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FISCO E TRIBUTI - EUROPA/CONTROVERSIE FISCALI : ON.SCHIRO' (PD/ESTERO): "NUOVE PROCEDURE VINCOLANTI PER CONTROVERSIE FISCALI"

(2020-06-22)

  "Quante volte abbiamo sollevato dubbi e perplessità sulle regole stabilite dalle convenzioni contro le doppie imposizioni fiscali stipulate dall’Italia e abbiano denunciato tramite le nostre interrogazioni anomalie nell’applicazione delle norme (per esempio, le mie interrogazioni sulle convenzioni con la Francia e la Bulgaria con riferimento alla tassazione delle pensioni)?  Lo sottolinea l'on. Angela Schiro', eletta dalla Circoscriszione estero-Europa.

Ebbene in questi giorni il Consiglio dei Ministri ha approvato un d.lgs (n. 49/2020) attuativo della direttiva UE n. 1852/2017 che istituisce un nuovo meccanismo di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell’Unione Europea.

Infatti per rafforzare la certezza del diritto in materia fiscale la Direttiva della UE aveva istituito un meccanismo più efficace, ma anche vincolante e obbligatorio, di risoluzione delle controversie tra i Paesi membri che possono derivare dall’interpretazione e dall’applicazioni di accordi e convenzioni per l’eliminazione della doppia imposizione, attraverso una procedura amichevole in combinazione con una fase arbitrale, con una scadenza chiaramente definita e un obbligo di risultato per tutti gli Stati membri.

Le disposizioni del d. lgs. che inserisce ora la Direttiva nell’ordinamento italiano si applicano retroattivamente a partire dal 1° luglio 2019 sulle questioni controverse riguardanti il reddito e il patrimonio.

Le istanze di apertura di procedure amichevoli relative a una questione controversa (come ad esempio, presumo, l’assurdità della doppia tassazione subita dai pensionati italiani residenti in Bulgaria che non abbiano la cittadinanza bulgara di cui mi sono già interessata con una istanza al Ministero delle Finanze, o, la doppia tassazione delle prestazioni di “sicurezza sociale” dei pensionati italiani residenti in Francia, o alla lentezza da parte dell’Italia nelle procedure di rimborso fiscale) potranno essere presentate innanzi all’Agenzia delle Entrate e all’Autorità competente degli altri Stati membri interessati da qualsiasi soggetto residente ai fini fiscali nel territorio dello Stato o in un altro Stato membro la cui imposizione è direttamente interessata in una questione controversa.

Il Decreto stabilisce inoltre che in caso di mancato raggiungimento di un accordo da parte delle autorità competenti degli Stati membri coinvolti nella procedura è prevista la possibilità per il contribuente di richiedere l’istituzione di una Commissione consultiva e quindi passare alla fase arbitrale.

Giova ricordare che tuttavia la presentazione dell’istanza di procedura amichevole non preclude al soggetto interessato il ricorso ai mezzi di impugnazione previsti dall’ordinamento nazionale. Ora si attendono i provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle Entrate con cui si definiranno le modalità e le procedure necessarie al fine di rendere operative le disposizioni del Decreto." (10/07/2020-ITL/ITNET)

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