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SPECIALE: ECONOMIA ITALIANI ED ITALIANI ALL'ESTERO - EUROPA - CONCLUSIONI CONSIGLIO EUROPEO: LE SPESE: COESIONE, RESILIENZA E VALORI

(2020-07-21)

  Conclusioni Consiglio Europeo -  Ia parte:  NEXT GENERATION EU ED IL QFP  http://www.italiannetwork.it/news.aspx?id=62692 E MERCATO UNICO, INNOVAZIONE, AGENDA DIGITALE (IIa parte) http://www.italiannetwork.it/news.aspx?id=62693

RUBRICA 2 - COESIONE, RESILIENZA E VALORI

34. Obiettivo di questa rubrica è contribuire al valore aggiunto dell'UE promuovendo la convergenza, sostenendo gli investimenti, la creazione di posti di lavoro e la crescita, contribuendo a ridurre le disparità economiche, sociali e territoriali all'interno degli Stati membri e in tutta Europa e realizzando i programmi di Bratislava e di Roma.

Gli investimenti  di questa rubrica sono destinati allo sviluppo regionale, alla coesione e alla resilienza, nonché alle persone, alla coesione sociale e ai valori. La rubrica svolgerà un ruolo essenziale nel contribuire alla crescita sostenibile e alla coesione sociale, così come nel promuovere valori comuni.

35. Gli stanziamenti di impegno di questa rubrica non saranno superiori a 377 768 milioni di EUR, di cui 330 235 milioni di EUR saranno assegnati alla sottorubrica 2a per la "coesione economica, sociale e territoriale" e 47 533 milioni di EUR saranno assegnati alla sottorubrica 2b per "la resilienza e i valori":

Politica di coesione
36. L'obiettivo principale della politica di coesione è sviluppare e proseguire l'azione intesa a realizzare il rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale, contribuendo a ridurre le disparità tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e l'arretratezza delle regioni meno favorite.

Attraverso il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), la componente del  Fondo sociale europeo Plus (FSE+) in regime di gestione concorrente e il Fondo di coesione (FC), perseguirà i seguenti obiettivi: "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" negli Stati membri e nelle regioni, con il sostegno di tutti i fondi, e "Cooperazione territoriale europea", con il sostegno del FESR.

37. La politica di coesione avrà un ruolo sempre più importante di sostegno al processo di riforma economica in corso negli Stati membri, rafforzando il legame con il semestre europeo.
Durante l'intero processo, la Commissione e gli Stati membri tengono conto delle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese.

38. Le risorse destinate all'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" ammonteranno complessivamente a 322 285 milioni di EUR e saranno così ripartite:
a) 202 299 milioni di EUR per le regioni meno sviluppate;
b) 47 789 milioni di EUR per le regioni in transizione;
c) 27 212 milioni di EUR per le regioni più sviluppate;
d) 42 556 milioni di EUR per gli Stati membri che beneficiano del Fondo di coesione;
e) 1 928 milioni di EUR destinati ai finanziamenti supplementari per le regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 TFUE e le regioni di livello NUTS 2 che soddisfano i criteri di cui all'articolo 2 del protocollo n. 6 dell'atto di adesione del 1994;
f) 500 milioni di EUR destinati agli investimenti interregionali in materia di innovazione.

39. Non vi saranno adeguamenti tecnici.

40. L'ammontare delle risorse disponibili per l'FSE+ a titolo dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" sarà pari a 87 319 milioni di EUR, compreso il finanziamento specifico pari a 473 milioni di EUR destinato alle regioni ultraperiferiche e alle regioni nordiche scarsamente popolate. 175 milioni di EUR delle risorse dell'FSE+ destinate all'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" saranno destinati alla cooperazione transnazionale a sostegno di soluzioni innovative in regime di gestione diretta o indiretta.

41. L'importo del sostegno del Fondo di coesione destinato all'MCE ammonterà a 10 000 milioni di EUR. Le dotazioni del Fondo di coesione di ciascuno Stato membro saranno ridotte di conseguenza. Le modalità d'uso dell'importo trasferito sono incluse nella rubrica 1, MCE.

42. Le risorse destinate all'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (Interreg) ammonteranno
complessivamente a 7 950 milioni di EUR e saranno così ripartite:
a) un importo totale di 5 713 milioni di EUR per la cooperazione transfrontaliera marittima e terrestre;
b) un importo totale di 1 466 milioni di EUR per la cooperazione transnazionale;
c) un importo totale di 500 milioni di EUR per la cooperazione interregionale;
d) un importo totale di 271 milioni di EUR per la cooperazione delle regioni ultraperiferiche.

