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PENSIONATI ITALIANI ALL'ESTERO - RIENTRATI DALLA SVIZZERA -INTERPELLANZA ON.NARDUCCI AL MINISTRO DEL LAVORO : "DANNO PENSIONATI INPS. COSA INTENDE FARE IL GOVERNO PERCHE' SIA RIDEFINITO L'ACCORDO"

(2008-06-11)

  In data 29 maggio l'on. Narducci, vice presidente della Commissione Esteri della Camera dei Deputati ha indirizzato al Ministero del Lavoro, salute e politiche sociali una interpellanza urgente, firmata anche dgli on.li  Braga, Bucchino, Codurelli, Garavini, Farinone, Capodicasa, Lolli, Rugghia, Beltrandi, Federico Testa, Fadda, Oliverio, Laratta, Fiano, Grassi, Naccarato, Minniti, Rosato, Berretta, Baretta, Sanga, Cesario, Boffa, Fedi, Garofani, Bernardini, Marantelli, Maran, Tullo, Levi, Sposetti, Andrea Orlando, Barbi, Zunino, Lulli, Esposito, Margiotta, Bratti, Nicco, Graziano, Cuomo, Iannuzzi, Piccolo, Trappolino, Mecacci, Porta.

  I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per sapere - premesso che:

il 1o giugno 2007 sono entrate a regime le disposizioni dell'accordo bilaterale stipulato nel 2002 tra la Confederazione elvetica e l'Unione europea in materia di libera circolazione delle persone e sicurezza sociale che disciplinano, tra l'altro, gli aspetti previdenziali fra gli Stati firmatari dell'accordo;

il sistema di sicurezza sociale svizzero, sotto il profilo dell'obbligatoriet?, ? basato sui cosiddetti due pilastri, ovvero una forma di previdenza generalizzata - il primo pilastro - finanziata secondo il principio della ripartizione degli oneri (i contributi versati dalle persone in et? di svolgere un'attivit? lucrativa finanziano le rendite correnti della generazione pi? anziana) e una forma di previdenza professionale - il secondo pilastro o cassa pensione - regolato dalla legge previdenza professionale (LPP) basato sul sistema contributivo ovvero della capitalizzazione dei contributi versati;

con riferimento all'applicazione dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento CEE n. 1408/71, il cittadino che lascia definitivamente la Svizzera prima dell'et? pensionabile e stabilisce la sua residenza in uno Stato comunitario mantiene i suoi diritti alle prestazioni spettanti all'et? di pensionamento, ma se intende ritirare in conto capitale i suoi averi del 2o pilastro deve dimostrare di non essere iscritto alle assicurazioni obbligatorie per la vecchiaia, invalidit? e superstiti nello Stato di nuova residenza;

per l'esercizio della facolt? sopra illustrata, l'INPS e il Fondo di garanzia LPP svizzero hanno sottoscritto il 24 gennaio 2007 un accordo tecnico-procedurale che fissa le regole per la verifica del diritto e la conseguente liquidazione degli averi di vecchiaia LPP versati dai lavoratori italiani in Svizzera a seguito dell'attivit? lavorativa svolta;

in base al suddetto accordo, l'INPS deve restituire entro 90 giorni dalla data di richiesta al Fondo di garanzia LPP di Berna i moduli relativi ai lavoratori che intendono riscuotere in conto capitale l'ammontare del 2o pilastro, moduli che certificano il requisito fondamentale, ovvero che l'interessato non ha coperture assicurative in Italia;

la prassi sperimentata in questo primo anno di applicazione dell'accordo procedurale si ? rivelata inefficace, poich? la sede centrale dell'INPS - deputata alla trasmissione della certificazione sopra menzionata - non ? in grado di rispettare il termine di 90 giorni fissato nell'accordo. La sede centrale dell'INPS, infatti, richiede i dati alle sedi periferiche, che di regola trasmettono a cadenza semestrale gli aggiornamenti delle posizioni assicurative dei lavoratori dipendenti. Inoltre, i tempi di trasmissione dei dati aggiornati da parte di altri enti previdenziali ha cadenze ancora pi? lunghe;

i ritardi di certificazione da parte dell'INPS hanno provocato ritardi pesanti e un accumulo di posizioni in sospeso, con grave danno per molti cittadini italiani, in particolare lavoratori frontalieri che hanno cessato definitivamente l'attivit? lavorativa -:

che cosa intenda fare il Governo per semplificare la procedura di certificazione della non iscrizione ad alcuna forma di assicurazione previdenziale obbligatoria richiesta dal Fondo di garanzia LPP di Berna al fine di procedere all'erogazione dell'avere di vecchiaia spettante ai nostri concittadini;

se il Governo intenda attivarsi perch? sia ridefinito l'accordo procedurale, stabilendo che la richiesta di certificazione sia inviata dall'ente svizzero direttamente alla sede provinciale INPS competente per il luogo di residenza del richiedente, oppure che l'INPS centrale invii direttamente la richiesta sopra menzionata alla sede provinciale INPS competente;

se l'INPS intenda adibire alcuni funzionari esclusivamente al disbrigo delle migliaia di posizioni accumulatesi nel frattempo, fatto che arreca grave danno ai nostri ex emigrati rientrati in Italia.(11/06/2008-ITL/ITNET)

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