Direttore responsabile Maria Ferrante − venerdì 29 marzo 2024 o consulta la mappa del sito
italialavorotv.it

Sponsor

PENSIONATI ITALIANI NEL MONDO - PENSIONE INTEGRATIVA (RITA) - PATRONATO INCA SEGNALA CHIARIMENTI COVIP SU RENDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA ANTICIPATA

(2020-09-24)

  Nella circolare n.4209 del 17 settembre scorso, la Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP) fornisce ulteriori chiarimenti in merito alla disciplina relativa alla Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA), in risposta ad alcuni quesiti posti dagli operatore del settore.  Lo segnala il Patronato INCA CGIL.

I chiarimenti, in particolare, riguardano:

compatibilità con i trattamenti pensionistici: è possibile percepire la RITA anche se al momento dell’istanza o nel corso di erogazione della stessa si è i titolari di trattamenti pensionistici anticipati (ad es. pensione anticipata, pensione anticipata quota 100, opzione donna, cc.dd. lavoratori precoci) o di anzianità;

compatibilità con attività lavorativa: è possibile svolgere ogni tipologia di attività lavorativa (in Italia o all’estero, subordinato, autonomo, assunzione di cariche sociali ecc.) nel corso dell’erogazione della RITA purché successivamente alla presentazione della domanda di accesso alla stessa. Pertanto il requisito della cessazione di attività lavorativa, accompagnata dall’inoccupazione superiore ai 24 mesi nella fattispecie in cui è previsto (comma 4-bis, dell’art.11 del D.Lgs.252/2005), deve sussistere al momento della presentazione della domanda;

pagamento in unica soluzione: trattandosi di un’erogazione periodica non è possibile il pagamento in un'unica soluzione. Non può quindi essere concessa nei casi in cui la prossimità dell’età alla pensione di vecchiaia non consente di effettuare un frazionamento in almeno due rate;

versamenti contributivi ed erogazione RITA: è possibile, nel corso di erogazione della RITA, effettuare versamenti contributivi al Fondo. Tali versamenti andranno ad incrementare il montante non utilizzato per l’erogazione se la RITA è parziale, costituiranno, invece, un montante a sé nel caso di RITA totale;

attestazione del requisito di disoccupazione e inoccupazione: l’iscritto può attestare il proprio stato di disoccupazione mediante la dichiarazione di immediata disponibilità (DID) o, in alternativa, qualora consentito dal Fondo, con una dichiarazione sostitutiva di certificazione (art.46 del DPR 445/2000). Gli iscritti in condizione di non occupazione che non intendono registrarsi come disoccupati possono certificare tale condizione attraverso la dichiarazione sostitutiva di notorietà. Tale chiarimento, aggiunge la COVIP, vale anche nei casi di attestazione di inoccupazione e cessazione dell’attività lavorativa previsti per la richiesta di riscatto parziale o totale della posizione (art.14, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs.252/2005);

verifica del raggiungimento del requisito dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza: il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia, qualora non sia noto alla forma di previdenza complementare, può essere indicato dall’aderente;

precisazioni sui termini “entro i cinque anni successivi” e “entro i dieci anni successivi”: rispetto a tali termini disciplinati dal D.Lgs.252/2005 all’art.11, comma 4 (“Ai lavoratori che cessino l’attività lavorativa e maturino l’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i cinque anni successivi….”) e all’art.11, comma 4-bis (Ai lavoratori che risultino inoccupati per un periodo di tempo superiore a ventiquattro mesi e che maturino l’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i dieci anni successivi.”) la COVIP precisa che per il calcolo di tali periodi si deve fare riferimento al momento della richiesta della RITA.

Inoltre, COVIP fornisce un ulteriore chiarimento rispetto al requisito della maturazione dei 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari (Art.11, comma 2, D.Lgs.252/2005). Tale termine è ridotto a 3 anni per il lavoratore il cui rapporto di lavoro cessa per motivi indipendenti dall’acquisizione del diritto a pensione complementare e che si sposta tra Stati membri dell’Unione Europea (D.Lgs. 88/2018).(24/09/2020-ITL/ITNET)

Altri prodotti editoriali

Contatti

Contatti

Borsa italiana
Borsa italiana

© copyright 1996-2007 Italian Network
Edizioni Gesim SRL − Registrazione Tribunale di Roma n.87/96 − ItaliaLavoroTv iscrizione Tribunale di Roma n.147/07