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PENSIONATI ITALIANI ALL'ESTERO - RIENTRO AL SUD - DALL'ON. SCHIRO' (PD/ESTERO) ISTRUZIONI APPLICATIVE PER USUFRUIRE REGIME FISCALE (FLAT TAX AL 7%) SU REDDITI ESTERO

(2020-05-19)

  "Con un recente provvedimento l’Agenzia delle Entrate ha stabilito le modalità amministrative per consentire ai pensionati rientrati nel Sud Italia di usufruire del nuovo regime fiscale a loro favore. " ad informarne è la parlamentare del PD eletta dalla Circoscrizione Estero- Europa.

"Ricordo infatti che la legge di Bilancio per il 2019 aveva introdotto una importante agevolazione fiscale, una “flat tax” al 7% su tutti i redditi esteri, per i titolari di pensione estera che trasferiscono la residenza fiscale in uno dei Comuni appartenenti al territorio delle Regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, con popolazione non superiore a 20.000 abitanti, o in uno dei comuni, colpiti dagli eventi sismici del 2016, con popolazione non superiore a 3mila abitanti, e purché non siano stati residenti in Italia nei cinque periodi di imposta precedenti alla domanda di agevolazioni (e quindi al loro trasferimento).

L’agevolazione fiscale consente ai pensionati che rientrano di versare una imposta sostitutiva di appena il 7% (invece della tassazione ordinaria) relativamente a qualsiasi categoria di reddito prodotto all’estero (quindi pensioni ed altro).

La tassazione agevolata si applica solo se si è titolari di una pensione estera (si deduce quindi - afferma la parlamentare - anche in convenzione internazionale).  Giova, tuttavia, ricordare che secondo l’interpretazione della legge da parte dell’Agenzia delle Entrate sono invece esclusi dal beneficio coloro i quali siano titolari di sola pensione italiana (Inps o Inpdap).

Nella sua recente Risoluzione l’Agenzia delle Entrate ha impartito le istruzioni per la compilazione del modello F24 ed ha chiarito che i titolari di pensioni estere che hanno trasferito la loro residenza in Italia meridionale dovranno nella loro dichiarazione dei redditi utilizzare il codice tributo “1899” per versare l’imposta sostitutiva dell’Irpef relativa ai redditi di fonte estera e pagare solo il 7% (sempre che, ovviamente, abbiano redditi tassabili) ed ha infine stabilito che l’imposta sostitutiva deve essere versata annualmente, in un’unica soluzione, tramite il modello F24, entro il termine di pagamento del saldo delle imposte sui redditi. (19/05/2020-ITL/ITNET)

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