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PATRONATI ITALIANI NEL MONDO - PENSIONE - PICCININI(INCA CGIL):" PART TIME VERTICALE CICLICO. PER L'INPS IMPOSSIBILE RISPETTARE LE SENTENZE"

(2017-02-13)

  "Per il diritto a pensione, il part time verticale ciclico resta ancorato alle disposizioni operative indicate dall’Inps nella circolare n. 246 del 1986. E per l’Istituto previdenziale pubblico non ci sono deroghe finché non si modifica la normativa di riferimento. Perciò, nonostante il contenzioso legale ultradecennale e l’orientamento giurisprudenziale consolidatosi nel corso di 30 anni, l’Inps continuerà a calcolare l’anzianità contributiva di questi lavoratori sulla base dell’effettivo lavoro, escludendo i periodi non lavorati, fino a quando non interverrà il legislatore." L'argomento è al centro di un approfondimento a firma Lisa Bartoli, responsabile comunicazione del Patronato INCA CGIL.

"Un modo come un altro per dire che si andrà avanti con il contenzioso legale, costoso per chi lo intraprende, ma anche per la collettività. E l’Inps ne è talmente consapevole da specificarlo per iscritto in un recente messaggio “riservato” inviato alle proprie strutture. “A seguito di alcune sentenze della Corte di Cassazione, pronunciate in conformità alla normativa comunitaria, come interpretata dalla Corte di Giustizia Europea, Sezione II, 10 giugno 2010 n.395/08 e n.396/08 – si legge nella nota -, sono pervenute diverse richieste di certificazione dell’estratto contributivo volte ad ottenere il riconoscimento dell’anzianità assicurativa, ai fini della maturazione del diritto a pensione, anche per i periodi non lavorati nell’ambito del rapporto di lavoro part - time di tipo verticale ciclico”.

“La questione – avverte l’Inps -, già all’attenzione dell’Istituto, è stata sottoposta all’esame del Ministeri del Lavoro. Si fa quindi riserva di successive comunicazioni appena saranno note le decisioni ministeriali in merito”. Però, “nel frattempo,  la valutazione ai fini pensionistici dei periodi di lavoro part time seguirà le consuete regole indicate nelle circolari emanate in materia”, e cioè a cominciare dalla n. 246 del 1986.

“Un singolare modo di procedere e uno scarica barile di responsabilità – commenta Morena Piccinini, presidente Inca – che rischia di ingigantire ancora di più le pendenze giudiziarie dell’Inps, per le quali la soccombenza è quasi matematicamente certa, considerando i numerosi ricorsi legali già persi. La pretesa dell’Inps è quella di calcolare l’anzianità contributiva esclusivamente sui periodi di effettiva prestazione lavorativa, anche nel caso in cui la retribuzione annuale è superiore al minimale previsto per l’accredito contributivo dell’intero anno. In tal modo, i periodi di non lavoro prestabiliti dal contratto non vengono valorizzati per il diritto a pensione, nonostante non ci sia nessuna sospensione contrattuale. Tant’è  vero che tali periodi non sono coperti nemmeno dalla disoccupazione. “Si tratta di una discriminazione se si considera che a parità di  orario annuale e di retribuzione, il lavoratore a part time orizzontale ha diritto all’accredito dell’intero anno”, spiega Piccinini.
“La giurisprudenza ha infinite volte ribadito il concetto – chiarisce ancora -, ma per l’Inps, estraneo dall’applicare il buon senso, occorre una modifica di legge per rendere esigibile il diritto a pensione per questi lavoratori; anche se comportandosi così crea di fatto un trattamento ingiustificatamente discriminatorio tra chi è in part time orizzontale (quando si lavora con un orario ridotto, ma spalmato per l’intera settimana) e chi invece per le peculiari specificità dell’attività lavora in periodi prestabiliti e non in continuità”.   

