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LAVORO - EUROPA - CESE PROPONE NORME MINIME IN MATERIA DI ASSICURAZIONE CONTRO DISOCCUPAZIONE

(2020-01-16)

  In un contesto in cui più di un cittadino su cinque è a rischio di povertà o di esclusione sociale, il CESE propone norme minime in materia di assicurazione contro la disoccupazione, per migliorare il sostegno, la protezione e il reinserimento dei disoccupati, indipendentemente dal luogo in cui vivono nell'UE.

Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) propone misure volte ad assicurare una migliore protezione dei lavoratori disoccupati in tutta l'UE. Attualmente le indennità di disoccupazione variano molto da uno Stato membro all'altro, in termini sia di sostegno finanziario che di durata delle prestazioni, motivo per cui il CESE chiede norme minime a livello dell'UE.

Ad esempio, la durata massima delle prestazioni di disoccupazione varia dai 90 giorni dell'Ungheria a un periodo illimitato in Belgio. Per un lavoratore a basso salario e con anzianità lavorativa breve, i tassi netti delle prestazioni variano da meno del 20 % dell'ultima retribuzione netta in Ungheria a circa il 90 % in Lussemburgo. Le norme minime a livello dell'UE non mirano ad armonizzare i diversi sistemi degli Stati membri, ma a fissare un livello di base affinché i diritti non possano essere compromessi.

In un parere d'iniziativa adottato nella sua ultima sessione plenaria, il CESE ha affermato che obiettivi validi per l'intera UE in materia di sussidi di disoccupazione migliorerebbero il funzionamento del mercato unico e dei mercati del lavoro in generale, oltre a svolgere una funzione importante come stabilizzatori automatici.
"Non è accettabile che in alcuni paesi i lavoratori ricevano solo tre mesi di indennità di disoccupazione, anche dopo avere contribuito al sistema per decenni", ha affermato Oliver Röpke, relatore del parere e presidente del gruppo Lavoratori del CESE.

"Un regime dell'UE di questo tipo integrerebbe gli sforzi degli Stati membri, nel rispetto delle competenze nazionali. In quanto parte integrante del pilastro europeo dei diritti sociali, queste norme minime dovrebbero far parte del semestre europeo. Se dal processo di analisi comparativa non scaturiscono progressi sufficienti, serviranno misure vincolanti, ad esempio una direttiva dell'UE. L'Europa non può tirarsi indietro rispetto alla politica sociale", ha sottolineato Röpke.

Il parere è stato adottato con 141 voti favorevoli, 65 voti contrari e 14 astensioni. Il gruppo Datori di lavoro del CESE ha votato in maggioranza contro il parere.
Intervenendo dopo la sessione plenaria, il presidente del gruppo Datori di lavoro Jacek Krawczyk ha affermato che "qualsiasi politica e azione concernente norme minime a livello dell'UE in materia di assicurazione contro la disoccupazione deve basarsi su un approccio graduale".

Nel parere il CESE sottolinea che gli Stati membri con sistemi più generosi riescono in misura maggiore a reinserire i disoccupati nel mercato del lavoro, e che prestazioni di disoccupazione efficaci consentono ai cittadini di trovare un impiego corrispondente alle proprie competenze o di seguire corsi di riqualificazione.

Al tempo stesso, poiché l'assicurazione contro la disoccupazione è una componente fondamentale del sistema di protezione sociale, che funge da rete di sicurezza in caso di perdita del lavoro, norme minime comuni offrirebbero protezione contro la povertà, una minaccia tuttora reale in Europa, dato che il 22 % dei cittadini dell'UE è a rischio di povertà o di esclusione sociale.
Il CESE afferma che tali misure mirerebbero a conseguire una convergenza sociale verso l'alto negli Stati membri dell'UE.

"Gli obiettivi sociali devono portare nel tempo alla convergenza sociale. I cittadini devono avere la percezione che i principi del pilastro europeo dei diritti sociali non resteranno solo sulla carta, ma saranno anche attuati concretamente e miglioreranno gradualmente le loro condizioni di vita", ha detto Röpke.

Il CESE ha pertanto proposto di introdurre obiettivi minimi comuni riguardo:
•        il tasso netto di sostituzione delle prestazioni di disoccupazione, nel senso che dovrebbe essere mantenuta una quota fissa dell'ultimo reddito da lavoro. L'entità delle prestazioni varia molto da uno Stato membro all'altro e in alcuni casi non è sufficiente a garantire un livello di vita adeguato;
•        la copertura, ovvero il numero di disoccupati che beneficiano delle prestazioni in proporzione al numero totale di disoccupati. Una bassa copertura può dipendere da varie cause, comprese forme di occupazione nuove o atipiche con cui è difficile maturare il diritto a usufruire di queste prestazioni;
•        la durata delle prestazioni, dato che incide direttamente sul rischio di cadere in povertà in seguito alla perdita del posto di lavoro;
•        il diritto alla (ri)qualificazione e alla formazione.

Un approccio comune alla garanzia di tale tutela di base costituirebbe un passo avanti verso il conseguimento degli obiettivi del pilastro sociale, il cui principio 13 prevede che i disoccupati hanno diritto al sostegno dei servizi pubblici per l'impiego per rientrare nel mercato del lavoro, e ad adeguate prestazioni di disoccupazione di durata ragionevole, in linea con i loro contributi e con le norme nazionali in materia di ammissibilità.
Gli obiettivi concreti sarebbero fissati nell'ambito del processo di analisi comparativa del semestre europeo e dovrebbero essere contenuti nelle raccomandazioni specifiche per paese elaborate dalla Commissione, adottate dal Consiglio e approvate dal Consiglio europeo. La Commissione, in stretta collaborazione con le parti sociali, dovrebbe monitorare l'intero processo.

Poiché il pilastro europeo dei diritti sociali poggia sul quadro di valutazione della situazione sociale, che è utilizzato per monitorare l'attuazione del pilastro seguendo gli andamenti in corso negli Stati membri dell'UE, il CESE ha raccomandato che il quadro di valutazione sia anche la base per il monitoraggio delle prestazioni di disoccupazione. Tale quadro di valutazione dovrebbe essere integrato da norme comuni.
L'analisi comparativa non pregiudica il diritto degli Stati membri a definire i principi dei loro sistemi di sicurezza sociale. I requisiti minimi non dovrebbero impedire agli Stati membri di fissare norme più ambiziose, ma le norme vigenti negli Stati membri non dovrebbero essere indebolite.

L'attuazione delle proposte del CESE è inoltre in linea con l'obiettivo dell'UE di ridurre di 20 milioni, entro il 2020, il numero di persone a rischio di povertà o di esclusione sociale. Con il 2020 ormai alle porte, tale obiettivo è lungi dall'essere raggiunto.
Il parere costituirà anche un contributo del CESE ai lavori della Commissione su un piano d'azione per l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali. (16/01/2019-ITL/ITNET)

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