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FISCO - ITALIANI ALL'ESTERO : SVIZZERA - NARDI (COORD. UIM EUROPA): "AUTODENUNCIA FISCALE: ULTIMA SCADENZA 30 SETTEMBRE 2018

(2017-11-15)

"Come ormai noto alla comunità italiana in Svizzera - grazie alle notizie pubblicate nei media elvetici ed alle numerose assemblee informative organizzate dal sindacato e dal mondo associativo con gli esperti della UIM e del patronato ITAL UIL - sia la Confederazione Elvetica che l’Unione Europea hanno aderito all’ Accordo per lo scambio automatico delle informazioni fiscali secondo lo standard elaborato dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) per combattere l’evasione fiscale transfrontaliera. Un Accordo che sta inducendo tantissime famiglie italiane residenti in Svizzera ad autodenunciare all’autorità fiscali elvetiche le proprietà immobiliari ed i conti bancari/postali posseduti in Italia o, comunque, fuori della Svizzera, come pure l’eventuale pensione INPS o estera". Così in una nota di Dino Nardi, coordinatore UIM Europa.

  "Ovvero- spiega ancora Nardi -  beni e redditi che, finora, non erano stati dichiarati al fisco locale perché, nella stragrande maggioranza dei casi, non consapevoli di questo obbligo visto che gli stessi, per certi versi, sono comunque già sottoposti a tassazione in Italia".

"Purtroppo- prosegue -  non tutti gli interessati hanno potuto ancora autodenunciarsi perché, magari, all’oscuro di questo accordo, oppure per difficoltà a procurarsi la documentazione necessaria, quali, per esempio: la Visura catastale del bene immobile posseduto (Case e/o terreni); l’estratto conto bancario/postale; il CUD della pensione INPS".

"Per tutte queste persone è quindi positiva la recente presa di posizione dell’Amministrazione federale svizzera delle  contribuzioni (AFC) a proposito dello scambio automatico di informazioni fiscali ossia sull'autodenuncia (esente da pena). Innanzitutto l’AFC ricorda che è compito dell'amministrazione fiscale cantonale competente valutare se le condizioni dell'autodenuncia sono soddisfatte".

  "Quanto precede vale anche per considerare se l'autorità fiscale era già al corrente dei fattori di reddito o sostanza sottratti e quindi se il contribuente ha agito di sua iniziativa. Inoltre secondo il punto di vista dell'AFC gli elementi imponibili, oggetto di scambio automatico di informazioni, dovranno essere considerati come noti a partire al più tardi dal 30 settembre 2018, cosicché la denuncia degli stessi non potrà più essere considerata spontanea a contare da tale data. l'AFC è pertanto dell'avviso che i criteri dell'autodenuncia (esente da pena) non saranno soddisfatti, a partire dalla data indicata sopra relativamente agli elementi oggetto di scambio d'informazioni. Per quanto riguarda gli elementi imponibili oggetto dello scambio automatico di informazioni che risultano soltanto dopo il 2017 e gli elementi imponibili provenienti da Stati che applicheranno lo scambio automatico di informazioni in un secondo tempo, tale regola vale, per analogia, a partire dal 30 settembre dell'anno in cui lo scambio di dati avrà luogo (per la prima volta)".

"Gli elementi imponibili rivelati da altre fonti e le altre condizioni dell'autodenuncia sono indipendenti dai termini summenzionati. Una buona notizia, pertanto, per tutti i ritardatari! Tuttavia le norme fiscali in Svizzera sono regolate a livello cantonale (e comunale) per cui si consiglia a tutti gli interessati che vorranno saperne di più anche rispetto alla scadenza per l’autodenuncia nei singoli Cantoni - o che incontrano difficoltà nel procurarsi in Italia la documentazione
necessaria - di rivolgersi:
alla UIM - Unione Italiani nel Mondo (tel. 043 3222022; e-mail uimeuropa@bluewin.ch), oppure
al patronato ITAL UIL (tel. 032 3228307; e-mail presidenza.italuil.ch@bluewin.ch)".(15/11/2017-ITL/ITNET)

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