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ECONOMIA ITALIANA - EUROPA - PACCHETTO DI PRIMAVERA: RACCOMANDAZIONI COMMISSIONE EUROPEA SEMESTRE 2019

(2019-06-05)

  Quest'oggi la Commissione Europea ha presentato il Pacchetto di primavera 2019 del semestre europeo: ovvero le raccomandazioni della Commissione agli Stati membri per promuovere una crescita economica sostenibile e inclusiva
per i prossimi 12-18 mesi.

In sintesi la Commissione ha rilevato che :
L'economia europea cresce per il settimo anno consecutivo ed è destinata a continuare a espandersi nel 2020: le economie di tutti gli Stati membri sono in crescita, malgrado le condizioni meno favorevoli e le incertezze sullo scenario mondiale. Il numero di persone occupate non è mai stato così elevato e la disoccupazione è scesa a un livello record.

Allo stesso tempo persistono differenze significative tra i paesi, le regioni e i gruppi di popolazione. In tale contesto, la Commissione esorta gli Stati membri a fare tesoro dei progressi compiuti negli ultimi anni. Riforme efficienti, accompagnate da strategie di investimento mirate e politiche fiscali responsabili, continuano a costituire una strategia vincente per modernizzare l'economia europea.

Le raccomandazioni presentate oggi offrono agli Stati membri orientamenti per reagire in modo adeguato alle sfide economiche e sociali persistenti e a quelle nuove, e per conseguire obiettivi comuni fondamentali. Il loro contenuto rispecchia le priorità generali enunciate nell'Analisi annuale della crescita 2019 e nella Raccomandazione 2019 sulla politica economica della zona euro pubblicate a novembre. Le raccomandazioni si basano sull'analisi dettagliata delle relazioni per paese pubblicate a febbraio e sulla valutazione dei programmi nazionali presentati ad aprile. Il rallentamento della crescita mondiale accresce l'esigenza di proseguire le riforme strutturali, dando la precedenza a quelle destinate a una crescita sostenibile e inclusiva.

Gli Stati membri dovrebbero promuovere la convergenza sociale in conformità del pilastro europeo dei diritti sociali. Nel rispetto della raccomandazione per la zona euro, gli Stati membri dovrebbero inoltre procedere in direzione di un riequilibrio più simmetrico nella zona euro e continuare a impegnarsi per rafforzare il mercato unico e approfondire l'Unione economica e monetaria.

Le raccomandazioni specifiche per paese 2019 si concentrano maggiormente sull'individuazione e sulla classificazione, secondo le priorità, delle esigenze di investimento a livello nazionale e prestano particolare attenzione alle disparità regionali e territoriali. Questa scelta è conforme all'analisi approfondita delle esigenze di investimento e degli ostacoli individuati per ciascuno Stato membro nelle relazioni per paese pubblicate all'inizio dell'anno, e dovrebbe servire a stabilire le priorità nell'uso dei fondi dell'UE nel prossimo bilancio UE a lungo termine o quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027.

La Commissione ha inoltre adottato relazioni a norma dell'articolo 126, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) nei confronti di Belgio, Francia, Italia e Cipro, in cui esamina la conformità di questi paesi con i criteri relativi al disavanzo e al debito previsti dal trattato. Per l'Italia, la relazione conclude che è giustificata una procedura per disavanzi eccessivi per il debito. ****

L'Ungheria e la Romania sono soggette a una procedura per deviazione significativa, rispettivamente dal 2018 e dal 2017. La Commissione rivolge oggi un avvertimento a Ungheria e Romania sull'esistenza di una deviazione significativa nel 2018 e raccomanda al Consiglio di raccomandare loro di correggere tale deviazione.

La Commissione ha inoltre adottato la terza relazione per la Grecia nell'ambito del quadro di sorveglianza rafforzata che è stato istituito dopo la conclusione del programma di sostegno alla stabilità del meccanismo europeo di stabilità. Se da un lato nella relazione si rileva che, a partire da agosto 2018, la Grecia ha affrontato il periodo post-programma in modo ragionevole, dall'altro si constata che l'attuazione delle riforme nel paese ha subito un rallentamento negli ultimi mesi e che la coerenza di alcune misure con gli impegni assunti nei confronti dei partner europei non è garantita, mettendo a rischio il conseguimento degli obiettivi di bilancio concordati.

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Articolo 126

(ex articolo 104 del TCE)

1. Gli Stati membri devono evitare disavanzi pubblici eccessivi.

2. La Commissione sorveglia l'evoluzione della situazione di bilancio e dell'entità del debito pubblico negli Stati membri, al fine di individuare errori rilevanti. In particolare esamina la conformità alla disciplina di bilancio sulla base dei due criteri seguenti:

a) se il rapporto tra il disavanzo pubblico, previsto o effettivo, e il prodotto interno lordo superi un valore di riferimento, a meno che

- il rapporto non sia diminuito in modo sostanziale e continuo e abbia raggiunto un livello che si avvicina al valore di riferimento,

- oppure, in alternativa, il superamento del valore di riferimento sia solo eccezionale e temporaneo e il rapporto resti vicino al valore di riferimento;

b) se il rapporto tra debito pubblico e prodotto interno lordo superi un valore di riferimento, a meno che detto rapporto non si stia riducendo in misura sufficiente e non si avvicini al valore di riferimento con ritmo adeguato.