L'importo di 970 milioni di EUR assegnati dalla Commissione per la componente CTE destinata agli investimenti interregionali in materia di innovazione è suddiviso in due parti:
- 500 milioni di EUR sono destinati a investimenti interregionali in materia di innovazione in regime di gestione diretta o indiretta a titolo del FESR nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita", e - 470 milioni di EUR sono inclusi qui sopra, tenendo conto dell'architettura aggiornata dei programmi della CTE.

43. Lo 0,35 % delle risorse globali sarà destinato all'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione.

Definizioni e ammissibilità
44. Le risorse del FESR e dell'FSE+ destinate all'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" saranno assegnate a tre tipi di regioni di livello NUTS 2, tenendo conto della classificazione NUTS del 2016, definiti in base al rapporto tra il rispettivo PIL pro capite, misurato in standard di potere di acquisto (SPA) e calcolato sulla base dei dati dell'Unione per il periodo 2015-2017, e il PIL medio dell'UE a 27 per lo stesso periodo di riferimento, nel modo seguente:
a) regioni meno sviluppate, il cui PIL pro capite è inferiore al 75 % della media del PIL dell'UE a 27;
b) regioni in transizione, il cui PIL pro capite è compreso tra il 75 % e il 100 % della media del PIL dell'UE a 27;
c) regioni più sviluppate, il cui PIL pro capite è superiore al 100 % della media del PIL dell'UE a 27.

45. Il Fondo di coesione sosterrà gli Stati membri il cui reddito nazionale lordo (RNL) pro capite, misurato in SPA e calcolato sulla base dei dati dell'Unione per il periodo 2015-2017, è inferiore al 90 % dell'RNL medio pro capite dell'UE a 27 per lo stesso periodo di riferimento.

Metodo di ripartizione delle risorse globali per Stato membro per il periodo 2021-2027

Metodo di ripartizione per le regioni meno sviluppate ammissibili nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita"

46. La dotazione di ciascuno Stato membro è la somma delle dotazioni per le sue singole regioni ammissibili calcolate secondo la seguente procedura:
a) determinazione di un importo assoluto per anno (in euro) ottenuto moltiplicando la popolazione della regione interessata per la differenza tra il PIL pro capite di quella regione, misurato in SPA, e il PIL medio pro capite dell'UE a 27 (in SPA);
b) applicazione di una percentuale all'importo assoluto summenzionato al fine di determinare la dotazione finanziaria della regione in questione; tale percentuale è calibrata in modo da riflettere la prosperità relativa, misurata in SPA rispetto alla media dell'UE a 27, dello Stato membro in cui è situata la regione ammissibile, ossia:
i. per le regioni situate in Stati membri il cui livello di RNL pro capite è inferiore all'82 % della media dell'UE: 2,85 %;
ii. per le regioni situate in Stati membri il cui livello di RNL pro capite è compreso tra l'82 % e il 99 % della media dell'UE: 1,25 %;
iii. per le regioni situate in Stati membri il cui livello di RNL pro capite è superiore al 99 % della media dell'UE: 0,75 %;
c) all'importo ottenuto in conformità della lettera b) si aggiunge, se del caso, un importo risultante dall'assegnazione di un premio di 570 EUR per persona disoccupata e per anno, applicato al numero di disoccupati in quella regione che eccede il numero di disoccupati che si avrebbe qualora si applicasse il tasso medio di disoccupazione di tutte le regioni meno sviluppate dell'UE;
d) all'importo ottenuto in conformità della lettera c) si aggiunge, se del caso, un importo risultante dall'assegnazione di un premio di 570 EUR per giovane disoccupato (fascia di età 15-24) e per anno, applicato al numero di giovani disoccupati nella regione in questione che eccede il numero di disoccupati che si avrebbe qualora si applicasse il tasso medio di disoccupazione giovanile di tutte le regioni meno sviluppate dell'UE;
e) all'importo ottenuto in conformità della lettera d) si aggiunge, se del caso, un importo risultante dall'assegnazione di un premio di 270 EUR per persona (fascia di età 25-64) e per anno, applicato al numero di persone nella regione in questione che dovrebbe essere sottratto per ottenere il livello medio del tasso di bassa istruzione (inferiore all'istruzione primaria, primaria e secondaria inferiore) di tutte le regioni meno sviluppate dell'UE;
f) all'importo ottenuto in conformità della lettera e) si aggiunge, se del caso, un importo di 1 EUR per tonnellata di CO2 equivalente per anno, applicato alla quota di popolazione della regione in cui il numero di tonnellate di CO2 equivalente dello Stato membro supera l'obiettivo delle emissioni di gas a effetto serra per le emissioni esulanti dal sistema di scambio di quote di emissioni stabilito per il 2030, come proposto dalla Commissione nel 2016;
g) all'importo ottenuto in conformità della lettera f) si aggiunge, se del caso, un importo risultante dall'assegnazione di un premio di 405 EUR per persona e per anno, applicato alla quota di popolazione delle regioni che costituisce migrazione netta da paesi esterni all'UE nello Stato membro a partire dal 1° gennaio 2014.

