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ECONOMIA E FINANZA - DECRETO CRESCITA - ALL'ART.5 BENEFICI PER IMPATRIATI

(2019-05-02)

  Il decreto recante “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi” pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 100 del 30 aprile 2019 entra in vigore il 1° maggio e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. (Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34).

iN PARTICOLARE PER QUANTO RIGUARDA GLI ITALIANI ALL'ESTERO:

(art. 5)– Rientro dei cervelli
I redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e i redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30 per cento del loro ammontare al ricorrere delle seguenti condizioni:
a) i lavoratori non sono stati residenti in Italia nei due periodi d’imposta precedenti il predetto trasferimento e si impegnano a risiedere in Italia per almeno due anni;
b) l’attività lavorativa è prestata prevalentemente nel territorio italiano.
Il presente regime si applica anche ai redditi d’impresa prodotti dai soggetti che avviano un’attività d’impresa in Italia, a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.
La percentuale del 30 per cento è ridotta al 10 per cento per i soggetti che trasferiscono la residenza in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia.
I cittadini italiani non iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) rientrati in Italia a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 possono accedere ai benefici fiscali purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi.

(art. 8)– Sisma bonus
Il bonus previsto per le zone classificate a rischio sismico 1 viene esteso agli interventi realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 2 e 3.

(art. 10)Modifiche agli incentivi per gli interventi di efficienza energetica e rischio sismico
Per gli interventi di efficienza energetica, il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell’utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest’ultimo rimborsato sotto forma di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo.
Per gli interventi di adozione di misure antisismiche, il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell’utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest’ultimo rimborsato sotto forma di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo.(02/05/2019-ITL/ITNET)

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