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DONNE - LAVORO - PROPOSTA DI LEGGE A PRIMA FIRMA TIZIANA CIPRINI (M5S) PER IL SUPERAMENTO DEL DIVARIO RETRIBUTIVO E FAVORIRE L'ACCESSO DELLE DONNE AL LAVORO

(2019-10-09)

  Il testo della proposta di legge ( N.522) presentata dalla parlamentare del Movimento 5S  Tiziana Ciprini, evocato dalla stessa parlamentare in occasione della presentazione della proposta Gribaudo (PD) in materia di Disposizioni per il superamento del divario retributivo tra donne e uomini e per favorire l'accesso delle donne al lavoro

Presentata il 17 aprile 2018

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità e definizioni).

-1. Le disposizioni della presente legge sono finalizzate a superare il divario retributivo tra donne e uomini attraverso il potenziamento degli strumenti di tutela delle donne e di promozione della parità di trattamento, nonché a favorire la partecipazione delle donne al mercato del lavoro.
-2. Ai fini della presente legge per lavoratori si intende l'insieme delle risorse umane impiegate da datori di lavoro, senza alcuna distinzione in termini di appartenenza di sesso e di rapporto di lavoro.
-3. All'articolo 25 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono apportate le seguenti modificazioni:

-a) al comma 2, dopo le parole: «o un comportamento» sono inserite le seguenti: «, compresi quelli di natura organizzativa e oraria,»;

- b) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
- «2-bis. Costituisce discriminazione, ai sensi del presente titolo, ogni trattamento o modifica dell'organizzazione delle condizioni e dei tempi di lavoro che, in ragione del sesso, dell'età anagrafica, delle esigenze di cura personale o familiare, dello stato di gravidanza, nonché di maternità o paternità, anche adottive, ovvero in ragione della titolarità e dell'esercizio dei relativi diritti, mette o può mettere il lavoratore in almeno una delle seguenti condizioni:
-a) posizione di svantaggio rispetto alla generalità degli altri lavoratori;

- b) limitazione delle opportunità di partecipazione alla vita o alle scelte aziendali;

-c) limitazione dell'accesso ai meccanismi di avanzamento e di progressione nella carriera».

Art. 2.
(Misure premiali per il superamento del divario retributivo tra donne e uomini).

-1. Al fine di dare concreta attuazione alle disposizioni del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, a decorrere dal 1° gennaio 2019 le imprese private con più di quindici lavoratori nonché le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di seguito denominate «amministrazioni pubbliche», sono tenute, con cadenza annuale e su richiesta in qualsiasi momento, a comunicare in forma chiara e trasparente ai propri lavoratori, alle rappresentanze sindacali e agli organismi di parità previsti dal citato codice di cui al decreto legislativo n. 198 del 2006, le informazioni concernenti:

-a) la composizione e la struttura di tutte le componenti della remunerazione individuale di ciascun lavoratore, senza indicazione di alcun dato anagrafico e di riconoscimento a esclusione del sesso, in relazione al livello e al tipo di lavoro, al fine di consentire la valutazione delle differenze tra le retribuzioni medie di base e del totale dei salari di uomini e di donne suddiviso per mansione e tipo di lavoro;

-b) le differenze tra i salari di partenza di uomini e di donne in materia, con riferimento all'ingresso al lavoro, alle promozioni e alla retribuzione correlata alle indennità;

-c) su richiesta dei singoli lavoratori, i criteri e le procedure adottati per la determinazione di ogni elemento della retribuzione che contribuisce al reddito complessivo, delle componenti accessorie del salario, delle indennità anche collegate alla performance, dei pagamenti discrezionali, dei bonus e di ogni altro beneficio in natura ovvero di qualsiasi altra erogazione a favore del lavoratore che ha effettuato la richiesta.

