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LAVORO ITALIANI ALL'ESTERO - DECRETO CRESCITA -AGEVOLAZIONI RIENTRO ITALIANI ALL'ESTERO

(2019-05-08)

  Sulle novita' del Decreto crescita approvato nei giorni scorsi dal Consglio dei Ministri ennesima novità per il rientro dei lavoratori dall’estero. In particolare, le modifiche al regime degli impatriati previsto dall'art. 5  (VEDI: (di cui all’art. 16, comma 1 del D.Lgs. n. 147/2015)  prevedono, per i soggetti che trasferiscono la residenza in Italia, ai sensi dell’art. 2 del T.U.I.R., a partire dal 2020, a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento: 
la  riduzione dell’imponibile che aumenta dall’attuale 50% al 70%.
la semplificazione delle condizioni per accedere al regime fiscale di favore;
    l’estensione dell’agevolazione  anche alle persone che avviano un’impresa a partire dal periodo d’imposta successivo        a quello in corso alla data del 31 dicembre 2019.
    l’incremento dell’agevolazione al ricorrere di determinati requisiti (numero di figli minorenni, acquisto di una unità immobiliare in Italia, trasferimento della residenza nelle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia.

Al fine di accedere al regime agevolato è unicamente richiesto che:  i lavoratori non siano stati residenti in Italia nei due periodi d’imposta precedenti al trasferimento e si impegnino a rimanervi per almeno due anni;  l’attività lavorativa sia prestata prevalentemente in Italia.

Ai benefici possono accedere anche i cittadini italiani non iscritti all’Aire – Anagrafe degli italiani residenti all’estero che sono rientrati in Italia a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, purché – spiega il decreto – “abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi nei due periodi d’imposta precedenti il trasferimento in Italia”.

Il contrasto alla fuga dei cervelli viene affrontata nei commi 4 e 5 della nuova norma. I docenti e ricercatori che  non sono iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero e trasferiscono la residenza in Italia a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 avranno diversi benefici:

    Sale da 4 a 6 anni la durata del regime di favore fiscale;
    si prolunga la durata dell’agevolazione fiscale a 8, 11 e 13 anni, in presenza di specifiche condizioni quali l’acquisto di una casa in Italia e in base al numero di figli minorenni.

In buona sostanza, la nuova norma non pone condizioni quanto alla natura del datore di lavoro: il datore di lavoro può essere, quindi, sia una impresa residente sia una impresa estera (anche non collegata alla società italiana presso cui il lavoratore svolge la propria prestazione), purché l’attività di lavoro sia svolta prevalentemente in Italia.

Ai fini del regime agevolativo rilevano non solo i rapporti di lavoro dipendente o assimilati a quelli di lavoro dipendente, ma il tale  regime viene esteso anche ai soggetti che avviano un’attività di impresa.

L’agevolazione di norma si applica per un periodo di 5 anni ai sensi del comma 3 dell’art. 16 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147. Tuttavia, la nuova disposizione prevede il prolungamento dell’agevolazione per ulteriori 5 periodi d’imposta ai lavoratori con almeno un figlio minorenne o a carico (anche in affido preadottivo), o nel caso in cui i lavoratori diventino proprietari di almeno una unità immobiliare di tipo residenziale in Italia.
L’unità immobiliare può essere acquistata successivamente al trasferimento o nei dodici mesi precedenti al trasferimento direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente, dai figli anche in comproprietà. In entrambi i casi, negli ulteriori 5 periodi d’imposta i redditi concorrono alla formazione del reddito complessivo nei limiti del 50% (anziché del 30% come avviene nei primi 5 anni). Viceversa, per i lavoratori che abbiano almeno tre figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo, l’agevolazione negli ulteriori 5 periodi è maggiorata in quanto i redditi concorrono limitatamente al 10% del loro ammontare.(08/05/2019- ITL/ITNET)             

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