Direttore responsabile Maria Ferrante − giovedì 28 marzo 2024 o consulta la mappa del sito
italialavorotv.it

Sponsor

PATRONATI ITALIANI NEL MONDO - RENDITA DI INABILITA' - CANDELORO(INCA CGIL): "CASSAZIONE: PER IL DIRITTO VALE LA CONSAPEVOLEZZA DEL NESSO CAUSALE"

(2018-02-09)

"Non è dalla mera diagnosi della malattia che decorre il termine di prescrizione per la rendita Inail. Lo ha stabilito la Cassazione, nell’ordinanza  2842/18, depositata il 6 febbraio, con la quale ha accolto il ricorso di un lavoratore, affetto da un tumore alla vescica, contro la sentenza della Corte d’Appello di Roma, che gli aveva rigettato la richiesta di rendita Inail, a causa del superamento del termine  prescrizionale di tre anni" . Così in una nota firmata da Lisa Bartoli (inca cgil).

"Per i giudici di legittimità, “esistenza, natura e grado di indennizzabilità” di una malattia professionale sono i tre elementi  “rilevanti” che il giudice di merito deve considerare per verificare il decorso del termine triennale di prescrizione del diritto alla rendita permanente di inabilità al lavoro. Il principio affermato dalla Cassazione è che i tre anni di prescrizione devono cominciare a decorrere non già dal momento della semplice diagnosi clinica della malattia, ma da quando il lavoratore tecnopatico ha acquisito la “consapevolezza della riconducibilità della patologia all’attività” professionale svolta e del “grado di indennizzibilità”.

"La Corte territoriale ha sbagliato nel rigettare la richiesta de lavoratore limitandosi  “a richiamare alcune circostanze temporali relative alla diagnosi clinica della malattia” (1993 e 2004, in occasione di due ricoveri), che per la Cassazione “nulla attestano circa l’origine professionale della diagnosi, ovvero della riconducibilità della malattia all’attività di lavoro e della consapevolezza come malattia professionale indennizzabile”.  In buona sostanza la semplice diagnosi clinica della malattia non implica che il lavoratore fosse consapevole dell’origine professionale della patologia e pertanto, né tanto meno della sua eventuale indennizzabilità.

Lo stesso orientamento, ricorda la Cassazione, è stato affermato nella sentenza della Corte Costituzionale n. 206 del 1988, quando ha dichiarato l’illegittimità dell’articolo 135, secondo comma, del D.P.R. n. 1124 del 1965, nella parte in cui pone una “presunzione assoluta di verificazione della malattia professionale nel giorno in cui è presentata all’Istituto assicuratore la denuncia con certificato medico”. L’Alta Corte ha quindi accolto il ricorso con rinvio della sentenza impugnata". 

Per Silvino Candeloro, del collegio di presidenza Inca, “questa sentenza anche se non è una novità perché consolida un orientamento già ampiamente espresso a tutti i gradi di giudizio, fa riemergere con forza le enormi difficoltà nelle quali si imbattono i lavoratori e le lavoratrici che si ammalano a causa del lavoro e che sempre più spesso devono ricorrere alla magistratura per vedersi riconoscere la tutela assicurativa. Sarebbe auspicabile, invece, che Inail ne prendesse atto agevolando l’accesso alle prestazioni senza ricorrere ogni volta alle vie legali, che rappresentano un costo per la collettività”.  (09/02/2018-ITL/ITNET)

Altri prodotti editoriali

Contatti

Contatti

Borsa italiana
Borsa italiana

© copyright 1996-2007 Italian Network
Edizioni Gesim SRL − Registrazione Tribunale di Roma n.87/96 − ItaliaLavoroTv iscrizione Tribunale di Roma n.147/07