Direttore responsabile Maria Ferrante − martedì 23 aprile 2024 o consulta la mappa del sito
italialavorotv.it

Sponsor

FINANZA - CRAC BANCARI/RISPARMIATORI - ARRIVANO GLI INDENNIZZI : CHI NE BENEFICIA E MODALITA' DI ACCESSO AUTOMANTICHE PER 90% PLATEA

(2019-04-24)

  Arrivano gli indennizzi per i risparmiatori coinvolti dai crac bancari: automatici per il 90% della platea, ovvero chi ha un reddito imponibile inferiore ai 35.000 euro o un patrimonio mobiliare inferiore ai 100.000 euro, elevabile a 200.000 euro subordinatamente all’approvazione della Commissione europea. Per il restante 10% la creazione di un indennizzo semiautomatico, con la semplificazione dei processi di verifica di una Commissione tecnica attraverso la tipizzazione in diverse categorie delle violazioni massive e dei criteri che conducono all’erogazione diretta dell’indennizzo. Il rafforzamento dell’indipendenza della Commissione tecnica e della sua capacità operativa. Sono questi i punti salienti delle nuove disposizioni previste per l’attuazione delle norme contenute nella Legge di Bilancio 2019 relative al Fondo Indennizzo Risparmiatori (FIR), istituito con il Decreto Crescita. Il Fondo ha una dotazione iniziale di 1,5 miliardi di euro: 500 milioni per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

A chi spettano gli indennizzi
Hanno accesso al Fondo i risparmiatori, persone fisiche, imprenditori individuali, anche agricoli o coltivatori diretti, le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e le microimprese che occupano meno di dieci persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro, in possesso delle azioni e delle obbligazioni subordinate delle banche poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018, a causa delle numerose violazioni degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza, buona fede oggettiva e trasparenza. Gli indennizzi spettano anche ai loro successori mortis causa o al coniuge, al convivente  more uxorio, ai parenti entro il secondo grado, in possesso di tali strumenti finanziari.

Gli importi dell’indennizzo
E’ stato previsto un indennizzo per gli azionisti e per gli obbligazionisti subordinati: per entrambe le platee, dall’ammontare di tale indennizzo sono detratti gli eventuali importi già ricevuti a titolo di altre forme di indennizzo, ristoro, rimborso o risarcimento.

AZIONISTI
L'indennizzo è pari al 30% del costo di acquisto, entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun risparmiatore. La percentuale del 30%, entro tale limite, può essere incrementata qualora in ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 le somme complessivamente erogate per l'indennizzo secondo il piano di riparto siano inferiori alla previsione di spesa dell'esercizio finanziario, nel pieno rispetto dei limiti di spesa, della dotazione finanziaria del FIR e fino al suo esaurimento.

OBBLIGAZIONISTI SUBORDINATI
L'indennizzo è pari al 95% del costo di acquisto, entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun risparmiatore. La percentuale del 95%, entro tale limite, può essere incrementata qualora in ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 le somme complessivamente erogate per l'indennizzo secondo il piano di riparto siano inferiori alla previsione di spesa dell'esercizio finanziario, nel pieno rispetto dei limiti di spesa, della dotazione finanziaria del FIR e fino al suo esaurimento.

Modalità di accesso
Per accedere al Fondo i risparmiatori devono inviare la domanda di indennizzo, completa di documentazione attestante i requisiti previsti, al Ministro dell'Economia e delle Finanze entro il termine di centottanta giorni decorrenti dalla data indicata da apposito decreto. Viene costituita presso il Ministero una Commissione tecnica indipendente per la valutazione delle domande, le cui attività di supporto sono affidate a società a capitale interamente pubblico.

Indennizzo diretto
Hanno diritto all’erogazione da parte del FIR di un indennizzo forfettario i soggetti risparmiatori persone fisiche - ovvero i loro successori mortis causa, il coniuge, il convivente more uxorio, i parenti entro il secondo grado - in possesso delle azioni e delle obbligazioni subordinate alla data del provvedimento di messa in liquidazione che soddisfano una delle seguenti condizioni: a) patrimonio mobiliare di proprietà del risparmiatore di valore inferiore a 100.000 euro al 31 dicembre 2018, elevabile a 200.000 euro subordinatamente all’approvazione della Commissione europea; b) ammontare del reddito complessivo del risparmiatore ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche inferiore a 35.000 euro nell’anno 2018.

Valutazione della Commissione
Per il restante 10% che non rientra nelle soglie reddituali o patrimoniali, viene comunque prevista una forma di indennizzo semi-automatico, grazie alla semplificazione dei processi di verifica della Commissione tecnica attraverso la tipizzazione delle violazioni di natura contrattuale o extra-contrattuale, e dei criteri in presenza dei quali l’indennizzo può comunque essere direttamente erogato.

Pagamento degli indennizzi
Una volta determinata la misura dell’indennizzo a favore degli aventi diritto e stabiliti i criteri per la redazione dei piani di riparto degli indennizzi stessi, la Commissione ne approva il piano di riparto e ne dispone il pagamento, nel rispetto dei limiti di spesa, della dotazione del Fondo e fino al suo esaurimento. Le somme che non vengono impegnate al termine di ciascun esercizio sono conservate per essere utilizzate in quelli successivi. (24/04/2019-ITL/ITNET)

Altri prodotti editoriali

Contatti

Contatti

Borsa italiana
Borsa italiana

© copyright 1996-2007 Italian Network
Edizioni Gesim SRL − Registrazione Tribunale di Roma n.87/96 − ItaliaLavoroTv iscrizione Tribunale di Roma n.147/07