Metodo di ripartizione per le regioni in transizione ammissibili nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita"

47. La dotazione di ciascuno Stato membro è la somma delle dotazioni per le sue singole regioni ammissibili calcolate secondo la seguente procedura:
a) determinazione dell'intensità teorica minima e massima dell'aiuto per ogni regione in transizione ammissibile. Il livello minimo del sostegno è determinato dalla media iniziale pro capite dell'intensità dell'aiuto di tutte le regioni più sviluppate, ossia 15,2 EUR pro capite e per anno. Il livello di sostegno massimo fa riferimento a una regione teorica avente un PIL pro capite del 75 % della media dell'UE a 27 ed è calcolato applicando il metodo definito nel precedente punto 46, lettere a) e b). Si tiene conto del 60 % dell'importo ottenuto applicando questo metodo;
b) calcolo delle dotazioni regionali iniziali, tenendo conto del PIL regionale pro capite (in SPA) mediante interpolazione lineare del PIL pro capite relativo della regione raffrontato all'UE a 27;
c) all'importo ottenuto in conformità della lettera b) si aggiunge, se del caso, un importo risultante dall'assegnazione di un premio di 560 EUR per persona disoccupata e per anno, applicato al numero di disoccupati in quella regione che eccede il numero di disoccupati che si avrebbe qualora si applicasse il tasso medio di disoccupazione di tutte le regioni meno sviluppate dell'UE;

d) all'importo ottenuto in conformità della lettera c) si aggiunge, se del caso, un importo risultante dall'assegnazione di un premio di 560 EUR per giovane disoccupato (fascia di età 15-24) e per anno, applicato al numero di giovani disoccupati nella regione in questione che eccede il numero di disoccupati che si avrebbe qualora si applicasse il tasso medio di disoccupazione giovanile di tutte le regioni meno sviluppate;
e) all'importo ottenuto in conformità della lettera d) si aggiunge, se del caso, un importo risultante dall'assegnazione di un premio di 250 EUR per persona (fascia di età 25-64) e per anno, applicato al numero di persone nella regione in questione che dovrebbe essere sottratto per ottenere il livello medio del tasso di bassa istruzione (inferiore all'istruzione primaria, primaria e secondaria inferiore) di tutte le regioni meno sviluppate;
f) all'importo ottenuto in conformità della lettera e) si aggiunge, se del caso, un importo di 1 EUR per tonnellata di CO2 equivalente per anno, applicato alla quota di popolazione della regione in cui il numero di tonnellate di CO2 equivalente dello Stato membro supera l'obiettivo delle emissioni di gas a effetto serra per le emissioni esulanti dal sistema di scambio di quote di emissioni stabilito per il 2030, come proposto dalla Commissione nel 2016;
g) all'importo ottenuto in conformità della lettera f) si aggiunge un importo risultante dall'assegnazione di un premio di 405 EUR per persona e per anno, applicato alla quota di popolazione della regione che costituisce migrazione netta da paesi esterni all'UE nello Stato membro a partire dal 1° gennaio 2014.

Metodo di ripartizione per le regioni più sviluppate ammissibili nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita"

48. La dotazione finanziaria teorica iniziale totale è ottenuta moltiplicando l'intensità di aiuto pro capite e per anno di 15,2 EUR per la popolazione ammissibile.

