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FISCO - DOPPIE IMPOSIZIONI - PENSIONATI ITALIANI NEL MONDO - ON.FEDI(PD/ESSTERO): "SUPERARE DIFFICOLTA' INTERPRETATIVE ACCORDO ITALO-LUSSEMBURGHESE SULLE IMPOSIZIONI FISCALI"

(2009-05-20)

  A seguito della risposta scritta all'interrogazione presentata dall'on. Fedi  e dall'on. Bucchino sull'accordo italo/lussemburghese per evitare le doppie imposizioni fiscali, il parlamentare eletto fra le fila del PD dalla Circoscrizione Estero interviene in merito all'intervento del l Ministero dell?Economia e delle Finanze.

  Ricordiamo  che- come hanno sottolineato i due parlamentari - la Convenzione con il Lussemburgo contro le doppie imposizioni fiscali ? in vigore dal 1983.

In particolare fanno presente Fedi E Bucchino, all'articolo 18, stabilisce 

?Art. 18. - (Pensioni e prestazioni della previdenza sociale pubblica). - l. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato. 2. Nonostante le disposizioni del paragrafo l, le pensioni e le altre somme pagate ai sensi della legislazione sulla previdenza sociale di uno Stato contraente sono imponibili in questo Stato?.

Ebbene "? palese la contraddizione tra il primo ed il secondo comma, ove al primo si indica che le pensioni sono imponibili nello Stato di residenza eal secondo che esse sono imponibili nello Stato di erogazione;

tale palese contraddizione ha generato un contenzioso interpretativo che non ? mai stato risolto, con la conseguenza paradossale che le pensioni italiane pagate ad un soggetto residente in Lussemburgo e le pensioni lussemburghesi pagate ad un soggetto residente in Italia vengono tassate due volte contravvenendo cos? alla logica ed allo spirito della stessa convenzione contro le doppie imposizioni fiscali;

gli eventuali scomputi della ritenuta fiscale sulle suddette pensioni, previsti secondo le modalit? ed i termini stabiliti dalle legislazioni dei due Paesi contraenti, spesso non compensano ma penalizzano i pensionati italiani sottoposti ad una evidente vessazione fiscale, e comunque richiedono complicate e lente procedure amministrative -:

quale urgente misura od iniziativa si intenda adottare per chiarire in maniera inequivocabile e definitiva, a 23 anni dalla entrata in vigore della Convenzione italo-lussemburghese contro le doppie imposizioni fiscali, il significato dell'articolo 18 di tale Convenzione, in modo da uniformarlo alla maggioranza delle Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall'Italia, e soprattutto al modello standard dell'OCSE, che, per evitare la doppia imposizione fiscale delle pensioni private, prevedono la detassazione della pensione nel Paese di erogazione e la tassazione nel Paese di residenza"

"Nella risposta - riferisce Fedi - il MEF conferma che l'Agenzia delle entrate ritiene che l'ambito di applicazione dell'articolo 18 dell?accordo sulle imposizioni fiscali in vigore tra Italia e Lussemburgo possa essere definito tramite un accordo di parziale modifica dello stesso Trattato internazionale e fa presente che tale soluzione ? suggerita anche dall'OCSE nel paragrafo 28 del commentario all'articolo 18, proprio in considerazione del fatto che la differenza di regimi giuridici tra gli Stati spesso non consente di elaborare una definizione precisa di sicurezza sociale.

  Il MEF informa inoltre che il Dipartimento delle finanze - Direzione relazioni internazionali ha avviato dei contatti con la controparte lussemburghese al fine di rappresentare come differenti interpretazioni adottate dalle Autorit? competenti determinino alcune difficolt? applicative della norma convenzionale.

  ?Trattandosi di questioni urgenti e note, riproposte al Governo in numerose occasioni, riteniamo necessario produrre un?accelerazione nei negoziati per raggiungere l?obiettivo di modificare il Trattato ed evitare quindi la conseguenza della doppia imposizione fiscale." Scrive in una nota l'on. Marco Fedi, Segretario III Commissione Affari Esteri & Comunitari, Camera dei Deputati.

?Una doppia imposizione che colpisce proprio i redditi da pensione, normalmente legati alle condizioni sociali pi? deboli e pi? esposte anche all?attuale crisi economica. - conclude Fedi - Invito il Governo a predisporre una proposta di accordo amministrativo e a proporlo alle autorit? lussemburghesi in modo tale che si possano superare le attuali difficolt? interpretative per quanto concerne i trattamenti pensionistici?.

