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SICUREZZA SOCIALE - COMPENDIO INPS PENSIONI: EVOLUZIONE SISTEMA PENSIONISTICO ITALIANO

(2018-03-30)

  Il compendio INPS sui dati statistici presentato ieri 29 marzo (vedi: http://www.italiannetwork.it/news.aspx?ln=it&id=52393)  presenta una incisiva scheda sull'evoluzione del sistema pensionistico italiano imprescindibile nella lettura dell'attuale situazione pensionistica..

Negli ultimi decenni il sistema previdenziale è stato, infatti, oggetto di numerose riforme  finalizzate al contenimento della spesa, al riordino e all’armonizzazione dei diversi regimi pensionistici.

Il modello pensionistico italiano è basato sul regime tecnico-finanziario della ripartizione pura in quanto i contributi versati dal settore produttivo, aziende e lavoratori, sono utilizzati per pagare le pensioni in essere senza alcun accumulo di capitale; il sistema risulta in equilibrio solo quando, annualmente, il flusso delle entrate contributive è sufficiente ad erogare le prestazioni.

La normativa vigente sino all’inizio degli anni novanta garantiva un livello di prestazioni massimo prossimo all’ottanta percento dell’ultima retribuzione. Il calcolo della pensione era effettuato secondo il metodo retributivo ed il livello della
prestazione risultava indipendente dall’età al pensionamento; a ciò si aggiungeva il fatto che i requisiti di età ed anzianità previsti per l’accesso alla pensione erano particolarmente favorevoli.
Ma la combinazione di tali elementi assicurava un livello generale delle prestazioni troppo elevato rispetto alle risorse finanziarie disponibili. Inoltre il progressivo invecchiamento della popolazione quale effetto combinato dei due fenomeni
demografici - aumento della vita media e progressiva riduzione dei tassi di natalità - hanno determinato la crisi irreversibile del sistema. Pertanto i provvedimenti normativi di modifica dell’ordinamento, da un lato hanno avuto come obiettivo l’innalzamento dell’età pensionabile, dall’altro la diminuzione del livello delle prestazioni erogate. E, per compensare la riduzione dell’importo delle prestazioni garantite dall’assicurazione di base sono state introdotte nell’ordinamento forme di previdenza complementare.

In ordine cronologico, a partire da 1992, l'INPS  elenca nel compendio  i principali provvedimenti emanati in materia:

D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503 (“Riforma Amato”)
- Graduale incremento dell’età pensionabile da 55 a 60 anni per le donne e da 60 a 65 per gli uomini.
-  Graduale innalzamento del requisito minimo di contribuzione utile da 15 a 20 anni.
- Graduale allargamento del periodo di riferimento retributivo per il calcolo della pensione dagli ultimi cinque anni agli ultimi dieci anni.
-  Introduzione del divieto parziale di cumulo tra pensione e redditi di lavoro autonomo.

D.lgs. 21 aprile 1993, n. 124
Istituzione della previdenza complementare.

Legge 8 agosto 1995, n. 335 (“Riforma Dini”)
-  Introduzione del sistema contributivo per il calcolo della pensione per i soggetti che hanno iniziato a lavorare dal 1° gennaio 1996.
- Introduzione di una soglia minima di età anagrafica da abbinare ai 35 anni di contribuzione utile per l’accesso alla pensione di anzianità.
-  Introduzione delle cosiddette “finestre d’accesso” alla pensione di anzianità.
- Riduzione degli importi delle pensioni di invalidità e di reversibilità in funzione del reddito posseduto.
-  Armonizzazione della normativa tra i diversi fondi previdenziali.
-  Autorizzazione al cumulo tra pensioni di anzianità liquidata con almeno 35 anni di contribuzione e reddito da lavoro autonomo o dipendente.
-  Costituzione del fondo pensione per le casalinghe.
-  Revisione della previdenza complementare.
-  Istituzione della gestione separata, con estensione delle tutele previdenziali ai collaboratori coordinati e continuativi ed ai professionisti senza copertura assicurativa.