49. La quota di ciascuno Stato membro interessato è la somma delle quote delle sue regioni ammissibili, determinate secondo i seguenti criteri, ponderati come indicato:
a) popolazione totale della regione (ponderazione 20 %);
b) numero di persone disoccupate nelle regioni di livello NUTS 2 con un tasso di disoccupazione superiore alla media di tutte le regioni più sviluppate (ponderazione 12,5 %);
c) occupati da aggiungere per arrivare al tasso medio di occupazione (nella fascia di età compresa tra i 20 e i 64 anni) di tutte le regioni più sviluppate (ponderazione 20 %);
d) numero di persone di età compresa tra i 30 e i 34 anni con istruzione terziaria da aggiungere per arrivare al tasso medio di istruzione terziaria (nella fascia di età compresa tra i 30 e i 34 anni) di tutte le regioni più sviluppate (ponderazione 22,5 %);
e) numero di giovani (di età compresa tra i 18 e i 24 anni) che hanno abbandonato prematuramente l'istruzione e la formazione da sottrarre per arrivare al tasso medio di giovani (di età compresa tra i 18 e i 24 anni) che hanno abbandonato prematuramente l'istruzione e la formazione di tutte le regioni più sviluppate (ponderazione 15 %);
f) differenza tra il PIL regionale osservato (misurato in SPA) e il PIL regionale teorico se la regione avesse lo stesso PIL pro capite della regione di livello NUTS 2 più prospera (ponderazione 7,5 %);
g) popolazione delle regioni di livello NUTS 3 aventi una densità di popolazione inferiore a 12,5 abitanti/km2 (ponderazione 2,5 %).

50. Agli importi per regione di livello NUTS 2 ottenuti in conformità del punto 44 si aggiunge, se del caso, un importo di 1 EUR per tonnellata di CO2 equivalente per anno, applicato alla quota di popolazione della regione in cui il numero di tonnellate di CO2 equivalente dello Stato membro supera l'obiettivo delle emissioni di gas a effetto serra per le emissioni esulanti dal sistema di scambio di quote di emissioni stabilito per il 2030, come proposto dalla Commissione nel 2016.

51. Agli importi per regione di livello NUTS 2 ottenuti in conformità del punto 45 si aggiunge un importo risultante dall'assegnazione di un premio di 405 EUR per persona e per anno, applicato alla quota di popolazione della regione che costituisce migrazione netta da paesi esterni all'UE nello Stato membro a partire dal 1º gennaio 2014.
Metodo di assegnazione per gli Stati membri ammissibili al Fondo di coesione

52. La dotazione finanziaria sarà ottenuta moltiplicando l'intensità media di aiuto pro capite e per anno di 62,9 EUR per la popolazione ammissibile. La quota di tale dotazione finanziaria teorica assegnata a ciascuno Stato membro ammissibile corrisponde a una percentuale basata sulla popolazione, la superficie e la prosperità nazionale di detto Stato, ottenuta secondo la seguente procedura:
a) calcolo della media aritmetica tra, da un lato, le quote della popolazione e della superficie di tale Stato membro e, dall'altro, la popolazione e la superficie totali di tutti gli Stati membri ammissibili. Se tuttavia una quota della popolazione totale di uno Stato membro supera la rispettiva quota di superficie totale di un fattore pari o superiore a 5, come conseguenza di una densità di popolazione estremamente elevata, solo la quota della popolazione totale sarà utilizzata in questa fase;
b) adeguamento dei valori percentuali così ottenuti mediante un coefficiente corrispondente a un terzo della percentuale di cui l'RNL pro capite di quello Stato membro (misurato in SPA) per il periodo 2015-2017 eccede o è al di sotto dell'RNL medio pro capite di tutti gli Stati membri ammissibili (media espressa come 100 %).

Per ciascuno Stato membro ammissibile, la quota del Fondo di coesione non supera un terzo della dotazione totale meno la dotazione per l'obiettivo di sviluppo territoriale europeo dopo l'applicazione dei punti da 50 a 55. Tale adeguamento aumenterà proporzionalmente tutti gli altri trasferimenti risultanti dai punti da 40 a 45.

Metodo di assegnazione dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea"

53. L'assegnazione di risorse per Stato membro a titolo della cooperazione transfrontaliera, transnazionale e delle regioni ultraperiferiche è determinata come somma ponderata delle quote determinate sulla base dei seguenti criteri, ponderati come indicato:
a) popolazione totale di tutte le regioni frontaliere di livello NUTS 3 e di altre regioni di l ivello NUTS 3 di cui almeno la metà della popolazione regionale vive entro 25 chilometri dalla frontiera (ponderazione 45,8 %);
b) popolazione che vive entro 25 chilometri dalle frontiere (ponderazione 30,5 %);
c) popolazione totale degli Stati membri (ponderazione 20 %);
d) popolazione totale delle regioni ultraperiferiche (ponderazione 3,7 %).

