Direttore responsabile Maria Ferrante − venerdì 29 marzo 2024 o consulta la mappa del sito
italialavorotv.it

Sponsor

FISCO - DECRETO DIGNITA' - ABOLITO SPLIT PAYMENT PER I PROFESSIONISTI

(2018-07-02)

Il decreto Dignità, approvato dal Consiglio dei Ministri nel corso della seduta del 2 luglio 2018, prevede l’abolizione del meccanismo dello split payment in relazione alle prestazioni che sono rese dai professionisti nei confronti della pubblica amministrazione, i cui compensi sono soggetti a ritenute alla fonte.

------------------------------------------------------------------------------------------
Come funziona lo split payment

Con lo split payment, l’IVA relativa alle cessioni o prestazioni diventa esigibile al momento del pagamento dei corrispettivi. In alternativa è possibile anticipare l’esigibilità o al ricevimento della fattura ovvero alla sua registrazione.

A livello operativo, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate, i fornitori emettono la fattura con tutte le indicazioni previste dalla legge (art. 21, D.P.R. n. 633/1972). L’unica particolarità consiste nell’obbligo di inserire una apposita dicitura in fattura: in particolare, occorre indicare in fattura la seguente annotazione “scissione dei pagamenti ovvero split payment ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972”. Se la fattura non contiene l’indicazione “scissione dei pagamenti” o “split payment” è applicabile la sanzione amministrativa da 1.000 a 8.000 euro.

Il meccanismo della scissione dei pagamenti non fa venire meno in capo al fornitore la qualifica di debitore dell’imposta in relazione all’operazione effettuata nei confronti dell’ente pubblico o soggetto obbligato. Pertanto, pur non dovendo versare l’IVA, il fornitore deve registrare la fattura nel registro IVA delle fatture emesse (in una colonna a parte) indicando le operazioni effettuate e la relativa IVA non incassata.

Dal canto loro, le pubbliche amministrazioni che effettuano acquisti di beni e servizi nell'esercizio di attività commerciali, in relazione alle quali sono identificate ai fini IVA, e gli enti che effettuano attività commerciale annotano le relative fatture nel registro di cui agli articoli 23 o 24 del D.P.R. n. 633/1972 entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui l'imposta è divenuta esigibile, con riferimento al mese precedente.

In tali casi, l’imposta dovuta partecipa alla liquidazione periodica del mese dell’esigibilità o, eventualmente, del relativo trimestre.

Invece, nel caso di esercizio di attività non commerciale (attività istituzionale), fuori campo IVA, il versamento dell’imposta dovuta deve essere effettuato, a scelta della pubblica amministrazione acquirente:

1) entro il giorno 16 di ciascun mese, cumulativamente per tutte le fatture per le quali l’imposta è divenuta esigibile nel mese precedente, ovvero

2) con versamenti distinti dell’IVA, entro la medesima scadenza del 16 del mese successivo al momento di esigibilità in ciascun giorno del mese, per il complesso delle fatture per le quali l’imposta è divenuta esigibile in tale giorno oppure per ciascuna fattura la cui imposta è divenuta esigibile.

Inoltre, con le novità introdotte dal 1° luglio 2017, sono state estese le regole di versamento già previste per l’IVA relativa alla gestione istituzionale anche alla gestione commerciale: pertanto, anche per le fatture commerciali le PA possono versare direttamente all’Erario l’IVA trattenuta ai fornitori (entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l’imposta è divenuta esigibile), senza possibilità di compensazione con eventuali crediti IVA. (02/07/2018-ITL/ITNET)

Altri prodotti editoriali

Contatti

Contatti

Borsa italiana
Borsa italiana

© copyright 1996-2007 Italian Network
Edizioni Gesim SRL − Registrazione Tribunale di Roma n.87/96 − ItaliaLavoroTv iscrizione Tribunale di Roma n.147/07