La riforma Dini, introducendo il sistema di calcolo contributivo delle prestazioni pensionistiche, ha profondamente cambiato l’intero sistema pensionistico italiano.
La fase di attuazione della riforma avviene in fasi successive e coinvolge i lavoratori in modo diverso a seconda della loro anzianità contributiva al 31 dicembre 1995. Ha stabilito infatti che il sistema di calcolo da utilizzare si differenzia a seconda dell'anzianità maturata alla data del 31 dicembre 1995:
ai lavoratori che possono contare su almeno 18 anni di contributi si applica il vecchio sistema retributivo; a coloro che possiedono meno di 18 anni di contributi versati si applicano entrambi i metodi di calcolo, e cioè il retributivo per
l'anzianità maturata sino al 31 dicembre 1995, e il contributivo per i periodi di attività successivi al 1° gennaio 1996; ai lavoratori assunti per la prima volta dopo il 1° gennaio 1996, la pensione viene  calcolata completamente con le regole del sistema contributivo.

Con il sistema contributivo la pensione non è più legata alla retribuzione ma è vincolata alla contribuzione versata nell'arco dell'intera vita lavorativa. L'importo della pensione annua si ottiene moltiplicando il montante contributivo individuale per il coefficiente di trasformazione relativo all'età del lavoratore alla data di decorrenza della pensione. I coefficienti di trasformazione dipendono dalle aspettative di vita e ne è prevista la revisione periodica.

Legge 27 dicembre 1997, n. 449 (“Riforma Prodi”)
- Aumento dei requisiti di accesso alla pensione di anzianità per i lavoratori autonomi.
-  Piena parificazione dei pensionamenti anticipati nel pubblico impiego alle pensioni di anzianità erogate dall’Inps.
-  Blocco della rivalutazione delle pensioni superiori a 5 volte il trattamento minimo.

Legge 28 dicembre 2001, n. 448 (“Legge Finanziaria 2002”)
-  Adeguamenti delle pensioni minime e delle pensioni sociali, con elevazione dei relativi importi, per motivi reddituali, alla cifra di 1 milione di lire.

Legge 15 ottobre 2003, n. 289
- Introduzione della cumulabilità totale tra pensione di anzianità, liquidata in presenza di 37 anni di contribuzione e 58 anni di età, con i redditi di lavoro autonomo e dipendente.
-  Soppressione dell’Inpdai, con contestuale passaggio delle relative competenze all’Inps.

Legge 24 novembre 2003, n. 326
-  Parificazione della contribuzione dovuta dai lavoratori parasubordinati a quella dei lavoratori autonomi.

Legge 24 dicembre 2003, n. 350 (“Legge Finanziaria 2004”)
-  Introduzione del contributo di solidarietà (nella misura del 3%) sulle pensioni superiori a venticinque volte quello stabilito dall’art.38 della Legge 448/2001 (un milione di lire), rivalutato annualmente.

Legge 23 agosto 2004, n. 243 (“Riforma Maroni”)
-  Introduzione del cosiddetto “scalone”, con contestuale inasprimento dei requisiti per la pensione di anzianità ed innalzamento, con decorrenza 1° gennaio 2008, dell’età anagrafica da 57 a 60 anni.
Per le donne rimane la possibilità di andare in pensione di anzianità a 57 anni di età e 35 anni di contribuzione a condizione che optino per il calcolo integralmente contributivo della pensione.
- Modifiche dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo.
-  Incentivo (super bonus) del 32,70% per i lavoratori dipendenti che rinviavano la  pensione di anzianità.
- Riduzione da 4 a 2 delle finestre d’uscita per le pensioni di anzianità.

D.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252
-  Riordino della disciplina della previdenza complementare.

D.lgs. 6 febbraio 2006, n. 42
- Introduzione dell’istituto della totalizzazione dei periodi assicurativi per il conseguimento della pensione di vecchiaia, di anzianità, di inabilità e della pensione ai superstiti.

Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (“Legge Finanziaria 2007”)
-  Incremento di cinque punti percentuali della contribuzione dovuta dagli iscritti alla gestione separata dell’Inps.
-  Anticipazione al 1° gennaio 2007 della riforma della previdenza complementare di cui al d.lgs. n. 252/2005.

Legge 24 dicembre 2007, n. 247
- Nuovi requisiti d’accesso alla pensione (abolizione dello scalone) e introduzione del “sistema delle quote” a partire dal 1° gennaio 2009, determinate dalla somma dell’età e degli anni lavorati.
-  Automatizzazione della revisione triennale dei coefficienti di calcolo della pensione obbligatoria in funzione della vita media calcolata su dati Istat.
-  Modifiche all’istituto della totalizzazione

Legge 3 agosto 2009 n. 102
-  Età pensionabile delle donne nel pubblico impiego aumentata gradualmente fino a 65 anni.
-  Adeguamento triennale dei requisiti anagrafici per il pensionamento all’incremento della speranza di vita accertato da Istat.
-  Rateizzazione del trattamento di fine rapporto lavorativo

Legge 4 novembre 2010, n. 183 (“Collegato Lavoro”)
-  Indennizzi per le aziende commerciali in crisi.
-  Contribuzione figurativa per la malattia.
- Delega per il riordino della disciplina dei lavori usuranti.

Legge 30 luglio 2010, n. 122
-  Introduzione della “finestra mobile” per la liquidazione della pensione: 12 mesi
Introduzione della “finestra mobile” per la liquidazione della pensione: 12 mesi per i lavoratori dipendenti o 18 mesi per i lavoratori autonomi dalla maturazione dei requisiti a partire dal 1 gennaio 2011.
-  Deroghe in materia di decorrenze dei trattamenti pensionistici.
-  Aumento dell'età pensionabile a 65 anni delle lavoratrici del pubblico impiego a decorrere dal gennaio 2012.
- Adeguamento dei requisiti anagrafici agli incrementi della speranza di vita.

Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 (“Salva Italia”, “Riforma Fornero”)
- Abolizione del sistema delle “quote”.
-  Estensione a tutti del contributivo pro-rata.
-  Innalzamento età minima, equiparazione donne-uomini.
-  Fascia flessibile di pensionamento per i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1.1.1996: 63-70 anni.
-  Clausole di salvaguardia per chi ha maturato i requisiti di accesso entro il 31/12/2011, donne del regime sperimentale oltre ad alcune specifiche categorie di lavoratori (mobilitati, titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà, autorizzati ai versamenti volontari).

Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014)
-  Introduzione del contributo di solidarietà sugli importi di pensione superiori a quattordici volte il trattamento minimo INPS

Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015)
-  Introduzione di un tetto alle pensioni calcolate con il sistema misto Fornero che non possono superare l’importo che risulterebbe dal calcolo interamente retributivo.
-  Abolizione, dal 2015 al 2017, delle riduzioni degli importi di pensione per coloro che scelgono il pensionamento anticipato prima del compimento dei 62 anni di età.

Sentenza n. 70 del 30 aprile 2015 della Corte Costituzionale
- Dichiarazione di incostituzionalità dell’articolo 24, comma 25, della “Riforma Fornero”, nella parte in cui prevedeva che “la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall’art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta, per gli anni 2012 e 2013, esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento” e conseguente revisione del calcolo della rivalutazione.

Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016)
-  Le lavoratrici che maturano 57 anni e 3 mesi di età (58 anni e 3 mesi le autonome) e 35 di contributi entro il 31 dicembre 2015 potranno continuare ad esercitare l’opzione donna ed andare in pensione con il ricalcolo contributivo
dell’assegno. Anche se la decorrenza della pensione sarà successiva al 31 dicembre 2015.
-? E’ stata messa in atto la settima salvaguardia, con cui vengono tutelati 26.300 lavoratori che nel 2011 avevano siglato accordi per la cessazione dal servizio o avevano comunque concluso il rapporto di lavoro; vengono inclusi anche i
mobilitati da aziende fallite e nell’edilizia mentre per i lavoratori in congedo la tutela potrà essere invocata solo da coloro che nel 2011 assistevano figli con disabilità gravi.
- In via sperimentale per il triennio 2016-2018, i lavoratori dipendenti del settore privato a cui manchino non più di tre anni alla pensione di vecchiaia possono andare in part-time al 40-60%, senza che la busta paga e l’assegno pensionistico subiscano detrazioni.
-  La no tax area per i pensionati over 75 viene innalzata a 8.000 euro.
- Slittamento del conguaglio di perequazione al 2017
-  Viene prorogato per altri due anni, 2017 e 2018, il meccanismo di perequazione introdotto dalla legge 147/2013.
-  Viene eliminata la penalizzazione (il taglio dell’1-2% per ogni anno di anticipo della pensione rispetto all’età di 62 anni) a partire dal 1° gennaio 2016 per i lavoratori usciti negli anni 2012-2014

Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017)
-  È stato introdotto l'anticipo pensionistico APE che consente di ritirarsi a 63 anni:
l'APE volontaria e aziendale e l'APE sociale.

- APE volontaria.
Si tratta di un prestito, corrisposto in 12 mensilità l’anno, che deve avere una durata minima di 6 mesi. La restituzione del prestito avverrà in 20 anni, con rate mensili sulla pensione di vecchiaia. Il prestito è coperto da una polizza assicurativa obbligatoria per il rischio di premorienza per saldare, in caso di decesso, il debito residuo senza intaccare l’eventuale pensione di reversibilità.
L’APE può essere chiesta dalle lavoratrici e dai lavoratori dipendenti, privati e pubblici, autonomi e parasubordinati che soddisfino le seguenti condizioni al momento della richiesta:
o almeno 63 anni di età;
o maturazione del diritto a pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi;
o possesso di almeno 20 anni di contribuzione;
o importo della pensione maturata, al netto della rata da restituire per l’APE
richiesta, di almeno 1,4 volte il trattamento minimo (€ 702,64 mensili);
non titolarità di trattamento pensionistico diretto.

- APE aziendale
I datori di lavoro del settore privato, gli enti bilaterali o i fondi di solidarietà, previo accordo individuale con il lavoratore, possono incrementare il montante contributivo individuale di quest’ultimo.
A tal fine dovranno versare all’INPS, in unica soluzione, un contributo non inferiore al 33% della retribuzione media imponibile previdenziale degli ultimi 12 mesi, per ogni anno o frazione di anno di anticipo rispetto alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia.
L’incremento del montante determinerà un importo di pensione più elevato che ridurrà, fino eventualmente ad azzerare, l’entità della rata di restituzione del prestito.

- APE sociale
Si tratta di una indennità erogata direttamente dall’INPS, in 12 mensilità l'anno, fino al compimento dell’età pensionabile. L’indennità è pari all’importo della rata mensile della pensione calcolata al momento dell’accesso alla prestazione; in
ogni caso non può superare € 1.500,00 lordi mensili e non è soggetta a rivalutazione.
L’indennità può essere chiesta dalle lavoratrici e dai lavoratori dipendenti,privati e pubblici, autonomi e parasubordinati che abbiano compiuto 63 anni di età e si trovino in una delle seguenti condizioni:
o disoccupati con almeno 30 anni di contributi, che non percepiscano ammortizzatori sociali (da almeno 3 mesi) e il cui rapporto di lavoro sia  cessato per licenziamento collettivo, per giusta causa o tramite risoluzione consensuale nell’ambito di una procedura di conciliazione;
o lavoratori con almeno 30 anni di contributi, invalidi almeno al 74%;
o lavoratori con almeno 30 anni di contributi che abbiano accudito per almeno 6 mesi un familiare disabile grave convivente;
o lavoratori con almeno 36 anni di contributi che per almeno sei anni negli ultimi sette abbiano svolto particolari mansioni gravose (undici categorie).