La quota della componente transfrontaliera corrisponde alla somma delle ponderazioni dei criteri a) e b). La quota della componente transnazionale corrisponde alla ponderazione del criterio c). La quota della cooperazione delle regioni ultraperiferiche corrisponde alla ponderazione del criterio d).

Metodo di assegnazione dei finanziamenti supplementari per le regioni ultraperiferiche di cui  all'articolo 349 TFUE e le regioni di livello NUTS 2 che soddisfano i criteri di cui all'articolo 2 del  protocollo n. 6 dell'atto di adesione del 1994

54. Una dotazione speciale supplementare corrispondente a un'intensità di aiuto di 40 EUR per abitante all'anno sarà assegnata alle regioni ultraperiferiche di livello NUTS 2 e alle regioni nordiche scarsamente popolate di livello NUTS 2. Tale dotazione sarà distribuita per regione e per Stato membro in proporzione alla popolazione totale di tali regioni.

Livelli minimi e massimi dei trasferimenti dai fondi di sostegno alla coesione economica, sociale e
territoriale (livellamento e reti di sicurezza)

55. Per contribuire all'obiettivo di concentrare adeguatamente il finanziamento a sostegno della coesione nelle regioni e negli Stati membri meno sviluppati e per ridurre le disparità dell'intensità media dell'aiuto pro capite, il livello massimo del trasferimento dai fondi (livellamento) a ogni singolo Stato membro sarà determinato come percentuale del PIL dello Stato membro , dove tale percentuale è stabilita come segue:
a) per gli Stati membri aventi un RNL medio pro capite (in SPA) per il periodo 2015-2017 inferiore al 55 % della media dell'UE a 27: 2,3 % del loro PIL;
b) per gli Stati membri aventi un RNL medio pro capite (in SPA) per il periodo 2015-2017 pari o superiore al 68 % della media dell'UE a 27: 1,5 % del loro PIL;
c) per gli Stati membri aventi un RNL medio pro capite (in SPA) per il periodo 2015-2017 pari o superiore al 55 % e inferiore al 68 % della media dell'UE a 27: la percentuale è ottenuta mediante interpolazione lineare tra il 2,3 % e l'1,5 % del loro PIL che si traduca in una riduzione proporzionale della percentuale di livellamento in linea con l'aumento di prosperità.
Il livellamento sarà applicato annualmente alle proiezioni del PIL della Commissione e, se del caso, ridurrà proporzionalmente tutti i trasferimenti (fatta eccezione per le regioni più sviluppate e l'obiettivo "Cooperazione territoriale europea") allo Stato membro interessato al fine di ottenere il livello massimo del trasferimento.

56. Le norme di cui al punto 50 non porteranno ad assegnazioni per Stato membro superiori al 107 % del rispettivo livello in termini reali per il periodo di programmazione 2014-2020. Tale adeguamento si applicherà proporzionatamente a tutti i trasferimenti (ad eccezione dell'obiettivo di sviluppo territoriale europeo) allo Stato membro interessato al fine di definire il livello massimo del trasferimento.

57. Al fine di consolidare gli sforzi di convergenza e garantire una transizione agevole e graduale, la dotazione complessiva minima dai fondi per uno Stato membro corrisponderà al 76 % della sua dotazione complessiva individuale per il periodo 2014-2020. La dotazione complessiva minima dai fondi per uno Stato membro in cui almeno un terzo della popolazione vive in regioni di livello NUTS 2 con un PIL pro capite inferiore al 50 % della media dell'UE corrisponderà all'85 % della sua dotazione complessiva individuale per il periodo 2014-2020.

Gli adeguamenti necessari per l'adempimento di quest'obbligo saranno applicati proporzionalmente alle dotazioni dai fondi, escludendo le dotazioni dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea".