L’ultima sentenza, solo in ordine di tempo, è stata emessa dal tribunale di Busto Arsizio il 16 gennaio scorso (n. 16/2017), che ha condannato l’Inps a ricalcolare l’anzianità contributiva ad una lavoratrice in part time verticale ciclico, imponendogli addirittura di considerare ai fini del diritto a pensione anche l’intero periodo di Cassa integrazione. A sostegno della decisione, la sentenza richiama la specifica disciplina prevista nel decreto legislativo n. 61 del 25 febbraio 2001, emanato in attuazione della direttiva CE 97/81 che contiene anzi tutto la definizione delle varie tipologie di lavoro a tempo parziale, specificando che in quello verticale è previsto che “l’attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno”.  E dunque richiamando anche il decreto legislativo 61 del 2000, afferma che il lavoro svolto a tempo parziale ciclico verticale si configura “come una mera modalità di attuazione del rapporto di lavoro subordinato e non come una serie di periodi lavorativi indipendenti tra loro”.

Sulla vicenda anche la Cassazione è intervenuta più volte, come ricorda lo stesso Inps nel messaggio (solo per citarne alcune: n. 2467/2015 e 8565/2016), senza mai smentire l’affermazione, secondo la quale non ci può essere un trattamento previdenziale diverso tra chi per specifiche caratteristiche del lavoro svolge l’attività rispettando l’orario complessivo previsto per il full time, ma spalmato su periodi di tempo prestabiliti (si pensi, per esempio agli assistenti al volo, ai turnisti o altro ancora) e chi sceglie volontariamente di ridurre il proprio orario di lavoro oppure il part time orizzontale, con un orario giornaliero spalmato nell’intera settimana.

I precedenti giudizi della Cassazione, peraltro, facevano riferimento alla direttiva CE 97/81, secondo la quale l’anzianità contributiva utile ai fini della determinazione della data di acquisizione del diritto a pensione va calcolata per il lavoratore a tempo parziale come se fosse occupato a tempo pieno e, quindi, considerando anche i periodi non lavorati.

E ancora; nella sentenza della Cassazione (n. 22936/2016), il dispositivo di accoglimento del ricorso legale di una lavoratrice fa esplicito riferimento al fatto che la pretesa dell’Inps di calcolare  l’annualità contributiva solo sulla base dei periodi lavorati, non teneva conto del fatto che la trasformazione del rapporto di lavoro subordinato in part time ciclico verticale non scaturisse dalla scelta volontaria del lavoratore, bensì dalla specifica tipologia di attività, per la quale  è comunque previsto lo svolgimento di un orario pieno, ma articolato in più giornate di pausa, rispetto ai normali impieghi  full time.

Ma c’è anche il caso esaminato dal Tribunale di Padova lo scorso anno (sentenza n. 473 del luglio 2016) che ha accolto, per la stessa ragione, il ricorso di un gruppo di dipendenti, ai quali il datore di lavoro aveva imposto di lavorare 9 mesi l’anno anziché 12 per esigenze aziendali. Nello specifico, il dispositivo richiamava, peraltro, anche la pronuncia della Corte di Giustizia europea, la numero 395 del 10 giugno 2010, con la quale è stato chiarito che, in materia di anzianità contributiva utile ai fini pensionistici, non è giustificabile una disparità di trattamento tra lavoratori a tempo pieno e part time verticale ciclico. L’esclusione di questi ultimi può essere giustificata solo se la prestazione lavorativa sia stata interrotta o sospesa per un impedimento, tale da giustificare l’accredito limitato della contribuzione. Ma non era il caso di questi lavoratori che erano impiegati continuativamente. Secondo il Giudice di Padova, il cosiddetto “part time ciclico” costituisce una normale modalità di esecuzione  del contratto e non “si atteggia” come un sospensione  o una interruzione dello stesso, in quanto il part time non comporta una sospensione dell’impiego."conclude la nota del Patronato della CGIL.(13/02/2017-ITL/ITNET)

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