- E’ stata messa in atto l’ottava salvaguardia, con cui vengono tutelati 30.700 lavoratori esodati. Cinque i macro profili di tutela, tutti mutuati dalla settima salvaguardia: mobilità, autorizzati ai volontari, cessati dal servizio con accordi o senza con il datore di lavoro, in congedo straordinario per assistere figli con disabilità gravi, con contratto a tempo determinato
-  E’ stata allargata l’opzione Donna alle lavoratrici nate nell’ultimo trimestre dell’anno: possono usufruire dell’opzione anche le lavoratrici che al 31 dicembre 2015 avevano compiuto 57 anni, se dipendenti, e 58 anni, se autonome, sempre
con 35 anni di anzianità contributiva.

- E’ stata ampliata la possibilità di cumulo contributivo gratuito tra i contributi versati in diverse gestioni previdenziali, comprese le casse professionali, per raggiungere sia la pensione di vecchiaia sia la pensione anticipata. Tale possibilità era stata già introdotta dalla L. 228/2012 per le pensioni di vecchiaia senza requisito autonomo.
-  Per i lavoratori precoci è stato aperto (dal 1° maggio 2017) un canale di uscita a 41 anni di contributi, a prescindere dall'età anagrafica; tali lavoratori devono  aver lavorato prima dei 19 anni, per almeno 12 mesi in modo effettivo anche non in modo continuativo; inoltre devono risultare in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995.
-  Sono abolite definitivamente le penalizzazioni previste dalla Riforma Fornero, ossia la riduzione percentuale della sola quota retributiva di pensione, proporzionata al numero di anni mancanti al raggiungimento del requisito anagrafico di 62 anni, a tutte le pensioni anticipate con decorrenza successiva al 31 dicembre 2017. Per gli altri pensionati le penalizzazioni erano state tolte da provvedimenti specifici.

-  Sono abolite le finestre mobili per i lavoratori addetti a mansioni usuranti: tali lavoratori non dovranno più attendere 12 o 18 mesi per poter beneficiare della pensione anticipata. Inoltre l’adeguamento alla speranza di vita sarà bloccato
fino al 2025. Tali lavoratori dovranno aver svolto le attività usuranti in un periodo di tempo pari ad almeno sette anni negli ultimi dieci di attività lavorativa (senza il vincolo di impiego in attività usurante nell’anno di raggiungimento del
requisito), oppure aver svolto lavori usuranti per metà dell’intera vita lavorativa.

Requisiti contributivi e anagrafici per il diritto alla pensione di vecchiaia e anticipata
Pensione di vecchiaia
1) Soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 Requisito contributivo: a decorrere dal 1° gennaio 2012, i soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 possono conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia esclusivamente in presenza di un’anzianità contributiva minima pari a 20 anni, costituita da contributi versati o accreditati a qualsiasi titolo.
Requisito anagrafico: per l’accesso alla pensione di vecchiaia è richiesto il possesso dei seguenti requisiti anagrafici:

Anni          Uomini      Donne
                  Dipendenti private Lavoratrici autonome
2012 66 anni 62 anni 63 anni e 6 mesi
2013 66 anni e 3 mesi 62 anni e 3 mesi 63 anni e 9 mesi
2014-2015 66 anni e 3 mesi 63 anni e 9 mesi 64 anni e 9 mesi
2016-2017 66 anni e 7 mesi 65 anni e 7 mesi 66 anni e 1 mese
2018 66 anni e 7 mesi 66 anni e 7 mesi 66 anni e 7 mesi
2019 67 anni 67 anni 67 anni

2) Soggetti con primo accredito contributivo a decorrere dal 1° gennaio 1996
Dal 1° gennaio 2012, i soggetti per i quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, possono conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia:
a) in presenza del requisito contributivo di 20 anni e del requisito anagrafico di cui al precedente punto 1), se l’importo della pensione risulta non inferiore a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale;
b) al compimento dei 70 anni di età e con 5 anni di contribuzione “effettiva” (obbligatoria, volontaria, da riscatto) - con esclusione della contribuzione accreditata figurativamente a qualsiasi titolo - a prescindere dall’importo della pensione. Per effetto dell’adeguamento alla speranza di vita il requisito anagrafico dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015, è di 70 anni e 3 mesi e dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018 è di 70 anni e 7 mesi.

