevede una modifica che sicuramente inciderà sulla possibilità del pensionato di agire in giudizio a difesa del proprio diritto”.
Maffei entra nel merito dell’iniziativa legislativa “introdotta in maniera molto surrettizia e sulla quale è mancato il dibattito”. “Si tratta - afferma - di un vero e proprio spostamento dei criteri di competenza nelle azioni davanti alla magistratura. Mentre prima il giudice competente era da individuare nel Tribunale di Roma, adesso è stato introdotto il criterio dell’ultima residenza in Italia prima del trasferimento all’estero. Apparentemente, tale norma sembra non influire sulla capacità di azione dei residenti all’estero, ma in realtà questo spostamento fa si che il concittadino (od i suoi familiari) che risiede da 40-50 anni nel territorio estero possa non avere memoria del luogo dell’ultima residenza. Analogamente, il luogo di ultima residenza non è necessariamente l’ultimo luogo in cui abbia lavorato e in cui insista la sua posizione assicurativa, con i riflessi istituzionali che da questa ne derivano in ambito INPS. Vi puo’, inoltre, non esserci una coincidenza con il Polo INPS (ufficio) competente per il Paese estero di residenza. La residenza, quindi, è un parametro troppo soggettivo, individuale e deve, peraltro, essere ricostruita dal punto di vista storico, formale, burocratico-amministrativo. Impone la necessità di un certificato storico per un periodo così lontano nel tempo, con le relative difficoltà che i consolati italiani hanno nel rispondere alle esigenze di documentazione delle comunità italiane nei vari luoghi”.
“Un altro elemento che vorrei sottoporre all’attenzione generale – aggiunge il legale del Patronato INCA - è il fatto che il Tribunale di Roma, svolgendo questa funzione importante per la comunità all’estero, ha creato al proprio interno una forma di specializzazione che risulta essere fondamentale nel risolvere controversie oggettivamente più complesse, perché – fa presente - non si tratta di applicare una norma italiana, ma di applicare la norma italiana alla luce della normativa convenzionale, o della normativa comunitaria”. Tenga conto che l’INCA ha una storia molto importante, più che trentennale, di presenza e tutela dei lavoratori e dei pensionati all’estero e che insieme abbiamo ottenuto già 25 anni fa la prima rogatoria internazionale per lo spiegamento di una consulenza tecnica in un processo che riguardava il riconoscimento di una prestazione di invalidità”. E l’avv.Maffei chiarisce “Nei processi che riguardano le prestazioni di invalidità c’è la necessità di acquisire un parere tecnico, medico-legale sulla effettività delle condizioni che danno poi luogo al riconoscimento del diritto, che deve essere acquisito attraverso regolari visite a Roma. Questo era un ostacolo che rendeva impossibile l’accesso alla giustizia per molti richiedenti lo stato di invalidità all’estero. Noi abbiamo ottenuto la prima ordinanza che ha ammesso la visita rogatoria tramite il consolato. E questo ha reso possibile l’accesso alle prestazioni di invalidità a molti pensionati. Sulla scia di questa giurisprudenza abbiamo avuto numerose sentenze che hanno riconosciuto importanti diritti sull’interpretazione delle varie convenzioni e sulla loro regolamentazione. In 2 o 3 casi abbiamo fatto ricorso alla Corte di Giustizia per ottenere un’interpretazione che fosse coerente
Quanto all’oggi, Maffei sostiene, inoltre, “Una simile norma porta ad ulteriori conseguenze: Innanzitutto, vi è il rischio fortissimo che aumentino i ricorsi in Cassazione, perché la Cassazione diventa l’organo di lettura della convenzione di cui si chiede l’applicazione. In secondo luogo, determina una pericolosa polverizzazione delle competenze che si erano venute a creare all’interno del Tribunale di Roma, affidate ad una dinamica processuale per la quale i magistrati non sono stati sufficientemente coordinati e guidati. Ecco perché riteniamo che si contraddicano gli interessi dei lavoratori e dei pensionati all’estero; e di tale convinzione abbiamo reso partecipi le forze rappresentative, anche a livello parlamentare, dei residenti all’estero”. Poi aggiunge “Al di là del fatto che credo che il gruppo dirigente dell’INCA non demorda nel tentare di eliminare questa norma, ha deciso di proseguire nella difesa dei lavoratori e dei pensionati all’estero, per quanto riguarda i diritti previdenziali e pensionistici, mantenendo una forte centralizzazione interna della domanda di giustizia. Ovvero coordinerà dal centro il patrimonio di conoscenze maturato, per poi demandare ai validissimi avvocati della rete INCA quelle controversie che, vagliate dal centro, verranno poi indirizzate al giudice competente territorialmente.”
In ogni caso, tiene a sottolineare l’avvocato Maffei, “l’appesantimento dell’onere della causa, circa la difficile acquisizione della documentazione riguardante la residenza all’estero del titolare del diritto, diventa ancora più evidente per gli eredi, perché potrebbero non essere capaci di ricostruire la storia del richiedente causa. Ciò significa che vi potrebbe essere una minor attenzione nella richiesta di giustizia. A tale ostacolo si ovvierà attraverso l’aiuto che le sedi territoriali INCA all’estero daranno ai richiedenti le prestazioni. Senza dimenticare che tale appesantimento della parte organizzativa deve tenere in conto il rischio della decadenza, perché – tengo a sottolineare - abbiamo termini di decadenza assai ristretti ( 3 anni ) e, nella fase di ricostruzione storica e di acquisizione documentale, si potrebbe cadere sotto tale mannaia. A tale pericolo cercheremo di ovviare naturalmente con una maggiore presenza sul territorio e con una calendarizzazione delle scadenze. (06/11/2009-ITL/ITNET)
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