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FISCO E TRIBUTI - ITALIANI ALL'ESTERO - ON.LI FEDI E PORTA(PD/ESTERO) : "CANONE RAI E RESIDENTI ALL’ESTERO: CHI È ESENTE E COSA DEVE FARE "

(2017-12-22)

  "Quali sono i cittadini italiani residenti all’estero i quali non devono pagare il canone RAI anche se sono proprietari di una abitazione in Italia e cosa devono fare per essere esonerati?  Delucidazioni in merito vengono dagli on.li Fedi e Porta che in una nota specificano:

"Innanzitutto gli ultrasettantacinquenni con reddito familiare complessivo (italiano ed estero) non superiore a 6.713 euro. Si tratta ovviamente di un reddito molto basso che probabilmente poche persone non fanno valere, ma il legislatore ha così deciso. Saranno pochi quindi gli italiani all’estero (il limite di reddito potrebbe in alcuni casi non essere superato nei Paesi economicamente più poveri come quelli in America Latina) che potranno essere esonerati dal pagamento del Canone sulla base dei criteri anagrafici e reddituali.

I cittadini che hanno compiuto 75 anni, con reddito annuo familiare non superiore a 6.713 euro devono richiedere l’esenzione presentando la dichiarazione sostitutiva presso gli uffici dell’Agenzia oppure spedirla con raccomandata, senza busta, al seguente indirizzo: Agenzia delle Entrate – Ufficio Torino 1 Sat – Sportello abbonamenti tv – Casella Postale 22, 10121 -Torino. La richiesta deve essere accompagnata da un documento di identità valido e deve essere presentata entro: il 30 aprile per essere esonerati tutto l’anno; il 31 luglio per essere esonerati dal secondo semestre. Per continuare ad avvalersi dell’agevolazione negli anni successivi - se le condizioni di esenzione reddituali permangono - non è necessario presentare ulteriori dichiarazioni. Se, invece, si perdono i requisiti è necessario versare il canone.

L’altra categoria esonerata è quella dei cittadini, anche se residenti all’estero, che sono sì intestatari di un contratto di energia elettrica residenziale ma non detengono un apparecchio televisivo. Questi ultimi possono presentare la dichiarazione sostitutiva di non detenzione per evitare l’addebito in bolletta. Inoltre anche coloro che in precedenza hanno presentato una denunzia di cessazione dell’abbonamento televisivo per suggellamento, possono certificare, sempre per evitare l’addebito del canone in bolletta, che non detengono, in nessuna delle abitazioni possedute in Italia dove è attivata l’utenza elettrica ad essi intestata, un ulteriore apparecchio televisivo oltre a quello per cui è stato chiesto il suggellamento.

Per ottenere l’esonero è necessario compilare la dichiarazione sostitutiva relativa al canone di abbonamento alla televisione per uso privato che si può scaricare dal sito dell’Agenzia delle Entrate ( http://www.agenziaentrate.gov.it) .

Giova ricordare che a decorrere dalle dichiarazioni relative all’anno 2017, la dichiarazione sostitutiva di non detenzione per avere effetto a partire dal 1° gennaio di un dato anno di riferimento deve essere presentata a partire dal 1° luglio dell’anno precedente ed entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento stesso. Ad esempio, per avere effetto per l’intero canone dovuto per il 2018, la dichiarazione sostitutiva di non detenzione deve essere presentata dal 1° luglio 2017 al 31 gennaio 2018 (c’è quindi ancora un mese di tempo per l’esenzione relativa all’anno prossimo).

La dichiarazione sostitutiva di non detenzione di apparecchio televisivo ha validità annuale e può essere presentata solo dai titolari di un’utenza elettrica per uso domestico residenziale.

La dichiarazione sostitutiva è presentata: direttamente dal contribuente mediante una specifica applicazione web disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle entrate, utilizzando le credenziali Fisconline o Entratel rilasciate dall’Agenzia delle entrate; avvalendosi di un intermediario abilitato ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del D.P.R. n. 322/1998. La dichiarazione si considera presentata nella data risultante dalla ricevuta rilasciata in via telematica dall’Agenzia delle entrate.

Nei casi in cui non sia possibile la trasmissione telematica, la dichiarazione sostitutiva può anche essere spedita a mezzo del servizio postale in plico raccomandato senza busta al seguente indirizzo: Agenzia delle entrate - Ufficio Torino 1 - Sportello abbonamenti TV - Casella postale 22 - 10121 Torino.

La dichiarazione si considera presentata nella data di spedizione risultante dal timbro postale. ATTENZIONE: in quest’ultima ipotesi il modello deve essere presentato unitamente alla copia di un valido documento di riconoscimento. Nelle dichiarazioni sostitutive in particolare è possibile attestare : a) che in nessuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza elettrica è detenuto un apparecchio tv da parte di alcun componente della stessa famiglia anagrafica, oppure che in nessuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza elettrica è detenuto un apparecchio tv, da parte di alcun componente della stessa famiglia anagrafica, oltre a quello/i per cui è stata presentata la denunzia di cessazione dell’abbonamento radio televisivo per suggellamento. " concludono i due deputati Marco Fedi e Fabio Porta.(22/12/2017-ITL/ITNET)

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