Direttore responsabile Maria Ferrante − lunedì 6 maggio 2024 o consulta la mappa del sito
italialavorotv.it

Sponsor

PATRONATI ITALIANI NEL MONDO - L.STABILITA' - MODIFICHE APPROVATE DAL SENATO ORA ALL'ATTENZIONE DEI DEPUTATI

(2014-12-22)

  Variazioni sostanziali e non di poco conto riguardano i Patronati nel contesto della L. di stabilita' che giunge dal Senato alla Camera per una seconda lettura dopo l'approvazione del Senato, come evidenzia con estrema chiarezza  il Dossier 233/5 della Camera dei Deputati

Di seguito le variazioni al testo:

NUOVO TESTO Atto Senato:    A.S. 1698  :

Il  comma 309 della come sostituito dal Senato, interviene sugli istituti di patronato e assistenza sociale - riducendo a 35 milioni di euro (dai 75 milioni previsti dal testo approvato dalla Camera in prima lettura) il taglio delle risorse destinate per il 2015 al finanziamento degli istituti. I risparmi così ottenuti conseguono a maggiori somme effettivamente affluite al
bilancio dello Stato, in deroga a quanto normativamente previsto (attualmente il prelevamento di un’aliquota di contribuzione, pari allo 0,226%, non può avere destinazione diversa dal finanziamento dei suddetti istituti di patronato ed assistenza sociale).

Viene, inoltre, disposta la riduzione, a decorrere dall’esercizio finanziario 2016, dall’80% al 72% (62% nel testo approvato dalla Camera) degli anticipi versati ai patronati sulle somme spettanti e, a valere sul gettito dei contributi previdenziali obbligatori incassati dall’anno 2014, dell’aliquota di contribuzione, rideterminata nello 0,207% (0,186% nel testo approvato dalla Camera).

TESTO INVARIATO:
Il comma 310 dispone che possono costituire e gestire gli istituti di patronato e di assistenza sociale, su iniziativa singola o associata, le confederazioni e le associazioni nazionali di lavoratori che abbiano sedi proprie in un numero di province riconosciute la cui somma della popolazione sia pari ad almeno il 60 per cento della popolazione italiana, così come accertata nell’ultimo censimento nazionale ed abbiano sedi proprie in almeno otto Paesi stranieri, anziché – come previsto finora – in almeno un terzo delle regioni e in un terzo delle province del territorio.

Il medesimo comma 310 sostituisce poi l'articolo 10 della legge n. 152 del 2001 (che disciplina i criteri di costituzione e l’ambito di attività degli istituti).
In particolare sono introdotti nuovi criteri di rappresentatività minimi ai fini della costituzione, basati sulla popolosità delle province in cui gli istituti operano (pari ad almeno il 60% della popolazione nazionale); è ampliato l’ambito delle attività esercitabili, con possibilità di svolgere prestazioni remunerate a tariffa in favore di pubbliche amministrazioni e datori di lavoro privati secondo lo schema di convenzione definito con apposito decreto del Ministero del Lavoro e del Ministero della Semplificazione e della Pubblica Amministrazione, da emanarsi entro il 30 giugno 2015.

Si consente poi agli istituti di patronato di svolgere attività di consulenza e trasmissione telematica di dati in materia di assistenza e previdenza sociale, infortuni e malattie professionali.

Infine, dispone la liquidazione dei patronati che abbiano realizzato per due anni consecutivi attività rilevante ai fini del finanziamento, sia in Italia che all’estero, in una quota percentuale accertata in via definitiva dal Ministero del Lavoro inferiore al 2,5 per cento del totale.

TESTO VARIATO:
Al Senato sono state inoltre inserite le seguenti disposizioni: 1) anche le modalità di esercizio delle nuove attività riconosciute agli istituti di patronato dalla lett. c), cpv.  “Art. 10”, lett. a) del testo approvato dalla Camera (attività di consulenza, di supporto e assistenza tecnica, in favore di soggetti pubblici e privati, in materia di previdenza e assistenza sociale, diritto del lavoro, sanità, diritto di famiglia e successioni, diritto civile, legislazione fiscale, risparmio, tutela e sicurezza sul lavoro) siano definite con uno schema di convenzione approvato con DM da emanarsi entro il 30 giugno 2015; 2) la riduzione (dal 2,5%, previsto nel testo licenziato dalla Camera) all’1,5% della soglia minima di attività rilevante (alla quale sono cioè finalizzati i finanziamenti pubblici, ex art. 13, L. 152/2001) che ciascun patronato deve realizzare, pena lo scioglimento, se essa non viene raggiunta per 2 anni consecutivi.

Il comma 311, oltre a sopprimere disposizioni inerenti i requisiti per la costituzione dei patronati, abroga il concorso per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica fino alla riforma degli istituti di patronato, per un importo pari a 30 milioni di euro annui.

Il comma 312, a seguito della entrata in vigore della riforma complessiva degli Istituti di patronato, anche con riferimento alle attività diverse che possono svolgere e dei relativi meccanismi di finanziamento, nell’ambito della legge di bilancio per il triennio 2016-2018, prevede che siano rimodulate, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, le modalità di sostegno degli istituti di patronato e di assistenza sociale.

Atto camera:  A.C. 2679    Atto Senato:    A.S. 1698       

AC 2679-bis-B Riduzione contributi patronati 26, co. 10        2, co. 63-66          309-012. (22/12/2014-ITL/ITNET)


Altri prodotti editoriali

Contatti

Contatti

Borsa italiana
Borsa italiana

© copyright 1996-2007 Italian Network
Edizioni Gesim SRL − Registrazione Tribunale di Roma n.87/96 − ItaliaLavoroTv iscrizione Tribunale di Roma n.147/07