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LAVORO - STAFFETTA GENERAZIONALE - CHIARIMENTI MIN. LAVORO CALDERONE : SI RIDUZIONE ORARIO DI LAVORO PENSIONANDO SE FRUTTO ACCORDO SCRITTO DATORE /LAVORATORE PROSSIMO ALLA PENSIONE

(2022-12-01)

L'11 ottobre 2022 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha fornito i chiarimenti in merito alla prestazione della staffetta generazionale. Una nuova prestazione, inserita dall'articolo 12-ter del decreto-legge n. 21 del 2022 nell'impianto del decreto legislativo n. 148 del 2015, che reca disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro.

Tuttavia, ha sottolineato l'on.Dieter Steger stando al parere ministeriale pare che la nuova prestazione in questione preveda esclusivamente l'uscita totale e definitiva dei lavoratori beneficiari (anticipata ?) con la contestuale assunzione di almeno un giovane under 35;

il quesito fondamentale, tuttavia, è quello di sapere se la misura è articolabile, cioè se è possibile che i lavoratori, ai quali mancano meno di 36 mesi al raggiungimento della pensione di vecchiaia o anticipata, non escano completamente dall'organico aziendale, ma riducano il proprio orario di lavoro giornaliero nella misura massima del 50 per cento, permettendo così l'assunzione di un giovane under 35;

tale meccanismo permetterebbe al lavoratore vicino alla pensione di alleggerire il proprio carico di lavoro e, contestualmente, di trasmettere le conoscenze lavorative al neoassunto. Inoltre, il lavoratore avrebbe così la retribuzione mensile riparametrata al nuovo orario di lavoro, come anche la relativa contribuzione, mentre la contribuzione venuta a mancare verrebbe coperta nell'ambito della nuova prestazione;

tale orientamento corrisponderebbe anche alle intenzioni dei proponenti della norma precedentemente citata –:
se il Ministro interrogato possa confermare se la misura è articolabile come esposto in premessa.


Ministra Marina  Calderone
Grazie signora presidente, onorevoli deputati, ringrazio l'onorevole interrogante che ha chiesto un chiarimento in ordine ad un parere espresso dal ministero del lavoro e delle politiche sociali il 10 ottobre scorso relativamente alla cosiddetta staffetta generazionale perché mi consente di fare chiarezza sull'argomento.

Giova ricordare in premessa il quadro normativo della cosiddetta staffetta generazionale, infatti nel contesto degli ammortizzatori in costanza del rapporto di lavoro disciplinati dal decreto 148 del 2015, il decreto legge 21 del 2022 ha previsto la possibilità per i fondi di solidarietà bilaterali di assicurare in via opzionale il versamento mensile di contributi
previdenziali nel quadro dei processi connessi alla staffetta generazionale a favore dei lavoratori che raggiungono i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi 3 anni consentendo la contestuale assunzione presso il medesimo datore di lavoro di lavoratori di età non superiore ai 35 anni compiuti per un periodo non inferiore a 3 anni.

In sintesi la norma è configurata al fine di agevolare il ricambio generazionale avvicendando i lavoratori prossimi al pensionamento ed evitando a questi ultimi un pregiudizio in ordine all'annualità e al quantum del diritto alla pensione.

Nella rimodulazione della misura posta dall'interrogante verrebbe a mancare l'immediato pensionamento del lavoratore anziano ma rimarrebbero garantite le condizioni necessarie della staffetta generazionale. Vale a dire l'assunzione del giovane lavoratore e la tutela previdenziale di quello prossimo al pensionamento. Viene così mantenuta la finalità della disposizione in quanto risulta salvaguardato sia l'interesse del lavoratore con maggiore anzianità professionale e anagrafica di alleggerire il proprio orario di lavoro senza pregiudizio previdenziale, sia quello dei giovani neoassunti che acquistano il know how necessario ai fini della prosecuzione della prestazione lavorativa.

Tuttavia questo risultato non può essere conseguito se non ottemperando a quanto richiesto dall'ordinamento, da un lato vorrei che vengano assolte le condizioni indicate nell'articolo 26 comma 9 lettera c/bis del decreto 148 2015 ovverosia la contestuale assunzione con contratto di lavoro non inferiore a 3 anni quindi in stato indeterminato di un giovane under 35 se pure a tempo parziale. Dall'altro lato è necessario che la riduzione dell'orario di lavoro segua la disciplina tracciata dal decreto 81, in particolare dell'articolo 8 che regola la trasformazione del rapporto di lavoro da
tempo pieno a tempo parziale.

Pertanto la staffetta generazionale potrà essere attuata a condizione che la riduzione dell'orario sia frutto di un accordo scritto tra datore di lavoro e lavoratore prossimo alla pensione.

Grazie Ministro per la risposta positiva, noi infatti riteniamo che la staffetta generazionale costituisca un importante ulteriore strumento attraverso cui è possibile avvicendare i lavoratori prossimi al pensionamento con l'inserimento di nuove leve, di giovani under 35 ai quali viene garantito un rapporto di lavoro praticamente a tempo indeterminato, come minimo 3 anni. Rimane però ancora aperto il tema del finanziamento della misura, noi riteniamo che il Finanziamento non debba essere interamente a carico del datore di lavoro, ma sarebbe giusto trovare spazio in un
intervento quantomeno parziale a carico del fondo di solidarietà.

Signora Ministro mi auspico che si trovi anche qui una soluzione perché come detto, la staffetta generazionale è una misura molto interessante per inserire le nuove leve da una parte garantendo loro, dall'altra un accompagnamento
dei lavoratori vicini al pensionamento. (01/12/2022-ITL/ITNET)

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