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PATRONATI ITALIANI NEL MONDO - CANDELORO (INCA CGIL):" INFORTUNI SUL LAVORO: ASIMMETRIA DELLE RESPONSABILITA' E NON COMPRENSIONE DELLA POSIZIONE DI SUBALTERNITA' DEL LAVORATORE"

(2018-01-12)

"Non basta aver predisposto i Dispositivi individuali di protezione per essere sollevati dalle responsabilità di un infortunio sul lavoro: l’imprenditore ha l’obbligo di verificare il loro effettivo uso. Tuttavia, è un dovere del lavoratore segnalare all’azienda un qualsiasi imprevisto, che possa verificarsi nello svolgimento della sua mansione, chiedendo contestualmente “l’invio  sul posto di apposita strumentazione idonea allo svolgimento in sicurezza della non prevista operazione”. Due recenti sentenze della Cassazione, sezione lavoro la prima, quella civile la seconda (n. 204 e n. 146 dell’8 e 5 gennaio di quest’anno), ripropongono il tema delle responsabilità del datore di lavoro e del lavoratore infortunato sotto un duplice profilo." Così in una nota esplicativa dell'INCA CGIL firmata da Lisa Bartoli.

Se da una parte è pacifico che l’azienda debba non soltanto predisporre adeguate misure di sicurezza, ma anche accertarsi che vengano effettivamente utilizzate, dall’altra l’obbligo in capo al lavoratore di chiedere,  di fronte ad ostacoli imprevisti, adeguate attrezzature per svolgere in sicurezza la sua mansione, fa decadere la responsabilità dell’imprenditore rispetto ad un infortunio. “Un terreno scivoloso – commenta Silvino Candeloro, del collegio di presidenza di Inca – che rischia di creare dei precedenti pericolosi lasciando alle imprese un certo margine di discrezionalità anche rispetto alla ricostruzione delle circostanze, che sono alla base degli eventi infortunistici”.

Ma se è vero che l’infortunio è di per sé un evento ‘imprevisto’,  qual è la differenza tra l’uno e l’altro caso? Nel primo, la Cassazione, esaminando l’incidente, di cui è rimasto vittima un lavoratore mentre stava allestendo un ponteggio al terzo piano di un edificio e che è scivolato per circa 2 metri nella botola utilizzata per accedervi, ha riconosciuto la corresponsabilità del datore di lavoro e della persona infortunata addebitando all’imprenditore di non aver verificato l’uso effettivo dei dispositivi individuali di protezione (l’imbragatura per l’aggancio della cintura di sicurezza) e al lavoratore di aver messo in pratica una condotta imprudente (cioè non aver chiuso la botola).

Nel secondo caso, i giudici di legittimità, al contrario, sollevando l’azienda da qualsiasi responsabilità, hanno dato torto ad un lavoratore,  che si era infortunato precipitando da una scala mentre  svolgeva lavori di impianto di alcuni pali elettrici per conto di Enel, motivando tale decisione con la sua condotta imprudente nello svolgere una “prestazione non prevista”, senza “interpellare il soggetto all’uopo preposto da parte aziendale”. In  concreto, la colpa del lavoratore è stata quella di tagliare il ramo di un albero, che si appoggiava su di un cavo elettrico, per poi salire sulla scala, pur indossando cinturone, scarpe e casco, senza assicurarsi che fosse ben ancorata. “Operazione non prevista”, per il datore di lavoro, “operazione che presentava analogie rispetto a quelle fin lì compiute nell’ambito del lavoro assegnatogli”, per il lavoratore.

Due versioni opposte sulle quali la Cassazione ha deciso di dare ragione all’azienda sottolineando che “(…) non è ipotizzabile a carico dell’imprenditore un obbligo di sicurezza e prevenzione anche in relazione a condotte del dipendente che, pur non rientranti nella nozione di inopinabilità e di abnormità, siano state poste in essere successivamente al compimento della prestazione lavorativa richiesta, perché non rientranti  nella suddetta prestazione e perché non effettuate senza darne allo stesso preventiva comunicazione secondo le direttive impartite”.

“Di fronte a orientamenti così opposti – osserva Candeloro – si aprono interrogativi sulla effettiva tutela delle tante, troppe vittime di infortuni. Le sentenze non si discutono e si rispettano, tuttavia sarebbe opportuno riflettere su un tema delicato come è quello della sicurezza nei luoghi di lavoro, le cui decisioni giudiziarie, a  volte, appaiono come l’espressione di pareri, assunti senza considerare la posizione di subalternità dei lavoratori rispetto agli imprenditori. Come sindacato e come patronato sappiamo bene che, soprattutto nel settore edili,  le condizioni di lavoro sono tutt’altro che salubri e che, spesso, contribuiscono a determinare il grave fenomeno degli infortuni nascosti o mascherati sotto forma di malattia; ma anche a scoraggiare qualsiasi denuncia”. (12/01/2018-ITL/ITNET)

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