-2. I lavoratori e le rappresentanze sindacali che rilevino l'esistenza di scostamenti tra le medie salariali di gruppi di lavoratori di sesso differente che svolgono la medesima mansione, o comunque un lavoro al quale è attribuito un valore uguale, lo comunicano agli organismi di parità previsti dal codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, affinché provvedano a verificare gli scostamenti e ad accertare la sussistenza di discriminazioni in violazione delle disposizioni degli articoli 25 e seguenti del citato codice di cui al decreto legislativo n. 198 del 2006 e, in particolare, di quanto disposto all'articolo 28.
-3. Ferme restando le sanzioni e le tutele giudiziarie previste dalle disposizioni vigenti, le imprese private e le amministrazioni pubbliche che ricevono una comunicazione dai soggetti indicati nel comma 1 della sussistenza di una qualsiasi forma di discriminazione basata sul sesso, diretta o indiretta, attuano procedure per rimuovere la disparità di trattamento.
-4. A decorrere dal 1° gennaio 2019 le imprese private con più di quindici lavoratori e le amministrazioni pubbliche attuano un piano di azioni volto a colmare il divario retributivo tra donne e uomini e a eliminare le disparità di trattamento, finalizzato in particolare a:

-a) prevenire qualsiasi forma di discriminazione nell'accesso al lavoro, alle promozioni e alla formazione professionale e nelle condizioni di lavoro;
-b) garantire il diritto delle donne a una parità di retribuzione in caso di svolgimento di uguali mansioni e il superamento delle differenze basate sul sesso, rimuovendo le disparità di trattamento;

-c) superare le forme di organizzazione e distribuzione del lavoro di fatto pregiudizievoli per l'avanzamento professionale, di carriera ed economico delle donne;

-d) promuovere una migliore articolazione tra attività lavorativa e tempi di vita;

-e) sviluppare misure per il reinserimento nel lavoro della donna dopo la maternità.

-5. Il piano di azioni di cui al comma 4 è trasmesso dall'impresa ai lavoratori, alle rappresentanze sindacali e agli organismi di parità previsti dal codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198. Le rappresentanze sindacali, previa consultazione dei lavoratori, valutano i contenuti del piano e, se lo condividono, lo approvano.
-6. Con cadenza annuale i soggetti di cui al comma 5 verificano l'attuazione del piano di azioni di cui al comma 4 e, se rilevano l'esistenza di disparità retributive ovvero di forme di organizzazione e distribuzione del lavoro di fatto pregiudizievoli per l'avanzamento professionale, di carriera ed economico delle donne, o comunque violazioni delle disposizioni antidiscriminatorie previste dal codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, le segnalano all'impresa, che provvede a modificare i contenuti del piano e a rimuovere le discriminazioni.
-7. A decorrere dal 1° gennaio 2019, a seguito della verifica, con esito positivo, dell'attuazione del piano di azioni di cui al comma 5, alle imprese private che hanno realizzato il piano di azioni con le modalità e rimosso le eventuali discriminazioni, è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute per l'acquisto di beni materiali strumentali nuovi, nonché di dispositivi informatici, per l'erogazione di servizi a favore dei dipendenti e delle loro famiglie, nonché per l'acquisto di ogni altro prodotto o dotazione, conforme alle previsioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che permetta condizioni di organizzazione e distribuzione del lavoro finalizzate a conciliare le esigenze di vita e di lavoro anche mediante un'articolazione flessibile dei tempi e nei luoghi di lavoro. La detrazione di cui al presente comma è riconosciuta anche alle imprese che occupano fino a quindici dipendenti e che volontariamente realizzano il piano di azioni di cui al comma 4. La detrazione di cui al presente comma spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro annui. Qualora a seguito di due verifiche annuali successive a quella che ha permesso di accedere al beneficio di cui al presente comma si rilevino violazioni del piano di azioni, all'impresa si applica la sanzione prevista dall'articolo 41, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente comma, valutati in 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede a valere sulle risorse del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
-8. A decorrere dal 1° gennaio 2019, le imprese private con più di quindici lavoratori e le amministrazioni pubbliche avviano programmi di controllo interno al fine di rilevare l'esistenza di eventuali condizioni di discriminazione vietate dal codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e inviano agli organismi di parità e alle rappresentanze sindacali una relazione annuale contenente le informazioni di cui al comma 1 del presente articolo e l'indicazione delle misure adottate per tutelare e promuovere la parità salariale tra donne e uomini.
-9. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, adotta le misure per l'istituzione di una piattaforma digitale e per la predisposizione dei moduli attraverso cui le imprese private trasmettono i dati e le informazioni necessari per le verifiche di cui al presente articolo. Con il medesimo decreto sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni dei commi da 4 a 7.
-10. Le imprese che hanno attuato il piano di azioni di cui al comma 4 possono ottenere la certificazione di «Impresa per le pari opportunità nel lavoro». La certificazione è rilasciata dal Comitato nazionale per l'attuazione dei princìpi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici, di cui all'articolo 8 del codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, secondo modalità definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.
(Sperimentazione del curriculum anonimo).

