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PENSIONATI ITALIANI NEL MONDO - ESISTENZA IN VITA - INTERROGAZIONE ON. TACCONI (PD/ESTERO): "FACILITAZIONI: SIANO PATRONATI A CERTIFICARE ESISTENZA IN VITA"

(2016-10-20)

“La campagna per la rilevazione dell’esistenza in vita che annualmente l’INPS avvia fra i pensionati residenti all’estero crea non pochi disagi all’utenza”. Così l’On. Alessio Tacconi (PD) eletto nella Circoscrizione Estero / Europa, nel commentare le frequenti segnalazioni dei cittadini residenti all’estero, beneficiari di un assegno pensionistico, che annualmente devono compilare un modulo di esistenza in vita da sottoscrivere davanti ad un cosiddetto “testimone accettabile”.

“Con tale denominazione – continua il Deputato – si intendono i funzionari dell’Ambasciata o del Consolato di riferimento e altre Autorità locali abilitate, tra cui funzionari del Comune, giudici, magistrati, notai ecc. Tale modalità di autenticazione della firma è suscettibile di creare non pochi disagi ai pensionati vuoi per la distanza dalla sede diplomatico-consolare più vicina, vuoi per la difficoltà a convincere pubblici ufficiali locali a sottoscrivere un modulo prodotto in Italia, vuoi infine per i costi di una sottoscrizione davanti ad un notaio”.

“Ho perciò presentato un’interrogazione al Ministro del Lavoro per chiedere se non intenda dare indicazioni al nostro Istituto Previdenziale affinché  includa i responsabili dei Patronati italiani operanti in loco nell’elenco dei “testimoni accettabili” per l’autenticazione delle sottoscrizioni di esistenza in vita ai fini pensionistici. Sebbene, infatti i Patronati all’estero siano organismi privati, già assolvono a numerosi compiti istituzionali tali da essere considerati “organi integrati dallo Stato”, come ricorda la sentenza della Corte Costituzionale n. 42 del 7 febbraio 2000”.

“Un’altra segnalazione che ho avuto modo di registrare nei miei frequenti incontri con i connazionali all’estero – continua ancora Tacconi – riguarda i criteri restrittivi per il trasferimento dall’A.I.R.E. di un comune italiano a quella di un altro comune. Tali criteri sono fissati nella legge istitutiva dell’A.I.R.E. e prevedono la possibilità di trasferimento, a domanda, solo quando l’interessato abbia membri del proprio nucleo familiare già iscritti nell’A.I.R.E. o nell’anagrafe dei residenti. Partendo dalla considerazione che, non di rado,gli Italiani residenti all’estero non intrattengono più alcun legame con il comune di origine avendo trasferito il centro dei loro interessi in Italia in un altro comune per avervi acquistato un immobile, con una mia interrogazione ho chiesto al Ministero dell’Interno e al Ministero degli Esteri se non intendano apportare modifiche alla legge in vigore ampliando le possibilità di trasferimento dall’A.I.R.E di un altro comune e prevedendo espressamente che il trasferimento possa avvenire, oltre che per le motivazioni su accennate, anche per il possesso di immobili nel comune nelle cui liste si richiede l’iscrizione“. (20/10/2016-ITL/ITNET)

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