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IMMIGRAZIONE - EMERGENZA CORONAVIRUS - DALL'ASGI APPELLO AI COMUNI: NESSUNA DISCRIMINAZIONE EROGAZIONE AIUTI EMERGENZA

(2020-04-05)

  In un appello ai Comuni l'Associazione per gli Studi giuridici sull'Immigrazione ha fatto presente che l’erogazione degli aiuti per l’emergenza sono indirizzati a tutti coloro che hanno subito gli effetti dell’emergenza, indipendentemente dalla nazionalità, dal titolo di soggiorno, dalla durata della permanenza precedente sul territorio.

"In queste ore molti Comuni stanno decidendo sui criteri di ripartizione dei primi stanziamenti deliberati dal governo (ordinanza n.658 del 29.3.2020 pubblicata in GU il 30.3.2020) per incrementare il fondo di solidarietà comunale e contrastare le situazioni di bisogno createsi a seguito dell’emergenza"

Ma "Già alcuni Comuni hanno deliberato escludendo tutti gli stranieri o, in altri casi, ammettendo al beneficio solo gli stranieri titolari di un permesso di soggiorno a tempo indeterminato.

Simili esclusioni sono illogiche, ingiuste e in contrasto con le vigenti norme di legge." sottolineano  l'ASGI e le Associazioni firmatarie:

ASGI, AVVOCATI PER NIENTE, CGIL UMBRIA, CGIL LOMBARDIA, CARITAS AMBROSIANA, ACTION AID,
NAGA, ARCI, MAURICE GLBTQ, Associazione La Kasbah, ANOLF Milano, Italiani Senza Cittadinanza, Liberi dalla violenza ODV

che ricordano in primo luogo che si tratta di interventi straordinari destinati a supplire alla perdita di occasioni di lavoro provocata dall’emergenza. In quanto tali, devono essere rivolti a tutti coloro che appartengono a una comunità territoriale e hanno subito gli effetti di tale particolare situazione,  indipendentemente dalla nazionalità, dal titolo di soggiorno, dalla durata della permanenza precedente sul territorio.

In particolare, per quanto riguarda i titoli di soggiorno, va ricordato che numerose norme (artt. 2, 41 e 43 TU immigrazione, oltre a varie direttive UE) garantiscono la parità di trattamento con gli italiani nell’accesso alle prestazioni di assistenza sociale a tutti gli stranieri regolarmente soggiornanti, anche se titolari di un permesso di soggiorno per famiglia, lavoro o protezione internazionale; pertanto non è consentito ai Comuni operare distinzioni a seconda del titolo di soggiorno.

Quanto agli stranieri privi di titolo di soggiorno, va tenuto conto – senza voler considerare qui la evidente opportunità di un provvedimento di regolarizzazione – che in questa particolare situazione essi non hanno alcuna possibilità di lasciare il nostro paese stante il blocco della mobilità internazionale e l’indisponibilità dei paesi di origine a riammetterli nel territorio. Si tratta dunque di persone “irregolari”, ma di fatto costrette a restare nel nostro paese; e di persone che, a causa dell’emergenza, hanno dovuto abbandonare i loro precari lavori (rider, badante ecc.)  subendo le conseguenze più immediate e pesanti del blocco: non vi è dunque alcun motivo per escluderli dall’aiuto assegnato a titolo di “solidarietà alimentare” (come infatti dispone la citata Ordinanza n. 658).

Infine, quanto al requisito della residenza nel Comune, lo stesso non deve essere considerato (né per gli italiani, né per gli stranieri) come residenza anagrafica, pena l’esclusione dei soggetti senza fissa dimora che sono anch’essi in condizione di particolare bisogno o dei richiedenti asilo che, in conseguenza dell’entrata in vigore del primo decreto sicurezza, non vengono iscritti all’anagrafe dalla maggior parte dei Comuni, pur avendo comunque diritto, ai sensi dell’art. 13 d.l. 113 convertito in l. 132/2018, ad accedere ai servizi erogati sul territorio.

Per questi motivi, le associazioni firmatarie chiedono a tutte le amministrazioni comunali di deliberare i criteri di ripartizione dei contributi per l’emergenza Covid tenendo conto dei seguenti criteri:

Includere in ogni caso tutti i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti, anche se titolari di un permesso di soggiorno breve, per non incorrere in violazioni delle norme di legge in materia provocando, oltre che una palese ingiustizia, un inevitabile contenzioso giudiziario.

Includere in ogni caso gli stranieri nella fase di rinnovo del permesso di soggiorno, tenendo conto che tutti i permessi in corso sono prorogati fino al 15.6.2020 (art. 103 DL 18/2020).

Includere anche gli stranieri privi di titolo di soggiorno, facendo riferimento al domicilio nell’ambito comunale sulla base delle informazioni reperibili anche tramite i servizi sociali.

Includere coloro che (italiani o stranieri) risultino privi di iscrizione all’anagrafe pur essendo effettivamente domiciliati nel comune. " (05/04/2020-ITL/ITNET)

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