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IMMIGRAZIONE E PENSIONI - VII RAPPORTO IDOS : NECESSARIO TUTELARE I DIRITTI PREVIDENZIALI DEGLI IMMIGRATI CHE RIMPATRIANO. NECESSARIO STIPULARE CONVENZIONI BILATERALI CON PAESI DI PROVENIENZA
(2014-03-26)
Mentre per i lavoratori non comunitari, residenti in Italia, trovano applicazione le disposizioni vigenti per la generalit? dei lavoratori, in caso di rimpatrio non si determinano inconvenienti se ? stato maturato in Italia il diritto ad una pensione autonoma, ovvero sussista tale diritto a seguito della totalizzazione dei periodi contributivi svolti nei due Paesi, se legati da una convenzione in materia pensionistica. Si verificano, invece, restrizioni in caso contrario. E' quanto emerge dal VII Rapporto EMN Italia "Immigrati e sicurezza sociale. Il caso italiano" presentato oggi a Roma, dedicato allo stato dell'arte delle politiche della sicurezza sociale per gli immigrati in Italia e le prospettive future.
Occorre comunque premettere che il ritorno in patria ? tutt?altro che infrequente specialmente in questa fase di crisi. Nel 2012 i permessi di soggiorno scaduti e non rinnovati sono stati 180mila e nel 2011 ben 263mila. Si tratta per lo piu' di persone sprovviste di un permesso di soggiorno a tempo indeterminato e anche del requisito contributivo minimo per il diritto alla pensione di vecchiaia.
Questo requisito, a seguito della ?riforma Fornero?- si legge nel Rapporto- , ? stato elevato a 20 anni. E se la modifica non si configura di per s? a carattere discriminatorio, tuttavia risulta essere pi? onerosa per gli immigrati, caratterizzati da una carriera lavorativa molto frammentata (e spesso radicata nell?ambito del lavoro nero).
Va anche tenuto presente che, in caso di rimpatrio prematuro, la maggior parte dei Paesi d?origine non ? legata all?Italia da una convenzione di sicurezza sociale che consenta il cumulo dei contributi versati nei due Paesi. Circa la garanzia dei diritti previdenziali del lavoratore non comunitario in caso di rimpatrio, il legislatore italiano ha modificato nel tempo le sue linee di intervento.
Inizialmente l?immigrato ha avuto la possibilit? di trasferire i contributi nel suo Paese (maggiorati del tasso di interesse legale) in caso di rimpatrio avvenuto prima di aver maturato il diritto autonomo alla pensione in Italia (legge 335/1995 e Testo Unico sull?immigrazione D.lgs 286/1998). Complessivamente sono state accolte dall?INPS 6.734 domande di imborso dei contributi, 1.490 sono state respinte e 340 non sono state definite.?
Successivamente, per?, per effetto della legge 189/2002, in caso di rimpatrio senza aver maturato il diritto alla pensione, ? stato soppresso il trasferimento dei contributi ed ? stata prevista la possibilit? di ottenere una prestazione dopo aver superato i 65 anni, anche in presenza di una posizione assicurativa minima (sulla quale comunque va calcolato l?importo della prestazione). Se si aggiunge che l?Italia non sta procedendo alla stipula di nuovi accordi bilaterali di sicurezza sociale, si percepisce quanto si imponga la preoccupazione di tutelare i diritti previdenziali degli immigrati che rimpatriano, privando di un contenuto sostanziale il concetto di ritorno assistito. In stand-by la stipula di nuove convenzioni bilaterali ?Italia, per tutelare i lavoratori italiani all?estero, nonostante in oltre un secolo abbia stipulato numerosi accordi in materia di sicurezza con molti Paesi esteri. Quelli attualmente in vigore sono stati stipulati con Algeria, Australia, Brasile, Canada, Capo Verde, Israele, Jersey, Monaco Principato, 5 Jugoslavia (Repubbliche della ex Federazione), San Marino, Stati Uniti, Tunisia, Uruguay, Vaticano, Venezuela.
Per gli immigrati la necessit? ? parimenti sentita e da diversi anni i Paesi di origine degli immigrati sollecitano all?Italia la stipula di questi accordi a tutela dei loro lavoratori.
