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FISCO E TRIBUTI - L. BILANCIO 2018 - FATTURAZIONE ELETTRONICA DAL I° GENNAIO 2019 E PER SUB APPALTI E CARBURANTI DAL I° LUGLIO

(2017-12-03)

  La legge di Bilancio 2018 ha scelto l’obbligatorietà generalizzata della fatturazione elettronica: dal 1° luglio 2018 per le fatture dei sub-appalti pubblici e per vendite di carburante; dal 1° gennaio 2019 a regime per tutti. La fatturazione elettronica può essere un valido punto di partenza per pervenire in concreto alla compliance fiscale, ma deve essere accompagnata e seguita da altre misure dirette a sgravare gli adempimenti e ad implementare i dati acquisiti da ogni fonte. In caso contrario, si avrà la solita riproposizione di oneri e adempimenti a scapito dell’economia reale, che continuerà a sentirne con rancore il peso oppressivo." Ad affermarlo il Prof. Mario Damiani che in una riflessione su IPSOA Quotidiano offre una lettura della normativa in materia

"Tra le misure considerate di contrasto all’evasione fiscale, inserite nella legge di Bilancio 2018 sono comprese quelle che modificano la disciplina sulla fatturazione elettronica recata dal D.Lgs. n. 127/2015 e sulla dichiarazione IVA precompilata. Un primo assaggio è previsto dal 1° luglio prossimo per le fatture dei sub-appalti pubblici e per vendite di carburante, per andare poi a regime dal 1° gennaio 2019.

"Nell’editoriale di IPSOA Quotidiano del 1° luglio 2017 - dice il Prof. Damiani (professore straordinario di diritto tributario alla LUM di Bari)  affermavo che con l’entrata a regime della fatturazione elettronica generalizzata si sarebbe dovuto smantellare tutto il sistema delle comunicazioni e dei dichiarativi, ad eccezione delle dichiarazioni annuali. Il pericolo da evitare, veniva allora sottolineato, tenuto conto delle prime esperienze relative a tale adempimento nei confronti delle pubbliche amministrazioni, è la complessità procedurale dell’adempimento di emissione della fattura elettronica. Occorre perseguire l’obiettivo di una semplificazione concreta, adottando un linguaggio informatico agevole e ricettivo della mera traduzione elettronica delle ordinarie informazioni contenute in una qualsiasi fattura commerciale attualmente in uso, che in gran parte viene già eseguita mediante appositi programmi di elaborazione elettronica. In tal senso vanno registrate le buone intenzioni manifestate dalle associazioni delle case di software per la standardizzazione delle procedure.

Un altro profilo, essenziale per il buon esito delle operazioni di digitalizzazione del sistema di informazioni che devono essere acquisite in real time dalle autorità fiscali (Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Dogane), riguarda la definizione della fattura elettronica, possibilmente a livello comunitario, mediante l’aggiornamento radicale della direttiva n. 2001/115/CE del 20 dicembre 2001 e delle modalità di garanzia sull’autenticità dell’origine, alla luce delle nuove tecnologie informatiche. In ambito nazionale appare troppo generica la disciplina contenuta nell’art. 21 del decreto IVA, del format della fattura elettronica, che occorre tradurre in formati standard, a tal fine utilizzando il già collaudato sistema EDI (Electronic Data Interchange), in modo che anche quelle dei fornitori possano essere acquisite dal cliente direttamente col proprio sistema informatico con conseguente automatismo nelle registrazioni contabili e fiscali.

Le questioni e gli aspetti critici da affrontare e risolvere sono comunque almeno quattro.
1) La prima riguarda il carattere obbligatorio o incentivante della fatturazione elettronica.
La legge di Bilancio 2018, superando il regime opzionale sancito dall’art. 1, comma 3, D.Lgs. n. 127/2015 e la generazione, trasmissione e conservazione gratuita ivi prevista, ha scelto l’obbligatorietà generalizzata della fatturazione elettronica senza prevedere alcuna misura premiale, che è invece stabilita per i soggetti che assicurano la tracciabilità dei pagamenti; non si comprende la ragione di questa discriminazione considerato lo sforzo richiesto alle imprese per adeguarsi alle nuove procedure.

