Direttore responsabile Maria Ferrante − venerdì 19 aprile 2024 o consulta la mappa del sito
italialavorotv.it

Sponsor

PATRONATI ITALIANI NEL MONDO - INFORTUNIO IN ITINERE - PATRONATO INCA SEGNALA: SENTENZA CASSAZIONE SU INFORTUNIO IN ITINERE ANCHE IN PERMESSO

(2020-09-11)

La Cassazione afferma che l'infortunio in itinere è ricompreso nella tutela Inail anche nell’ipotesi in cui il lavoratore percorra il tragitto casa-lavoro dopo aver fruito di un permesso personale. La decisione è contenuta nell’ordinanza n. 18659 dell' 8 settembre scorso in risposta al ricorso presentato dagli eredi di un lavoratore, deceduto per un incidente stradale avvenuto mentre tornava al lavoro, al termine di un permesso ottenuto per motivi personali.

La richiesta dei superstiti era di ottenere le prestazioni Inail, previste in favore dei superstiti, la cui domanda era stata respinta dalla Corte d’Appello, secondo la quale la fruizione di un permesso per motivi personali interromperebbe il nesso eziologico con l’attività lavorativa.

La Cassazione, nel ribaltare il verdetto di secondo grado, afferma, preliminarmente, che l’art. 2, comma 3, del Testo Unico su salute e sicurezza (n.1124/1965) tutela il rischio generico cui è esposto qualsiasi lavoratore durante il compimento del normale percorso fra casa e luogo di lavoro, sottolineando come l'unica condizione per la quale è esclusa la tutela Inail, nei casi di infortuni in itinere, è la condotta del lavoratore che, per ragioni indipendenti da cause di servizio, decide di interrompere il normale percorso deviando arbitrariamente (cosiddetto rischio elettivo).

Secondo i Giudici di legittimità, il rischio elettivo non può certamente dirsi integrato dalla circostanza che il rientro sul luogo di lavoro sia avvenuto a seguito di un permesso per motivi familiari, non potendo certamente in tal caso considerarsi interrotto il nesso rispetto all'attività lavorativa. La fruizione del permesso realizza, infatti, una sospensione dell'attività simile alle pause o ai riposi tra un turno di lavoro e quello successivo: situazioni entrambe soggette a copertura Inail.

Su tali presupposti, la Cassazione ha accolto il ricorso presentato dagli eredi del lavoratore defunto, attribuendo loro il diritto a vedersi riconosciute le prestazioni per i superstiti da parte dell’Inail.(11/09/2020-ITL/ITNET)

Altri prodotti editoriali

Contatti

Contatti

Borsa italiana
Borsa italiana

© copyright 1996-2007 Italian Network
Edizioni Gesim SRL − Registrazione Tribunale di Roma n.87/96 − ItaliaLavoroTv iscrizione Tribunale di Roma n.147/07