58. La dotazione complessiva massima dai fondi per uno Stato membro avente un RNL pro capite (in SPA) almeno pari al 120 % della media dell'UE a 27 corrisponderà all'80 % della sua dotazione complessiva individuale per il periodo 2014-2020. La dotazione complessiva massima dai fondi per uno Stato membro avente un RNL pro capite (in SPA) pari o superiore al 110 % e inferiore al 120 % della media dell'UE a 27 corrisponderà al 90 % della sua dotazione complessiva individuale per il periodo 2014-2020. Gli adeguamenti necessari per l'adempimento di quest'obbligo saranno applicati proporzionalmente alle dotazioni dai fondi, escludendo la dotazione dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea". Se uno Stato membro ha regioni in transizione a cui si applica il punto 61, il 25 % della dotazione di tale Stato membro per le regioni più sviluppate è trasferito alla dotazione delle regioni in transizione di tale Stato membro.

Disposizioni sulle dotazioni supplementari
59. Per tutte le regioni che erano classificate come regioni meno sviluppate per il periodo di programmazione 2014-2020, ma il cui PIL pro capite è superiore al 75 % della media dell'UE a 27, il livello minimo annuo di sostegno nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" corrisponderà al 60 % della loro dotazione annuale media indicativa precedente nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita", calcolato dalla Commissione nel contesto del QFP 2014-2020.

60. Le regioni in transizione non riceveranno meno di quanto avrebbero ricevuto se fossero rientrate tra le regioni più sviluppate.

61. La dotazione complessiva minima di uno Stato membro per le sue regioni in transizione che erano già tali nel periodo 2014-2020 corrisponde almeno al 65 % della dotazione totale per il periodo 2014-2020 per tali regioni in detto Stato membro.

62. Nonostante i punti da 55 a 58, si applicano le dotazioni supplementari di cui ai punti da 63 a 67.

63. Sarà assegnato un totale di 120 milioni di EUR al programma PEACE PLUS a sostegno della pace e della riconciliazione e del proseguimento della cooperazione transfrontaliera nord-sud.

64. Qualora la popolazione di uno Stato membro sia diminuita, in media, di oltre l'1 % all'anno tra
i periodi 2007-2009 e 2016-2018, tale Stato membro riceve una dotazione supplementare equivalente alla diminuzione totale della sua popolazione tra questi due periodi moltiplicata per 500 EUR. Tale dotazione supplementare è destinata alle regioni meno sviluppate dello Stato membro in questione.

65. Per le regioni meno sviluppate degli Stati membri che hanno beneficiato di un solo periodo di politica di coesione, è fornita una dotazione supplementare di 400 milioni di EUR destinata alle rispettive regioni meno sviluppate.

6. Tenuto conto delle sfide rappresentate dalla situazione degli Stati membri insulari e dalla perifericità di talune zone dell'Unione europea, Malta e Cipro ricevono ciascuno una dotazione supplementare di 100 milioni di EUR a titolo dei fondi strutturali nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita". Alle aree nordiche scarsamente popolate della Finlandia è assegnata una dotazione supplementare di 100 milioni di EUR nell'ambito dei fondi strutturali.

67. Per dare impulso alla competitività, alla crescita e alla creazione di posti di lavoro in taluni Stati membri, i fondi strutturali erogheranno le seguenti dotazioni supplementari nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita": 200 milioni di EUR al Belgio per le regioni in transizione, 200 milioni di EUR alla Bulgaria per le regioni meno sviluppate, 1 550 milioni di EUR alla Repubblica ceca a titolo del Fondo di coesione, 100 milioni di EUR a Cipro a titolo dei fondi strutturali nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita", 50 milioni di EUR all'Estonia, 650 milioni di EUR alla Germania per le regioni in transizione che rientrano nella rete di sicurezza di cui al punto 61, 50 milioni di EUR a Malta a titolo dei fondi strutturali nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita", 600 milioni di EUR alla Polonia per le regioni meno sviluppate, 300 milioni di EUR al Portogallo per le regioni in transizione e 350 milioni di EUR alla regione più sviluppata della Slovenia.

Tassi di cofinanziamento
68. Il tasso di cofinanziamento per l'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" non sarà superiore:
a) all'85 % per le regioni meno sviluppate;
b) al 70 % per le regioni in transizione che nel periodo di programmazione 2014-2020 erano classificate come regioni meno sviluppate;
c) al 60 % per le regioni in transizione;
d) al 40 % per le regioni più sviluppate.

I tassi di cofinanziamento per le regioni ultraperiferiche non saranno superiori all'85 %.
Il tasso di cofinanziamento per il Fondo di coesione non sarà superiore all'85 %.

Per le priorità che sostengono azioni innovative e per il sostegno agli indigenti nel quadro dell'FSE+ possono applicarsi tassi di cofinanziamento più elevati.

