Direttore responsabile Maria Ferrante − martedì 16 aprile 2024 o consulta la mappa del sito
italialavorotv.it

Sponsor

PATRONATI ITALIANI NEL MONDO - MEMO PATRONATO INCA CGIL: "SOSPENSIONE TERMINI DECADENZA PRESTAZIONI INVALIDITA' CIVILE, , PERMESSO SOGGIORNO, RICORSI...

(2020-05-27)

Con il messaggio 2097 del 20 maggio, l’Inps in base alle numerose disposizioni per l’emergenza Covid-19 ritorna su alcuni argomenti relativi alle prestazioni assistenziali di invalidità civile, cecità sordità handicap e disabilità di seguito riportati.

Sospensione visite medico legali di accertamento di invalidità

La sospensione delle visite di accertamento sanitario delle minorazioni civili, handicap e disabilità è prorogata al 1 giugno 2020. L’istituto ribadisce la valutazione in base alla documentazione agli atti per le domande relative a soggetti con patologie oncologiche e la estende anche ai richiedenti l’accertamento sanitario della situazione di gravità. Inoltre, in merito “alle misure organizzative e igienico-sanitarie da adottare in vista della ripresa delle attività”, l’Inps si riserva di intervenire con nuove indicazioni.

Le domande presentate nel periodo dal 23 febbraio al 1° giugno 2020 saranno valutate cronologicamente tenendo conto della data di ricezione e la decorrenza delle prestazioni conseguenti al riconoscimento del requisito sanitario, così come dettato dalla legge, sarà fissata al 1° giorno del mese successivo alla domanda.

Liquidazione dell’indennità di frequenza

Ai minori titolari di indennità di frequenza la prestazione continuerà regolarmente ad essere erogata anche per tutto il periodo di sospensione dell’attività scolastica in presenza, poiché comunque è stata effettuata a distanza come previsto dal DPCM del 4 marzo 2020.

L’indennità non sarà sospesa anche per i minori che frequentano centri riabilitativi temporaneamente chiusi, in quanto lo stop non esclude la possibilità di continuare la riabilitazione, in conformità alle norme vigenti a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19.

Proroga validità permesso di soggiorno

In virtù delle disposizioni dell’art.103, comma 2-quater, del decreto legge 18/2020 convertito in legge 27/2020, che hanno prorogato al 31 agosto 2020 la validità del permesso di soggiorno dei cittadini extracomunitari, le prestazioni economiche di loro titolarità non potranno essere sospese fino alla suddetta data.

Sospensione dei termini di decadenza in ambito giudiziario e di contenzioso amministrativo in materia di invalidità civile e assegno sociale

In particolare, per quanto riguarda il contenzioso giudiziario, la sospensione dei termini per procedimenti  pendenti e per le procedure relative allo svolgimento dell’attività giudiziaria viene prorogata fino all’11 maggio, così come disposto dal D.L. n. 23 dell’8 aprile 2020. Pertanto, fino a tale data il decorso dei termini è sospeso per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali ed è differito alla fine del periodo di sospensione qualora questo abbia avuto inizio durante la sospensione stessa (avverso il verbale di invalidità civile deve essere proposta domanda giudiziale, a pena di decadenza, avanti alla competente autorità giudiziaria entro e non oltre sei mesi dalla data di comunicazione all'interessato del provvedimento emanato in sede amministrativa).

Il decorso del termine di sei mesi, che ha avuto inizio durante il periodo di sospensione, inizierà a decorrere alla fine di tale periodo; mentre, nel caso in cui il decorso del termine ha avuto inizio prima, il termine dei sei mesi riprenderà a decorrere dalla fine del periodo di sospensione, ma sarà ridotto del periodo temporale già decorso tra la data di ricezione del provvedimento e la data di inizio della sospensione stessa.

A titolo di esempio:

- verbale sanitario notificato all’interessato durante il periodo di sospensione, il termine entro il quale adire in giudizio è di 6 mesi a partire dalla fine della sospensione;

- verbale sanitario notificato all’interessato precedentemente il periodo di sospensione, ad es. il 9 febbraio 2020. Poiché alla data di inizio della sospensione, 9 marzo, era già decorso un mese, il termine di scadenza viene differito del periodo non ancora decorso e quindi per i restanti 5 mesi dalla fine della sospensione.

Per quanto riguarda il contenzioso amministrativo, la prevista la sospensione dei termini di decadenza e di prescrizione relativi delle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall’Inps opera nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 1° giugno 2020.

Pertanto, in tale periodo, la proposizione dei ricorsi amministrativi avverso i provvedimenti dell’istituto in tema di invalidità civile e assegno sociale è sospesa. Ricordiamo che il termine per ricorrere al comitato competente è di novanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento impugnato. Il decorso di tale termine, che ha avuto inizio durante il periodo di sospensione, è differito alla fine della sospensione. Se, invece, il decorso del termine ha avuto inizio prima del periodo di sospensione, il termine dei 90 giorni riprenderà a decorrere dalla fine della sospensione, ma sarà ridotto del periodo temporale già decorso tra la data di ricezione del provvedimento e la data di inizio della sospensione stessa." (27/05/2020-ITL/ITNET)

Altri prodotti editoriali

Contatti

Contatti

Borsa italiana
Borsa italiana

© copyright 1996-2007 Italian Network
Edizioni Gesim SRL − Registrazione Tribunale di Roma n.87/96 − ItaliaLavoroTv iscrizione Tribunale di Roma n.147/07