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PATRONATI ITALIANI NEL MONDO - REGNO UNITO - DALL'INAS CISL UK APPROFONDIMENTI SULLE PRESTAZIONI DI DISOCCUPAZIONE PER CHI HA LAVORATO ALL'ESTERO"

(2018-02-05)

"Secondo quanto previsto dai regolamenti comunitari, ai soggetti rimasti disoccupati, che hanno lavorato in paesi comunitari e/o extracomunitari, è riconosciuta un'indennità di disoccupazione". Così in una nota di approfondimento  dell'INAS CISL nella sua ultima newsletter 

"In base alla tipologia di lavoratore, allo stato e al periodo di lavoro prestato esistono diverse tipologie di prestazioni di disoccupazione che possono essere riconosciute a coloro che hanno lavorato all'estero.

DISOCCUPAZIONE PER CHI SI SPOSTA NEI PAESI UE, SEE E IN SVIZZERA:  La normativa comunitaria prevede che il lavoratore rimasto disoccupato in uno stato, avendo maturato il diritto alle prestazioni di disoccupazione secondo la legislazione locale e grazie ai periodi assicurativi o alla loro totalizzazione in uno o più stati dell'Unione europea, possa continuare a beneficiare delle prestazioni recandosi in un altro stato comunitario alla ricerca di un'occupazione.

DISOCCUPAZIONE PER I LAVORATORI RIMPATRIATI IN ITALIA DOPO UN PERIODO DI LAVORO ALL'ESTERO: La disoccupazione per lavoratori rimpatriati in Italia dopo un periodo di lavoro all’estero è una prestazione economica calcolata sulla base delle retribuzioni convenzionali stabilite con decreti ministeriali annuali.

INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE LAVORATORI FRONTALIERI E DIVERSI DAI FRONTALIERI: È una prestazione che, in base alla normativa comunitaria, viene erogata dallo Stato di residenza ai lavoratori frontalieri e diversi dai frontalieri i quali, durante la loro ultima occupazione, risiedevano in uno Stato diverso da quello in cui erano assicurati. Per le persone che rientrano nel campo di applicazione della norma citata, residenti in Italia e assicurate in altri Stati membri, vengono erogate le indennità di disoccupazione NASpI qualora risultino soddisfatti i requisiti previsti dalla normativa nazionale.

DISOCCUPAZIONE EX AGENTI TEMPORANEI O CONTRATTUALI COMUNITÀ EUROPEE: Secondo quanto previsto dal "Regime applicabile agli ex agenti temporanei o contrattuali delle Comunità europee", in caso di disoccupazione i soggetti in questione riceveranno un’indennità erogata dal servizio competente dell'istituzione della Comunità europea dove hanno esercitato la loro attività.

Per fare domanda per una qualsiasi tipologia di prestazione di disoccupazione è necessario il modello U1.
Il MODELLO U1 riporta i periodi di assicurazione, la data, il motivo della cessazione e la qualifica del lavoratore, più tutta la documentazione che comprova l'attività lavorativa all'estero (contratto di lavoro, buste paga, ecc.)." (05/02/2018-ITL/ITNET)

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