Il tasso di cofinanziamento per i programmi Interreg non sarà superiore al 80 %.

Per i programmi di cooperazione transfrontaliera esterna nell'ambito dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (Interreg) possono applicarsi tassi di cofinanziamento più elevati.

Le misure di assistenza tecnica attuate su iniziativa o per conto della Commissione possono essere finanziate a un tasso del 100 %.

Misure collegate a una sana governance economica
69. I meccanismi destinati ad assicurare il collegamento tra le politiche di finanziamento dell'Unione e la governance economica dell'Unione dovrebbero essere mantenuti in modo da permettere alla Commissione di richiedere revisioni o modifiche dei programmi pertinenti al fine di sostenere l'attuazione delle pertinenti raccomandazioni del Consiglio o di massimizzare l'impatto dei fondi sulla crescita e sulla competitività; o di proporre al Consiglio di sospendere integralmente o in parte gli impegni o i pagamenti a favore di uno o più programmi di uno Stato membro che omettesse di intraprendere azioni efficaci nel contesto del processo di governance economica.

Tassi di prefinanziamento
70. La Commissione verserà il prefinanziamento in base al sostegno totale fornito dai fondi indicato nella decisione di approvazione del programma. Il prefinanziamento per ciascun fondo sarà versato in frazioni annuali, subordinatamente alla disponibilità di finanziamenti, come indicato nel seguito:
a) 2021: 0,5 %;
b) 2022: 0,5 %;
c) 2023: 0,5 %;
d) 2024: 0,5 %;
e) 2025: 0,5 %;
f) 2026: 0,5 %.

Il prefinanziamento per l'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (Interreg) sarà versato in frazioni annuali, subordinatamente alla disponibilità di finanziamenti, come indicato nel seguito:
a) 2021: 1 %;
b) 2022: 1 %;
c) 2023: 3 %;
d) 2024: 3 %;
e) 2025: 3 %;
f) 2026: 3 %.

Il prefinanziamento per ciascun fondo e per l'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" è liquidato ogni anno con l'accettazione dei conti.

Per il Fondo Asilo e migrazione, il Fondo Sicurezza interna e lo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti sarà fissato un tasso di prefinanziamento specifico.

I programmi relativi al periodo 2014-2020 saranno prefinanziati a un tasso del 2 % a partire dal 1º gennaio 2021.

Regole di disimpegno
71. L'importo di un programma che non sia stato impiegato a fini di prefinanziamento o per il quale non sia stata presentata una domanda di pagamento entro il 31 dicembre del terzo anno civile successivo all'anno degli impegni di bilancio per gli esercizi dal 2021 al 2026 sarà disimpegnato.
Il termine ultimo di ammissibilità rimarrà fissato al 31 dicembre 2029.

Concentrazione tematica del sostegno del FESR
72. Per quanto riguarda i programmi attuati nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita", le risorse totali del FESR in ciascuno Stato membro saranno concentrate a livello nazionale o regionale come segue:
a) gli Stati membri con un rapporto del reddito nazionale lordo pari o superiore al 100 % o le regioni più sviluppate assegneranno almeno l'85 % delle loro risorse totali del FESR per priorità diverse dall'assistenza tecnica agli obiettivi "intelligente" e "verde", e almeno il 30 % all'obiettivo "verde";
b) gli Stati membri con un rapporto del reddito nazionale lordo pari o superiore al 75 % e inferiore al 100 % o le regioni in transizione assegneranno almeno il 40 % delle loro risorse totali del FESR per priorità diverse dall'assistenza tecnica all'obiettivo "intelligente", e almeno il 30 % all'obiettivo "verde";
c) gli Stati membri con un rapporto del reddito nazionale lordo inferiore al 75 % o le regioni meno sviluppate assegneranno almeno il 25 % delle loro risorse totali del FESR per priorità diverse dall'assistenza tecnica all'obiettivo "intelligente", e almeno il 30 % all'obiettivo "verde".

Gli Stati membri decideranno all'inizio del periodo di programmazione il livello – nazionale o regionale – a cui si applicherà la concentrazione tematica. Quando uno Stato membro decide di fissare la concentrazione tematica a livello regionale, i suoi requisiti saranno definiti per tutte le regioni dello Stato membro che rientrano nella stessa categoria di sviluppo.