I valori di riferimento sono specificati nel protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato ai trattati.

3. Se uno Stato membro non rispetta i requisiti previsti da uno o entrambi i criteri menzionati, la Commissione prepara una relazione. La relazione della Commissione tiene conto anche dell'eventuale differenza tra il disavanzo pubblico e la spesa pubblica per gli investimenti e tiene conto di tutti gli altri fattori significativi, compresa la posizione economica e di bilancio a medio termine dello Stato membro.

La Commissione può inoltre preparare una relazione se ritiene che in un determinato Stato membro, malgrado i criteri siano rispettati, sussista il rischio di un disavanzo eccessivo.

4. Il comitato economico e finanziario formula un parere in merito alla relazione della Commissione.

5. La Commissione, se ritiene che in uno Stato membro esista o possa determinarsi in futuro un disavanzo eccessivo, trasmette un parere allo Stato membro interessato e ne informa il Consiglio.

6. Il Consiglio, su proposta della Commissione e considerate le osservazioni che lo Stato membro interessato ritenga di formulare, decide, dopo una valutazione globale, se esiste un disavanzo eccessivo.

7. Se, ai sensi del paragrafo 6, decide che esiste un disavanzo eccessivo, il Consiglio adotta senza indebito ritardo, su raccomandazione della Commissione, le raccomandazioni allo Stato membro in questione al fine di far cessare tale situazione entro un determinato periodo. Fatto salvo il disposto del paragrafo 8, dette raccomandazioni non sono rese pubbliche.

8. Il Consiglio, qualora determini che nel periodo prestabilito non sia stato dato seguito effettivo alle sue raccomandazioni, può rendere pubbliche dette raccomandazioni.

9. Qualora uno Stato membro persista nel disattendere le raccomandazioni del Consiglio, quest'ultimo può decidere di intimare allo Stato membro di prendere, entro un termine stabilito, le misure volte alla riduzione del disavanzo che il Consiglio ritiene necessaria per correggere la situazione.

In tal caso il Consiglio può chiedere allo Stato membro in questione di presentare relazioni secondo un calendario preciso, al fine di esaminare gli sforzi compiuti da detto Stato membro per rimediare alla situazione.

10. I diritti di esperire le azioni di cui agli articoli 258 e 259 non possono essere esercitati nel quadro dei paragrafi da 1 a 9 del presente articolo.

11. Fintantoché uno Stato membro non ottempera ad una decisione presa in conformità del paragrafo 9, il Consiglio può decidere di applicare o, a seconda dei casi, di rafforzare una o più delle seguenti misure:

- chiedere che lo Stato membro interessato pubblichi informazioni supplementari, che saranno specificate dal Consiglio, prima dell'emissione di obbligazioni o altri titoli,

- invitare la Banca europea per gli investimenti a riconsiderare la sua politica di prestiti verso lo Stato membro in questione,

- richiedere che lo Stato membro in questione costituisca un deposito infruttifero di importo adeguato presso l'Unione, fino a quando, a parere del Consiglio, il disavanzo eccessivo non sia stato corretto,

- infliggere ammende di entità adeguata.

Il presidente del Consiglio informa il Parlamento europeo delle decisioni adottate.

12. Il Consiglio abroga alcune o tutte le decisioni o raccomandazioni di cui ai paragrafi da 6 a 9 e 11 nella misura in cui ritiene che il disavanzo eccessivo nello Stato membro in questione sia stato corretto. Se precedentemente aveva reso pubbliche le sue raccomandazioni, il Consiglio dichiara pubblicamente, non appena sia stata abrogata la decisione di cui al paragrafo 8, che non esiste più un disavanzo eccessivo nello Stato membro in questione.

13. Nell'adottare le decisioni o raccomandazioni di cui ai paragrafi 8, 9, 11 e 12, il Consiglio delibera su raccomandazione della Commissione.

Nell'adottare le misure di cui ai paragrafi da 6 a 9, 11 e 12, il Consiglio delibera senza tener conto del voto del membro del Consiglio che rappresenta lo Stato membro in questione.

Per maggioranza qualificata degli altri membri del Consiglio s'intende quella definita conformemente all'articolo 238, paragrafo 3, lettera a).

14. Ulteriori disposizioni concernenti l'attuazione della procedura descritta nel presente articolo sono precisate nel protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato ai trattati.

Il Consiglio, deliberando all'unanimità secondo una procedura legislativa speciale e previa consultazione del Parlamento europeo e della Banca centrale europea, adotta le opportune disposizioni che sostituiscono detto protocollo.

Fatte salve le altre disposizioni del presente paragrafo, il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, precisa le modalità e le definizioni per l'applicazione delle disposizioni di detto protocollo.  (05/06/2019-ITL/ITNET)

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