-1. Al fine di garantire un'effettiva parità nei processi di selezione e assunzione del personale e di combattere le discriminazioni nei confronti dei soggetti più svantaggiati, è istituito, in via sperimentale, il curriculum anonimo. Le informazioni contenute nel curriculum anonimo indicate dal candidato ovvero richieste dall'azienda sono comunicate senza riferimenti personali quali nome, sesso, data di nascita, situazione familiare e fotografie e riguardano solo la formazione, le esperienze lavorative, le competenze, le conoscenze, le capacità e le attitudini professionali del candidato.
??2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le parti sociali, con decreto da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le linee guida per la definizione del modello di base del curriculum anonimo e per la sperimentazione dello stesso.

Art. 4.
(Congedo parentale).

-1. All'articolo 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

-«4-ter. Il genitore che fruisce del congedo parentale ha diritto alla conservazione del posto di lavoro, senza ricevere alcun tipo di penalizzazione, beneficiando di eventuali miglioramenti delle condizioni di lavoro cui abbia avuto diritto durante la sua assenza».

-2. Al comma 1 dell'articolo 34 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, le parole: «un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione» sono sostituite dalle seguenti: «un'indennità pari all'80 per cento della retribuzione».
-3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede a valere sulle risorse del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 5.
(Ferie solidali).

-1. Dopo l'articolo 20 della legge 22 maggio 2017, n. 81, è inserito il seguente:

-«Art. 20-bis. – (Ferie solidali) – 1. Allo scopo di favorire il ricorso a forme di flessibilità dell'orario, funzionali alle esigenze di cura personale o familiare dei lavoratori, i lavoratori dipendenti possono cedere, in tutto o in parte, le ferie e i riposi compensativi previsti dalla disciplina della banca delle ore del contratto collettivo di lavoro ad altri lavoratori in presenza di patologie gravi proprie, dei figli, del coniuge, del convivente di fatto o della persona legata da un'unione civile ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, qualora tali lavoratori si siano avvalsi di tutti i permessi loro spettanti ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
-2. Lo svolgimento della prestazione lavorativa nei casi di cui al comma 1 è disciplinato da accordi decentrati di secondo livello, nei quali sono definite le modalità di esecuzione della prestazione lavorativa e dell'organizzazione dei tempi della medesima.
-3. Gli accordi di cui al comma 2 possono essere applicati nei rapporti di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato».

Art. 6.
(Agevolazioni per l'acquisto di prodotti di prima necessità per l'infanzia e per la terza età).

-1. Alla tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono aggiunti, in fine, i seguenti numeri:

-«41-quinquies) pannolini, latte in polvere e liquido, latte speciale o vegetale per soggetti allergici o intolleranti, omogeneizzati e prodotti alimentari, strumenti per l'allattamento, prodotti per l'igiene, carrozzine, passeggini, culle, lettini, seggioloni, seggiolini per autoveicoli e girelli destinati all'infanzia;

-41-sexies) protesi e ausili per menomazioni di tipo funzionale non permanenti, pannoloni per soggetti incontinenti, cateteri, apparecchi di ortopedia, oggetti e apparecchi per fratture, apparecchi di protesi dentaria, oculistica, uditiva e motoria, poltrone e veicoli con motore o altro meccanismo di propulsione, compresi i servoscala e mezzi simili, finalizzati a facilitare la capacità motoria, destinati alla terza età».

-2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare la copertura degli oneri delle disposizioni di cui al comma 1, valutati in 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sopra il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
-3. Al comma 2 dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di oneri deducibili, le parole: «fino all'importo di lire 3.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'importo di euro 3.100». La deduzione di cui al presente comma spetta al familiare di cui all'articolo 433 del codice civile che si prende cura del familiare assistito. Sono altresì deducibili, fino al suddetto importo, i medesimi oneri versati dalle persone fisiche che fanno ricorso alle prestazioni occasionali ai sensi dell'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, per l'assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità nonché il contributo di cui all'articolo 4, comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92, per l'acquisto di servizi di baby-sitting, ovvero per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati.
- 4. Al comma 1 dell'articolo 22 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, le parole: «pari all'80 per cento della retribuzione» sono sostituite dalle seguenti: «pari al 100 per cento della retribuzione».
-5. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4, valutati rispettivamente in 5 milioni di euro annui e in 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.
(Agevolazioni per le lavoratrici madri e per le imprese).