Se la quota delle risorse del Fondo di coesione destinate a sostenere l'obiettivo "verde" è superiore al 50 %, le dotazioni che superano il 50 % possono essere conteggiate ai fini del raggiungimento delle quote minime del FESR.
Ai fini del presente punto, per rapporto del reddito nazionale lordo si intende il rapporto fra il reddito nazionale lordo pro capite di uno Stato membro, misurato in SPA e calcolato in base ai dati dell'Unione per il periodo dal 2015 al 2017, e il reddito nazionale lordo medio pro capite misurato in SPA dei 27 Stati membri per lo stesso periodo di riferimento.

Sostegno alla comunità turco-cipriota
73. Questa rubrica finanzierà anche il sostegno alla comunità turco-cipriota.

Pagamenti di interessi
74. La dotazione finanziaria per i pagamenti degli interessi dovuti dall'Unione in relazione ai prestiti contratti sui mercati dei capitali a titolo di Next Generation EU per il periodo 2021- 2027 sarà pari a 12 914 milioni di EUR. Gli importi non utilizzati per i pagamenti di interessi saranno impiegati per i rimborsi anticipati prima della fine del QFP 2021-2027, con un importo minimo, e possono essere incrementati al di sopra di tale livello a condizione che siano state introdotte nuove risorse proprie.

75. Lo strumento di assistenza tecnica migliorerà la capacità amministrativa degli Stati membri di elaborare, sviluppare e attuare riforme. Sarà a disposizione di tutti gli Stati membri e disporrà di una dotazione finanziaria per il periodo 2021-2027 pari a 767 milioni di EUR.

Investire nelle persone, nella coesione sociale e nei valori
76. L'FSE+ fornirà un sostegno globale all'occupazione giovanile, allo sviluppo delle competenze e alla riqualificazione dei lavoratori, all'inclusione sociale e alla riduzione della povertà, compresa la povertà infantile, incorporando programmi esistenti, ossia il Fondo sociale europeo, l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile, il Fondo di aiuti europei agli indigenti e il programma per l'occupazione e l'innovazione sociale.

La dotazione finanziaria complessiva per l'FSE+ per il periodo 2021-2027 sarà pari a 87 995 milioni di EUR, di cui:
• 676 milioni di EUR per la componente dell'FSE+ in regime di gestione diretta e indiretta;
• 87 319 milioni di EUR per la componente dell'FSE+ in regime di gestione concorrente nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita".

La componente in regime di gestione concorrente continuerà a rientrare in una sottorubrica insieme al FESR e al Fondo di coesione.

77. Per quanto riguarda le risorse dell'FSE+ in regime di gestione concorrente, ciascuno Stato membro assegna:
a) almeno il 25 % agli obiettivi specifici per l'inclusione sociale, compresa l'integrazione dei migranti;
b) almeno il 2 % all'obiettivo specifico che affronta la deprivazione materiale;
c) almeno il 10 % ad azioni mirate a favore dei giovani che non hanno un lavoro, né seguono un percorso scolastico o formativo (NEET) nei casi in cui il tasso di NEET è superiore alla media dell'UE.

78. Sulla base del programma Erasmus+ esistente, il nuovo programma offrirà opportunità di studio e di mobilità ad allievi, apprendisti, giovani, studenti e insegnanti. Porrà un forte accento sull'inclusione delle persone con minori opportunità e rafforzerà le opportunità di cooperazione transnazionale per le università e gli istituti di istruzione e formazione professionale. Erasmus+ continuerà a sostenere la cooperazione nel settore dello sport.

La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma Erasmus+ per il periodo 2021-2027 sarà pari a 21 208 milioni di EUR.

Resilienza
79. La dotazione finanziaria del programma rescEU nell'ambito del QFP sarà pari a 1 106 milioni di EUR.

80. Sarà istituito un programma Salute. La dotazione finanziaria del programma Salute nell'ambito del QFP sarà pari a 1 670 milioni di EUR.

81. La dotazione finanziaria del programma Europa creativa nell'ambito del QFP sarà pari a 1 642 milioni di EUR e la dotazione finanziaria del programma Giustizia, diritti e valori nell'ambito del QFP sarà pari a 841 milioni di EUR.

82. L'importo per Eurojust supererà di almeno il 10 % il livello del 2020 in termini reali.

83. Al fine di garantire la tutela degli interessi finanziari dell'Unione, alla Procura europea e all'OLAF saranno assicurate risorse adeguate. (21/07/2020-ITL/ITNET)

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