2) La seconda attiene alla platea dei contribuenti da coinvolgere.
La norma si applica a tutti i contribuenti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo ed esclude solo quelli non obbligati alle registrazioni fiscali (soggetti in regime di fiscalità di vantaggio o forfettari). Non viene considerato, però, more solito, l’impatto della norma sulle esigenze organizzative dei contribuenti interessati, con riferimento soprattutto a quelli tenuti alla contabilità semplificata, che sono tanti, ai quali si chiede uno sforzo anche economico a brevissimo termine di adeguamento a standard del tutto innovativi per loro. Il minimo che ci si attende è allora un poco di gradualità temporale dell’attuazione della novella disciplina (almeno un ulteriore anno di differimento per quei contribuenti minori) ed un contributo, sotto forma di credito d’imposta, per gli investimenti informatici necessari per quell’adeguamento (ad esempio, con adattamenti tali da permettere l’utilizzazione di tablet per la fatturazione istantanea, una sorta di fattura “parlante”). D’altra parte la legge prevede per questi soggetti in contabilità semplificata la precompilazione delle dichiarazioni IVA e dei redditi e del modello F24 per i versamenti, eliminando i registri delle fatture emesse e ricevute.

3) La terza investe il sistema delle semplificazioni delle registrazioni contabili delle fatture, dei dichiarativi e delle comunicazioni periodiche e l’eventuale revisione di altre misure antievasione.
Il legislatore dovrebbe favorire la chiarezza ed affermare senza riserva alcuna il principio per cui la fatturazione elettronica assorbe ogni altro obbligo di comunicazione periodica vigente avente ad oggetto i dati desumibili dalle fatture elettroniche o dalle bollette doganali, tanto con riguardo alle operazioni tra soggetti passivi residenti o stabiliti nel territorio dello Stato che con soggetti non residenti o non ivi stabiliti. Per evitare le solite incertezze e lacune, andrebbe perciò sostituito e non eliminato, come prevede il testo, l’art. 3 del D.Lgs. n. 127/2015, con la previsione dell’abrogazione di ogni disposizione che stabilisce l’obbligo di comunicazioni e trasmissione telematica di dati contenuti nelle fatture elettroniche (in primis lo spesometro), demandando al decreto del Ministro l’attuazione di tale indicazione.
Inoltre, occorrerebbe disporre in sede applicativa l’obbligo per l’emittente fornitore di indicare un codice, che potrebbe essere corrispondente a quello dello schema di bilancio di cui all’art.2424 c.c., per ciascuna riga, così da permettere l’importazione automatica (o quasi) dei dati di fattura nel sistema informatico del cliente. Inoltre, andrebbero riesaminate le misure dirette a contrastare le pratiche evasive, con riguardo allo split-payment e al reverse charge, che potrebbero essere alleggerite.

4) La quarta questione dovrebbe riguardare la normativa antifrode ed antievasione, mediante l’introduzione dell’obbligo generalizzato della tracciabilità dei pagamenti mediante bonifico bancario per le fatture d’ammontare superiore ad un livello minimo predefinito (ad esempio, 3.000 euro).
Per contrastare l’emissione di fatture false la fatturazione elettronica è insufficiente, ancor più se frutto di accordi fraudolenti tra le parti. In questi casi risulta essenziale e decisiva l’attività investigativa degli organi di controllo fiscale che debbono verificare l’effettività delle operazioni in base ad elementi fattuali, come l’esistenza delle strutture aziendali e delle attività svolte. L’incrocio dei dati della fatturazione elettronica può però essere un dato segnaletico per l’attività di intelligence dell’amministrazione finanziaria (o per la polizia giudiziaria) quando, già in base alle banche dati del fisco, almeno una delle parti dell’operazione risulti priva di consistenza economica, di strutture aziendali o svolga attività del tutto diversa da quella relativa all’operazione fatturata.

Imprescindibile appare, in ogni caso, la necessità di riorganizzare l’amministrazione finanziaria, sul modello di quelle più avanzate dell’occidente, per favorire il successo concreto (e non solo nelle intenzioni) della compliance dei contribuenti. Si tratta di affinare la capacità di utilizzo organico di tutti i dati (di fonte diretta come quelli delle fatture elettroniche) ed esterna (come le banche dati bancarie e delle altre pubbliche amministrazioni, compresi gli uffici giudiziari), col fine ultimo di “avvisare” il contribuente dei dati disponibili su di lui e sulla sua convenienza a collaborare col fisco.

La fatturazione elettronica può essere un valido punto di partenza per pervenire in concreto alla compliance fiscale ma deve essere accompagnata e seguita da altre misure dirette a sgravare gli adempimenti e ad implementare i dati acquisiti da ogni fonte. In caso contrario, sarà il solito minestrone riscaldato di oneri e adempimenti a scapito dell’economia reale, che continuerà a sentirne con rancore il peso oppressivo.(03/12/2017-ITL/ITNET)

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