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FISCO - PREVIDENZA ITALIANI ALL'ESTERO - FRONTALIERI SVIZZERA...E NON SOLO - ON. TACCONI(PD/ESTERO) A MIN. PADOAN: 'INTERPRETAZIONE AUTENTICA' SU TASSAZIONE IN ITALIA PRESTAZIONI PREVIDENZA PROFESSIONALE SVIZZERA E MODALITA' OPERATIVE"

(2017-07-11)

“In sede di conversione in legge del Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017 è stato introdotto l’emendamento di cui all’articolo 55-quinquies sotto la rubrica “Disposizioni in materia di contributi previdenziali dei lavoratori transfrontalieri ”. Così Alessio Tacconi(PD)  che sull’argomento ha scritto al Ministero dell’Economia e delle Finanze per ottenere chiarimenti sulla reale portata dell’emendamento approvato e sulla sua pratica applicazione.

“L’emendamento in parola – prosegue Tacconi – reca una modifica all’articolo 76 della legge del 30 dicembre, n. 413 relativa alla tassazione delle rendite corrisposte in Italia da parte dell’Assicurazione svizzera per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (AVS).  Il comma 1 del citato articolo 76 stabilisce che tali rendite, imponibili in Italia ai sensi dell’accordo bilaterale per evitare le doppie imposizioni, concluso fra Italia e Svizzera il 9 marzo 1976,  sono assoggettate a ritenuta unica del 5% da parte degli istituti intermediari, che operano in qualità di sostituti d’imposta e pertanto non più oggetto di denuncia fiscale in Italia”.

“Il comma 1-bis, inserito, con l’emendamento della “manovrina”, dopo il comma 1, al quale esso fa specifico riferimento, intende sottoporre allo stesso trattamento fiscale anche le rendite derivanti dalla previdenza professionale o aziendale (LPP).  Considerato che il comma 1 riguarda la totalità dei percettori delle prestazioni AVS, oggetto degli accordi italo svizzeri del 1976, si ritiene – osserva il Deputato - che anche per le prestazioni della previdenza professionale (LPP) si debbano includere tutti i potenziali percettori e non solo, come potrebbe sembrare dalla rubrica dell’articolo 55-quinquies, ai soli lavoratori transfrontalieri. La formulazione dell’articolo e della relativa rubrica introducono pertanto un dubbio per il quale ho chiesto al Ministro competente un’interpretazione autentica”.

“Ho fatto anche notare, nella mia missiva al Ministero, sottolinea il parlamentare,  che la previdenza professionale (LPP) è stata introdotta in Svizzera solo nel 1985 e non è pertanto regolamentata dagli accordi bilaterali di sicurezza sociale del 1964”.

“Avviene perciò –aggiunge Tacconi - che, mentre alcune Casse Pensioni svizzere versano le relative prestazioni direttamente ai beneficiari in Italia, altre obbligano i pensionati a mantenere un conto corrente bancario o postale in Svizzera su cui versare le suddette rendite. In nessun caso esse possono quindi essere assoggettate alla detrazione unica del 5% da parte di istituti intermediari, perché, di fatto, non vi sono intermediari precostituiti. Essendo le stesse imponibili fiscalmente in Italia incombe al singolo contribuente l’obbligo di dichiarare la rendita nella propria dichiarazione annuale”.

“Se la norma introdotta vale, come sembra logico, per tutti i pensionati e non solo per i frontalieri è necessario – conclude Tacconi - che il Ministero e l’Agenzia delle Entrate chiariscano anche le modalità operative, da diramare agli Uffici periferici dell’Agenzia, per l’applicazione, sulle rendite in parola, dell’imposizione fiscale unica del 5%”. (11/07/2017-ITL/ITNET)

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