-1. All'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, sono apportate le seguenti modificazioni:

-a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

-«2-bis. La detrazione di cui al comma 1 spetta anche alle imprese con più di quindici lavoratori, per la realizzazione di opere finalizzate all'erogazione del servizio socio-assistenziale per la prima infanzia, di tipo diurno, da svolgere al proprio interno a beneficio degli stessi lavoratori»;

-b) alla rubrica, dopo le parole: «del patrimonio edilizio» sono inserite le seguenti: «, nonché per la realizzazione di asili nido aziendali».

-2. A decorrere dal 1° gennaio 2019, al fine di sostenere la maternità della donna lavoratrice nei primi anni di vita del figlio nato o adottato, alle donne lavoratrici con contratto di lavoro subordinato alle dipendenze di un datore di lavoro privato, con esclusione dei contratti di lavoro domestico e di quelli relativi agli operai del settore agricolo, che rientrano al lavoro dopo il periodo di astensione per maternità è riconosciuto un premio dell'importo di 150 euro mensili. Il premio, che non concorre alla determinazione del reddito complessivo prevista dall'articolo 8 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è corrisposto dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) in dodici rate mensili per la durata complessiva di trentasei mesi continuativi lavorativi svolti dalla lavoratrice a decorrere dalla conclusione del periodo di astensione dal lavoro per maternità previsto dalla normativa vigente. Il premio è riconosciuto su richiesta della lavoratrice, da effettuare entro tre mesi dalla nascita o dall'adozione del figlio. Il premio non è cumulabile con la detrazione prevista dall'articolo 1, comma 335, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dall'articolo 2, comma 6, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.
- 3. Ai datori di lavoro privati che hanno alle proprie dipendenze lavoratrici madri che beneficiano del premio di cui al comma 2, è riconosciuto per un periodo massimo di trentasei mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo di un importo pari a 3.250 euro su base annua. L'esonero di cui al presente comma spetta a domanda, nel limite massimo di spesa di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Qualora dal monitoraggio delle domande presentate e accolte emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie determinate ai sensi del primo periodo del presente comma, l'INPS non prende in esame ulteriori domande per l'accesso al beneficio. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità per l'attuazione del presente comma.
??4. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, valutati in 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, e del comma 3, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Art. 8.
(Agevolazioni per il raggiungimento dei requisiti pensionistici).

-1. All'articolo 25 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

-«3-bis. Ai fini del raggiungimento del requisito pensionistico, i contributi figurativi riconosciuti alla lavoratrice per i periodi di tutela della maternità e per quelli di assistenza e cura del coniuge o del parente di primo grado sono moltiplicati per due. Ai fini del raggiungimento del requisito anagrafico i suddetti periodi sono moltiplicati per due».
-2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, valutati in 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9.
(Proroga del regime «opzione donna»).

-1. Al primo periodo del comma 281 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole da: «, adeguati agli incrementi della speranza di vita» fino a: «e successive modificazioni, entro il 31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2020».
??2. Ai fini della compensazione degli effetti finanziari derivanti dalla disposizione di cui al comma 1 del presente articolo, il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 140 milioni di euro nell'anno 2019 e di 160 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

Art. 10.
(Rifinanziamento del piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi).

-1. Il piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi di cui all'articolo 1, comma 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è rifinanziato per 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.
-2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate provenienti dall'attuazione della disposizione di cui al comma 3.
- 3. Alla lettera b) del comma 5 dell'articolo 39-octies del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: «euro 30» sono sostituite dalle seguenti: «euro 50».

Art. 11.
(Esenzione dal contributo unificato, dalle imposte e dalle tasse per le controversie in materia di discriminazione basata sul sesso o promosse dalle consigliere o dai consiglieri di parità).
-1. Dopo il comma 3 dell'articolo 10 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono inseriti i seguenti:

-«3-bis. Non sono soggetti al contributo unificato i processi per le controversie promosse da chi intende agire in giudizio nei casi previsti dall'articolo 36 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198.
-3-ter. Non sono soggetti al contributo unificato i processi per le controversie previste dagli articoli 36 e 37 del codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, promosse dalle consigliere o dai consiglieri di parità regionali, della città metropolitana e dell'ente di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, nonché dalla consigliera o dal consigliere nazionale di parità». (09/10/2019-ITL/ITNET)

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