Negli anni ?80, con la trasformazione dell?Italia da area di emigrazione a Paese di immigrazione, sono state ratificate alcune convenzioni con Paesi di provenienza dei flussi migratori (Capo Verde e la Tunisia), mentre con altri non si ? andati oltre le intese preliminari e, tutt?al pi?, si ? apposta la firma senza procedere alla ratifica (questo ? il caso del Marocco). Infatti, l?onere economico che questi accordi comportano ha dissuaso l?Italia dal sottoscriverne altri e dal procedere alla ratifica di alcuni di essi gi? firmati.
? auspicabile - ? l'invito del Rapporto - riprendere in considerazione la stipula di convenzioni bilaterali con i Paesi dai quali provengono gli immigrati che, pur tralasciando la precedente strategia convenzionale non pi? alla portata delle finanze statali, quanto meno consenta la totalizzazione dei periodi dell?assicurazione pensionistica.
Non si pongono, invece, problemi di totalizzazione dei periodi assicurativi per maturare il diritto a pensione e di trasferibilit? delle prestazioni, nel caso in cui il trasferimento avvenga dall?Italia in un altro Stato membro, o viceversa, perch? anche i cittadini non comunitari beneficiano dei regolamenti di sicurezza sociale applicabili ai lavoratori comunitari (per effetto del regolamento (CE) n. 1231/2010 che ha esteso loro i regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009).
L?esportabilit? di queste pensioni non si pone, perch? sono prestazioni di breve durata che coprono eventi realizzatisi in Italia e soggetti anche a determinati controlli. Il problema della esportabilit?, di estrema rilevanza per quanto riguarda le pensioni, ? meno rilevante nel caso delle prestazioni temporanee, ad esempio quelle riguardanti la disoccupazione, che oltre ad essere di breve durata non consentono il trasferimento all?estero. Il Rapporto EMN pone in evidenza che ai cittadini non comunitari non si pu? addebitare un abnorme accesso alle prestazioni sicurezza sociale. Nel 2012, secondo i dati ISTAT sono stati 2,3 milioni gli occupati stranieri, in circa i tre quarti dei casi non comunitari. Dagli archivi dell?INPS risulta che essi sono maggiormente concentrati in Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Toscana e e Lazio e che sono pi? giovani degli italiani: sono il 58,3% e quelli con 40-59 anni sono il 38,3% (contro una media rispettivamente del 45,6% e del 50,6%, desunta dall?archivio degli occupati a tempo indeterminato).
I principali Paesi di provenienza sono Albania (quasi un terzo del totale), Marocco (un quinto del totale), Cina, Ucraina, Moldova, India, Bangladesh, Egitto, Per? e Filippine. Ucraina e Moldova, come anche Filippine e Per?, si distinguono per il loro apporto nel settore del lavoro domestico, fortemente soggetto all?impiego in nero (in questo settore, sono state presentate 300mila domande nella regolarizzazione del 2009 e 100mila in quella del 2012).
Invece, a mostrare un maggiore dinamismo nel settore imprenditoriale sono la Cina, il Bangladesh e l?Egitto, mentre l?India si distingue per l?elevato numero di lavoratori nel settore agricolo.
Continuano a essere decisamente bassi, seppure in forte crescita nel corso dell?ultimo triennio, i valori percentuali dei non comunitari sul totale dei beneficiari di trattamenti pensionistici: per le pensioni previdenziali (invalidit?, vecchiaia e superstiti) l?incidenza nel 2012 ? appena dello 0,2% e i beneficiari sono per il 90% persone che risiedono ancora in Italia e per il 62,4% donne; per le pensioni assistenziali l?incidenza dei non comunitari sul totale si ferma all?1,0% (nel 54,7% dei casi le beneficiarie sono donne).
Gli stranieri, essendo stati nel complesso pi? duramente toccati dalla crisi, hanno un?incidenza pi? alta come fruitori delle indennit? di disoccupazione (agricola e non 6 agricola) e della cassa integrazione guadagni ordinaria. Inoltre, trattandosi di una presenza familiare (oltre 2 milioni di famiglie con un componente straniero), soggetta a maggiori difficolt?, ? consistente anche la loro incidenza sulle prestazioni erogate a sostegno del nucleo familiare: secondo l?ISTAT, il 55,4% delle coppie straniere con figli ha un unico reddito e le coppie con figli in cui vi ? almeno un disoccupato sono cresciute dal 13,0% del 2008 al 21,3% del 2012 (26/03/2014 -ITL/ITNET)
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