Pensione anticipata
1) Soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995
Dal 1° gennaio 2012 la pensione di anzianità non esiste più. Sarà sostituita dalla pensione anticipata, che presenta i requisiti contributivi illustrati nel seguente schema:

Anno        Uomini        Donne
2012 42 anni e 1 mese 41 anni e 1 mese
2013 42 anni e 5 mesi 41 anni e 5 mesi
2014-2015 42 anni e 6 mesi 41 anni e 6 mesi
2016-2018 42 anni e 10 mesi 41 anni e 10 mesi
2019 43 anni e 3 mesi 42 anni e 3 mesi

Per i soggetti che accedono alla pensione anticipata ad un’età inferiore a 62 anni si applica, sulla quota di trattamento pensionistico relativa alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre 2011, una riduzione pari ad un punto percentuale per ogni anno di anticipo nell’accesso alla pensione rispetto all’età di 62 anni; tale percentuale annua è elevata a due punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni.

Tale riduzione percentuale non si applica a coloro che accedono alla pensione anticipata a decorrere dal 1° gennaio 2015 e che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, anche se la decorrenza della pensione si colloca successivamente alla predetta data ed a quest’ultima data l’interessato abbia un’età inferiore a 62 anni.

2) Soggetti con primo accredito contributivo a decorrere dal 1° gennaio 1996

Dal 1° gennaio 2012, i soggetti il cui primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996 possono conseguire il diritto alla pensione anticipata al ricorrere di una delle seguenti condizioni:

a) secondo i seguenti requisiti contributivi:
Anno  Uomini                  Donne
2012 42 anni e 1 mese 41 anni e 1 mese
2013 42 anni e 5 mesi 41 anni e 5 mesi
2014-2015 42 anni e 6 mesi 41 anni e 6 mesi
2016-2018 42 anni e 10 mesi 41 anni e 10 mesi
2019 43 anni e 3 mesi 42 anni e 3 mesi

Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo è valutabile la contribuzione versata o accreditata a qualsiasi titolo - con esclusione di quella derivante dalla prosecuzione volontaria – mentre quella accreditata per periodi di lavoro precedenti il raggiungimento del 18° anno di età è moltiplicata per 1,5.
Nei confronti dei lavoratori con primo accredito contributivo a decorrere dal 1° gennaio 1996 non opera la riduzione del trattamento pensionistico in caso di accesso alla pensione ad un’età anagrafica inferiore a 62 anni.
b) Al compimento di 63 anni, da adeguare agli incrementi della speranza di vita, a condizione che risultino versati e accreditati almeno 20 anni di contribuzione “effettiva” e che l’ammontare mensile della prima rata di pensione risulti non inferiore ad un importo soglia mensile pari a 2,8 volte l’importo mensile dell’assegno sociale.

Per l’anno 2015 il requisito anagrafico previsto è di 63 anni e 3 mesi; a decorrere dal 1° gennaio 2016 il requisito anagrafico di cui sopra viene elevato a 63 anni e 7 mesi, in forza dell’incremento dovuto all’adeguamento della speranza di vita. Ai fini del computo dei 20 anni di contribuzione “ effettiva” è utile solo la contribuzione effettivamente versata (obbligatoria, volontaria, da riscatto), con esclusione di quella accreditata figurativamente a qualsiasi titolo. (30/03/2018-ITL/ITNET)

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