Il sottosegretario al Ministero dell?Economia e delle Finanze On. Daniele Molgora nella risposta all'interrogazione sottolinea:

L'art. 18 della Convenzione con il Lussemburgo, in vigore dal 1983, si compone di due commi, il primo dei quali stabilisce che "fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato. "

Il capoverso seguente dispone che "nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le pensioni e le altre somme pagate ai sensi della legislazione sulla previdenza sociale di uno Stato contraente sono imponibili in questo Stato".

Secondo le SS.LL. Onorevoli vi sarebbe una palese contraddizione tra il primo ed il secondo comma, ove al primo si indica che le pensioni sono imponibili nello Stato di residenza e al secondo che esse sono imponibili nello Stato di erogazione; contraddizione che avrebbe generato la paradossale conseguenza che le pensioni italiane pagate ad un soggetto residente in Lussemburgo e le pensioni lussemburghesi pagate ad un soggetto residente in Italia sarebbero tassate due volte contrariamente alla logica ed allo spirito della stessa Convenzione.

Al riguardo, l'Agenzia delle entrate ha, anzitutto, precisato che le citate disposizioni hanno due ambiti applicativi diversi, in quanto il primo comma si applica alle pensioni di lavoro, ossia pagate al termine del proprio impiego, mentre il secondo comma ha come oggetto le pensioni pagate nell'ambito del sistema di previdenza sociale.

Per spiegare l'apparente contraddizione tra il primo ed il secondo comma, secondo l'Agenzia delle entrate, ? necessario precisare il significato da attribuire all'espressione previdenza sociale (o s?curit? sociale) contenuta nel citato articolo 18, paragrafo 2, della vigente Convenzione tra l'Italia ed il Lussemburgo.

Al riguardo, la stessa Agenzia, con la circolare n. 41 del 21 luglio 2003, ha precisato che, nell'ambito applicativo della predetta norma convenzionale, rientrano solo le cosiddette "pensioni sociali", erogate a soggetti privi di copertura previdenziale che versano in difficolt? economiche, gli assegni sociali e le pensioni d'invalidit?.

Dissentendo da tale orientamento, le Autorit? del Lussemburgo ritengono che nell'ambito della s?curit? sociale vanno ricomprese le pensioni di anzianit?, vecchiaia, invalidit?, reversibilit?, nonch? gli assegni familiari e l'indennit? di disoccupazione.

Al riguardo, la predetta Agenzia ha segnalato che l'INPS non avrebbe seguito nella prassi le indicazioni contenute nella citata circolare n. 41 del 2003, continuando ad assoggettare a ritenuta anche le pensioni a carattere contributivo (di anzianit?, vecchiaia e reversibilit?) erogate a residenti in Lussemburgo.

? opportuno aggiungere che le analoghe difficolt? applicative insorte in materia di trattamenti pensionistici con riguardo alla Convenzione vigente con la Francia sono state superate con un Accordo amministrativo ad hoc, stipulato in data 20 dicembre 2000.

Tale Accordo prevede che, nell'ambito della sicurezza sociale, rientrano tutte le pensioni di vecchiaia, anzianit?, invalidit? e reversibilit?, erogate, dagli enti elencati nel medesimo Accordo, sia agli ex lavoratori dipendenti che autonomi.

Anche per quanto concerne la Convenzione vigente con il Lussemburgo, l'Agenzia delle entrate ritiene che l'ambito di applicazione dell'articolo 18 possa essere definito tramite un accordo di parziale modifica dello stesso Trattato internazionale e fa presente, peraltro, che tale soluzione ? suggerita anche dall'OCSE nel paragrafo 28 del Commentario all'articolo 18, proprio in considerazione del fatto che la differenza di regimi giuridici tra gli Stati spesso non consente di elaborare una definizione precisa di sicurezza sociale.

Il Dipartimento delle finanze - Direzione relazioni internazionali ha, pertanto, avviato dei contatti con la controparte lussemburghese, al fine di rappresentare come differenti interpretazioni adottate dalle Autorit? competenti determinino alcune difficolt? applicative della norma convenzionale." (20/05/2009-ITL/ITNET)

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